Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6540 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 21/07/1966
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 della Corte di Appello di Catania
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, provvedimento in data 17 settembre 2024 ha rigettato l’istanza di COGNOME di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in relazione al residuo della pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di ap Catania il 20 ottobre 2022, divenuta irrevocabile il 7 luglio 2023.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a me del difensore, in un unico motivo ha dedotto la violazione di legge e il motivazione evidenziando che la conclusione si fonderebbe su di un’errata le della pronuncia di merito nella quale i precedenti citati dal dell’esecuzione, risalenti al 1998 e al 2004, erano stati ritenuti di non particolare gravità, ciò anche considerato che il reato la cui pena è da eseguire risale all’anno 2013.
In data 29 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione si fonderebbe su di un’errata lettura della pronuncia di merito nella quale i precedenti citati dal giudice dell’esecuzione, risalenti al 1998 e al 2004, erano stati ritenuti di non particolare gravità, ciò anche considerato che il reato la cui pena è da eseguire risale all’anno 2013.
La doglianza è fondata.
2.1. La disciplina che prevede l’applicazione del lavoro di pubblica utilità come misura sostitutiva è stata introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, c.d. legge Cartabia.
La competenza a decidere in ordine alla concessione della misura è attribuita al giudice della cognizione che si pronuncia con la sentenza di condanna.
I criteri di valutazione cui deve fare riferimento il giudice sono contenuti negli articoli da 53 a 60 della I. n. 699 del 1981, così come ora modificata, e, nello specifico dall’art. 58 che fa riferimento a quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. ed evidenzia che il giudice “se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”.
In tale prospettiva, tesa a rendere effettiva e concreta la prescrizione costituzionale contenuta nell’art. 27, quindi, ciò che risulta centrale è la valutazione della personalità del condannato, da verificare facendo riferimento alla situazione attuale, fisica, psichica e familiare.
Nel contesto così delineato, anche in considerazione della fase in cui si inserisce la decisione e del giudice cui tale potere è attribuito in via ordinaria, d’altro canto, un rilievo significativo è attribuito all’effettiva gravità del rea commesso per cui la sentenza di condanna da eseguire costituisce l’elemento di valutazione da cui prendere le mosse.
L’art. 95 del d.lgs. 150 del 2022 delle disposizioni transitorie prevede la possibilità che le pene sostitutive «se più favorevoli» siano applicate anche ai procedimenti che alla data alla data di entrata in vigore decreto legislativo,
ovvero il 30 dicembre 2022, erano pendenti in primo grado, ovvero in appello o innanzi la Corte di cassazione.
In questo ultimo caso il condannato deve presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, en trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza e nel giudizio di esecuzione, c espressamente indicato nella norma, si applicano, in quanto compatibili, l norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In tale ipotesi il giudice dell’esecuzione, al quale il potere di provvede attribuito in via eccezionale, è tenuto ad applicare il medesimo criterio di giud previsto in via ordinaria.
2.2. Nel caso di specie il giudice non si è conformato a quanto indicato i precedenza.
La motivazione del provvedimento impugnato, nella quale vi è un mero riferimento ai precedenti penali del condannato, senza peraltro dare conto d avere considerato che questi sono estremamente risalenti nel tempo, è apparente.
Le ragioni esposte nella stessa, infatti, non tengono in alcun conto d contenuto della motivazione resa dal giudice della cognizione che ha negato radicalmente ed espressamente che i precedenti del condannato costituissero “espressione di una pericolosità concreta in atto”, proprio in ragione della l risalenza (per reati concernenti le armi e l’evasione) o della loro asso irrilevanza (un furto di arance).
A fronte delle considerazioni esposte l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello di Catania proceda a un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla con rinvio il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso Roma 21 novembre 2024
Il ConsiglYer estensore