Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11339 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11339 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Romania, il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 29/04/2025 dalla Corte di appello de l’Aquila
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni rassegnate, all’esito della trattazione scritta, dal AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con l’adozione di ogni conseguente statuizione;
Lette le conclusioni scritte precisate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 29 aprile 2025, la Corte di appello de L’Aquila ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 28 febbraio 2023 con cui NOME COGNOME – imputato del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato al di fuori della sua abitazione senza giustificato motivo un coltello della lunghezza complessiva di cm 10, con lama lunga cm 4,5, in Manoppello, il 30 giugno 2020 – era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli ed era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per il mancato accoglimento della domanda di sostituzionepena detentiva breve con quella pecuniaria.
Al riguardo, il ricorrente evidenzia che, in sede di appello, con le conclusioni scritte, la difesa aveva avanzato l’istanza di applicazione dell’art. 20-bis cit anche avvalendosi di un richiamo al decreto di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, contestualmente prodotto e idoneo a fotografare le effettive condizioni reddituali, patrimoniali e di vita di COGNOME.
Tale istanza, secondo la difesa, era senz’altro ammissibile, essendo stata formulata dopo l’entrata in vigore dell’art. 20-bis cit., sicché al riguardo avrebbe dovuto ritenersi sufficiente la proposizione di questa domanda anche nel termine di cinque giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 23-bis d l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Per contro – si evidenzia – la motivazione della Corte di appello su tale questione è risultata graficamente assente, laddove i giudici di appello avrebbero dovuto scrutinarla e applicare l’art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, determinando l’importo idoneo alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, non sussistendo le cause ostative stabilite dall’art. 59 della stessa legge e nemmeno potendo affermarsi che l’eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell’imputato integrasse, di per sé, una ragione ostativa alla sostituzione.
Nel corso della trattazione, avvenuta in forma scritta, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione osservando che la doglianza sviluppata da COGNOME è manifestamente infondata, dal momento che l’emissione della sentenza di primo grado era avvenuta il 28
febbraio 2023, quando il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, era già entrato in vigore, per la parte che qui rileva, sicché non è applicabile al caso di specie la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. cit., rilievo da cui si trae l’eff la pena sostitutiva avrebbe dovuto essere chiesta nel corso del giudizio di primo grado.
La difesa ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha reiterato le deduzioni svolte con il ricorso e ha replicato alle osservazioni dell’Autorità requirente obiettando che esse hanno tralasciato di considerare il dato processuale per cui la Corte di appello ha omesso totalmente di motivare sulla richiesta formulata dalla difesa con le conclusioni rese in sede di gravame, nonché di considerare che per la – sola – pena pecuniaria l’art. 545-bis cod. proc. pen. non esige il consenso dell’imputato, sicché il Tribunale, dal canto suo, pur in assenza di un’istanza della parte, non aveva valutato se concedere o meno il beneficio della sostituzione ex art. 20-bis cod. pen.
A tale carenza era seguita – sottolinea la difesa – la richiesta difensiva formulata, in modo da ritenersi utile, con le conclusioni scritte in appello, senza che la Corte di merito l’abbia poi presa in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si profila infondato per le ragioni di seguito precisate.
La soluzione della questione posta dal ricorrente non può prescindere dal rilievo che – al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente la disciplina relativa alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, che ha profondamente innovato il tessuto di cui alla legge n. 689 del 1981 e, più in AVV_NOTAIO, il quadro normativo previgente – questo processo pendeva in primo grado.
Invero, l’entrata in vigore della suindicata normativa è avvenuta il 30.12.2022, data nella quale il processo pendeva innanzi al Tribunale di Pescara in composizione collegiale.
Ancora all’udienza del 28.02.2023, innanzi ai giudici di primo grado, era stata svolta attività istruttoria.
Indi, esaurita l’istruttoria dibattimentale, le parti avevano concluso e preso parte alla discussione e il Tribunale aveva emesso la sentenza, la cui motivazione era stata poi depositata il 29.05.2023.
Per altro verso, come lo stesso ricorrente non ha negato, COGNOME non ha formulato l’istanza di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive
brevi nel corso delle conclusioni del processo di primo grado, né, ad ogni buon fine, risulta averlo fatto con l’atto di appello, che si è contraddistinto p l’articolazione di un unico motivo, avente ad oggetto la censura del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975, anche ai fini della rideterminazione della pena, con l’irrogazione della sola ammenda. Nemmeno consta l’inserzione della questione delle pene sostitutive con – non riscontrati – motivi nuovi.
La Corte di appello, nella sentenza impugnata, attenendosi all’oggetto devoluto, ha trattato l’unico motivo oggetto dell’atto di impugnazione, disattendendolo.
3. Assodati tali dati di fatto, occorre considerare che l’art. 95 d.lgs. cit. dettato le regole della specifica disciplina transitoria; tali regole inerenti a nuove pene sostitutive – concretando normativa avente natura sostanziale e, come tale, assoggettata al principio di irretroattività, se meno favorevoli al reo, e di retroattività se più favorevoli al reo – si applicano, laddove hanno elevato il limite di pena detentiva suscettibile di innescare la sostituzione, in via immediata, con il limite del giudicato, ex art. 2, quarto comma, cod. pen.
In tal senso, l’indicata disposizione ha stabilito che le norme previste dal capo III legge n. 689 del 1981, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.
Nella medesima prospettiva si è espressamente garantita al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto legislativo, la facoltà di presentare l’istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al citato capo III al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., fissando al riguardo il termine di trenta giorni dalla data d irrevocabilità della sentenza, essendosi specificato e che nel procedimento di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo III della suddetta legge n. 689 de11981 e del codice di rito relative alle pene sostitutive.
È stabilito anche che nell’ipotesi in cui il giudizio di cassazione si concluda con la statuizione di annullamento con rinvio, a provvedere sulla stessa materia sarà il giudice del rinvio.
Si trae in via conseguente che, avendo disposto – la suddetta disciplina transitoria – l’applicazione immediata delle nuove disposizioni, se più favorevoli, ai procedimenti in corso nei due gradi di merito al momento di entrata in vigore della legge, riservando l’eccezionale e circoscritto ricorso al susseguente procedimento esecutivo alle sole ipotesi in cui il procedimento penda nel grado di
legittimità alla suddetta data (per l’enucleazione dell’esatto concetto di pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” nello snodo qui rilevante, fra le altre, Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684 – 01), l’applicazione delle nuove pene sostitutive, nei processi pendenti nei gradi di merito, si modella secondo la dialettica procedimentale stabilita per la fase in cui esse possono essere chieste e applicate.
3.1. Posto ciò, se l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, con le implicazioni suindicate, fosse avvenuta nella pendenza del giudizio di appello, avrebbe dovuto considerarsi rilevante, secondo l’orientamento prevalente, il principio di diritto secondo il quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. cit., è necessaria una richiesta formulata in tal senso dall’imputato, la quale, tuttavia, non deve essere proposta necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, COGNOME, Rv. 288585 – 01; Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287624 – 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, COGNOME, Rv. 286017 – 01).
Tuttavia, come si è rilevato, la vigenza del rinnovato quadro normativo è intervenuta nel corso della pendenza del giudizio di primo grado, sicché sia l’ulteriore fase del processo di primo grado, sia quella introdotta con la proposizione dell’appello sono risultate regolate dalla nuova disciplina.
Da un lato, rileva, dunque, l’emersione della giuridica possibilità di formulare la corrispondente istanza di applicazione della nuova pena sostitutiva nel corso della fase conclusiva del giudizio di primo grado, dall’altro, si constata, a fortiori, che l’appello è stato proposto nella vigenza dell’art. 20-bis cod. pen., di guisa che l’applicazione dell’art. 95 d.lgs. cit.anche ove volesse considerarsi solo tale ultimo punto, non potrebbe non convenirsi sul rilievo che la disciplina operante non esentava l’imputato dal proporre impugnazione sul tema specifico e, comunque, introdurlo tempestivamente, ove possibile, con motivi nuovi.
3.2. È vero che, stante la proposizione dell’atto di appello in data certamente non successiva al 30 giugno 2024, si applicano al relativo procedimento, ai sensi dell’art. 94 d.lgs. n. 150 del 2022 e succ. modd., le disposizioni di cui all’art. 23, commi 8, primo, secondo terzo, quarto e quinto, periodo, e 9, nonché all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.l. n. 137 del 2020 cit.
Ciò però non toglie rilievo al principio secondo il quale la richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può
essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, soltanto con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi ex officio, non rientrando – la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. – tra i casi espressamente previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219 01).
Tale assunto si basa, dunque, sulla considerazione per la quale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre la sostituzione di ufficio allorquando, nell’atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo.
Va ribadito, infatti, che la surroga della pena detentiva con le pene sostitutive non rientra nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello, essendo d’altronde onere dell’appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni di guisa che il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità originaria della richiesta (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, COGNOME, Rv. 288792 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01).
Entro questa chiara cornice, si specifica, poi, con riferimento alle ipotesi in cui venga in rilievo la corrispondente questione, che, sempre in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, pure la facoltà attribuita all’imputato, dall’ 598-bis, comma 4 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. z, n. 3, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), di esprimere il consenso alla sostituzione della pena fino alla data dell’udienza partecipata, non fa venir meno la necessità che la questione sia devoluta al giudice di appello attraverso specifico motivo di gravame, con l’atto di impugnazione principale o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702 – 01, in fattispecie non regolata ratione temporis dalla disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022).
3.3. Precisato quanto precedere, va in via dirimente ribadito che il disposto di cui all’art. 95 d.lgs. cit. deve essere inteso nel senso che le disposizio sopravvenute si applicano, alternativamente, o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta: quando (come nel caso in esame) il giudizio era pendente in primo grado al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni più favorevoli di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, l’imputato era ineludibilmente onerato, ove ne avesse avuto l’interesse, di avanzàl’istanza di applicazione delle nuove pene sostitutive.
Laddove tale facoltà non sia tempestivamente esercitata, non potrebbe ammettersi il suo recupero nell’ulteriore grado di appello: nel giudizio di appello, la sollecitazione per l’applicazione delle pene sostitutive da parte dell’imputato avrebbe potuto essere formulata soltanto con l’articolazione di uno specifico motivo di appello finalizzato a contestare la decisione emessa all’esito del primo grado che avesse respinto nel primo grado di giudizio l’istanza di applicazione delle indicate pene sostitutive, presentata in precedenza (sull’argomento specificamente Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, COGNOME, non mass.)
3.4. Le considerazioni svolte, pertanto, inducono il Collegio a riaffermare il principio di diritto in base al quale, nell’ambito delle introdotte pene sostitutive pene detentive brevi, deve considerarsi tardiva la corrispondente istanza formulata, per la prima volta, dall’imputato nel giudizio di appello, ove l’imputato stesso non abbia presentato l’istanza stessa nel corso del giudizio di primo grado, se questo era pendente alla data del 30/12/2022, di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dal momento che la disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. cit. va interpretata nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano al primo giudizio o a quello di appello a seconda del grado in cui pendeva il processo alla data indicata.
Pertanto, l’imputato, nello snodo processuale così identificato, è da ritenersi onerato a presentare tempestivamente l’istanza, pena la sua inammissibilità, non potendo recuperarsi la stessa nel giudizio di gravame, se non come motivo di impugnazione avverso il rigetto della richiesta proposta in primo grado (Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, D’Agata, Rv. 289139 – 01).
4. Alla stregua delle considerazioni finora svolte deve concludersi che la Corte di appello, in modo rituale, ha preso in esame soltanto le questioni devolute dalla difesa con i motivi di impugnazione e, tra queste, non ne era annoverata alcuna che avesse ad oggetto l’applicazione delle pene sostitutive, la cui deduzione peraltro era già decisivamente mancata in precedenza: come pure si è visto, infatti, la questione, prima ancora, non era stata prospettata nel corso del giudizio di primo grado.
Inoltre, per quanto ciò potesse rilevare (attese le pregresse omissioni), l’istanza non è stata avanzata, in appello, nemmeno con eventuali motivi nuovi.
Essa è stata dedotta unicamente in sede di conclusioni scritte rassegnate nell’ambito del giudizio cartolare di appello, in cui il difensore si è limitato chiedere l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, ex art. 20-bis cod. pen.
Di conseguenza, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, avanzata soltanto in sede di conclusioni scritte rassegnate nell’ambito del giudizio cartolare di secondo grado, non avrebbe potuto considerarsi ammissibilmente
devoluta alla Corte territoriale, la quale, per le ragioni già spiegate, nemmeno era tenuta a provvedervi di ufficio.
L’impugnazione deve essere, pertanto, rigettata.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 08/01/2026.