Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49319 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Roma DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 905/23 della Corte di appello di L’Aquila del 05/04/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame della richiesta di pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello competente;
lette le conclusioni scritte presentate per il ricorrente dal difensore AVV_NOTAIO, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di dolosa O sottrazione di cosa sottoposta a pignoramento, commesso nella sola qualità di proprietario del bene (art. 388, quinto comma, cod. proc. pen.), con la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con un primo motivo di censura deduce vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ribadita condanna per violazione dell’art. 388 cod. pen.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe interpretato in termini erronei la testimonianza resa dal figlio NOME circa la mancanza di consapevolezza della necessità di consegnare proprio il bene pignorato oggetto dell’imputazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione riguardo alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con quella dei lavori di pubblica utilità nonostante l’espressa richiesta formulata con il deposito delle conclusioni scritte nell’ambito della procedura scritta cartolare in sede di appello.
Con un terzo ed ultimo motivo, deduce infine assenza della motivazione in ordine alla invocata richiesta di applicazione dell’esimente speciale di cui allo art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti oltre indicati.
Vanno in primo luogo dichiarati inammissibili, in quanto improponibili in sede di legittimità, il primo ed il terzo motivo di doglianza, il primo perché declinato in punto di stretto merito e volto a conseguire una diversa rilettura degli elementi di prova acquisiti nel dibattimento (segnatamente la deposizione del figlio dell’imputato NOME), in maniera palesemente esorbitante dalle attribuzioni della Corte di cassazione.
Il terzo motivo si rivela, invece, aspecifico poiché pedissequamente reiterativo del corrispondente motivo di appello, debitamente considerato e congruamente argomentato dalla Corte di merito nel senso che già il gravame risultava generico sul punto (v. pag. 5 sent.), profilo che il ricorrente neppure si perita di esaminare.
3. Risulta, invece, fondato, il secondo motivo di censura.
Dall’esame delle conclusioni scritte, rassegnate il 17 marzo 2023 nell’ambito del giudizio cartolare d’appello, risulta che il difensore dell’imputato, dopo aver chiesto l’assoluzione dal reato, chiedeva, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, la sostituzione della pena con quella pecuniaria o in via subordinata con i lavori di pubblica utilità, ossia l’applicazione di una delle pene sostitutive quelle detentive brevi oggi previste dall’art. 20-bis cod. pen., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Come correttamente rilevato dal ricorrente, la Corte di merito ha, pertanto, equivocato sulla natura della richiesta, ritenendo che la difesa dell’imputato avesse chiesto l’applicazione della pena pecuniaria a titolo principale sull’erroneo assunto che l’art. 388, quinto comma, cod. pen. contempli una pena alternativa anziché congiunta.
Si è consumata, pertanto, un’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte di appello con violazione del principio devolutivo di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto alla ritualità e tempestività della richiesta, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affermato che ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150/2022, affinché il giudice d’appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello. Tale interpretazione non è preclusa dal principio ricavato dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui il giudice non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello, non rientrando le sanzioni sostitutive tra le ipotesi tassativamente indicate dalla suindicata norma. Detto principio deve essere, infatti, coordinato con la disciplina transitoria, che sancisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi d’appello in corso all’entrata vigore del d. Igs. n. 150/2022, senza porre limitazioni attinenti alla fase,
introduttiva o decisoria, del giudizio stesso. Pertanto, la richiesta dell’im può essere formulata con l’atto d’appello, con i motivi nuovi, o anche nel co della discussione del giudizio d’appello. Si tratta dell’interpret maggiormente conforme all’intenzione del legislatore di favorire la più amp applicazione delle pene sostitutive” (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME ribadita recentemente da Sez. 6 del 29/09/2023, Borazio, R.G. n. 19187/23 non mass.).
In applicazione di tale principio e con riferimento al giudizio cartola appello, il termine utile per la difesa dell’imputato di proporre la richiesta pertanto, quello della formulazione delle conclusioni scritte, come avvenuto n caso in esame.
Spetterà, dunque, al giudice del rinvio compiere detta valutazione che Corte di appello di L’Aquila ha erroneamente omesso.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della disciplin delle pene sostitutive e rinvia per il giudizio sul punto alla Corte di app Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, 30 ottobre 2023 Il consigliere COGNOME sore
Il Presidknte