Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Caserta il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 23 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette !e richieste dei Pubblico Ministero, in persona de! Sostituto Procuratore Generaie, NOME COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso in relazione
&l’omesso esame dell’istanza di sostituzione della pena detentiva.
RILEVATO IN FATTO
1.NOME COGNOME COGNOME ricorso per cassazione avverso ia sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna aia pena ann uno e
mesi otto di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficale, lesioni persona aggravate e danneggiamento. Con un unico motivo di ricorso deduce la manifesta illogicità della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio e la violazione dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981 in quanto la Corte di appello ha omesso di esaminare la richiesta formulata dal difesa, unitamente al consenso dei ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo profilo di censura, relativo alla carenza di un’adeguata motivazione «in odine alle doglianze difensive», non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di indicare i punti specifici della decision sottoposti a censura e le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondament della censura.
Il secondo profilo di censura è infondato per l’assorbente rilievo che l’istanza di sostituzione della pena è stata presentata tardivamente dall’imputato e ciò non consente di ravvisare alcun vizio della motivazione della sentenza impugnata.
Dalla documentazione allegata al ricorso risulta, infatti, che l’istanza in questione stata trasmessa il 18 gennaio 2023, mentre l’udienza camerale dinanzi alla Corte di appello è stata trattata il successivo 23 gennaio.
Trattandosi di un processo celebrato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trova, dunque, applicazione l’art. 95 del citato dias., recante le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi. In particolare, il primo comma di detta norma prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
Come chiarisce la relazione illustrativa al citato d.lgs., !a norma in esame potrebbe apparire distonica rispetto all’impianto del codice di rito laddove consente l’applicabilità delle pene sostitutive anche nei giudizi di impugnazione, ma, in realtà, la sua ratto risponde, da un lato, alla natura sostanziale delle pene sostitutive e, dail’aitro, all’esigenza di garantire anche in detti giudizi l’applicabilità del princip retroattività delle disposizioni in bonam partern e di irretroattività di quelle in maiarn partem.
La disposizione transitoria non chiarisce, tuttavia, né COGNOME se ii giudice dell’impugnazione debba procedere d’ufficio, secondo lo schema bifasico previsto per il processo di primo grado dall’art. 545-bis cod. proc. pen., né le modalità e i termini entro i quali l’imputato interessato alla sostituzione della pena detentiva possa formulare la relativa istanza alla corte di appello.
Quanto al primo profilo, questa Corte, muovendo dalla considerazione che la sostituzione della pena detentiva breve non costituisce un diritto dell’imputato ma è soggetto alla valutazione discrezionale del giudice, ha affermato che, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall’appellante, non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per !a sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’ad. 20-bis cod. nen. (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090). Attraverso tale soluzione si è sostanzialmente attuato un coordinamento in via ermeneutica tra la disciplina transitoria contenuta all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 ed il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite in tema di poteri officiosi riconosciuti ai giudice di appello dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (norma che, oltre a non essere stata modificata dalla riforma del 2022, non viene in alcun modo richiamata, anche ai limitato fine di integrare provvisoriamente i poteri del giudice di appello, dal citato art. 95). Si è infatti affermato che il giudice di appello non ha ii potere applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devoiutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 dei 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125).
Quanto al secondo profilo, ad avviso del Collegio, nel silenzio della norma, la questione deve necessariamente essere risolta considerando le differenti cadenze temporali che scandiscono il giudizio di appello, a secondo che questo sia trattato in forma orale o cartolare.
Premesso che in entrambi i casi l’imputato potrà specificamente devolvere ia questione con l’atto di appello o con i motivi nuovi, ritiene il Collegio, in continuità con il principio di diritto già affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOMECOGNOME
Rv. 285090 che, ove il giudizio di impugnazione sia trattato oralmente, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ove non contenuta nell’atto di gravarne, potrà essere formulata dall’imputato con una memoria da depositare prima dell’udienza ovvero, al più tardi, nel corso della discussione.
Diversamente, in caso di trattazione in forma cartolare del giudizio di appello, i! termine ultimo entro il quale l’imputato potrà formulare l’istanza di sostituzione non può che essere identificato in quello di cinque giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 23-bis, comma 2, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la presentazione delle proprie conciusion scritte.
Tale soluzione consente, infatti, di inserire l’istanza di sostituzione della pena detentiva, al pari di ogni altra richiesta proveniente dalle parti, nelle cadenze processuali proprie delle modalità di trattazione del giudizio di appeilo e di garantire, ai contempo, il contraddittorio tra le parti. Va, infatti, considerato, che, sebbene non prevista dalla disciplina transitoria, la necessità che anche su tale istanza debba svolgersi il contraddittorio può desumersi non solo dai principi ispiratori del processo penale (art. 111 Cost.), ma anche dalla disciplina contenuta nell’art. 545-bis cod. proc. per.. in cui si prevede che se l’imputato acconsente alla sostituzione della pena detentiva il giudice provvede «sentito il pubblico ministero».
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, rileva ! Collegio che l’istanza dell’imputato è stata formulata tardivamente, senza l’osservanza del termine libero di cinque giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 23-bis, comma 2, di. n. 137 del 2020.
Va, infatti, considerato che detto termine rientra nella più ampia categoria processuale disciplinata dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen. e ciò implica, in base al dettato della norma – secondo la quale “quando è stabilito soltanto :l momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere” che vanno esclusi dal computo sia il “dies a quo” che il “dies ad quem” (cfr. Sez. 3, n. 30333 dei 23/04/2021, Altea, Rv. 281726; si veda anche, con riferimento ai termine di cinque giorni previsto dall’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. per la presentazione di memorie in cancelleria, Sez. 2, n. 15718 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284499).
Tale termine, inoltre, non ha natura ordinatoria, ma perentoria in quanto, come già conclivisibilmente affermato da questa Corte, il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra !e parti, nonch necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6′ n. 18483 dei 29/03/2022,
COGNOME, COGNOME Rv. 283262). Si è, infatti, sostenuto – in termini simmetrici alla giurisprudenza relativa alla trattazione cartolare prevista dall’ari:. 611 cod. proc. pen. (si veda, tra le tante, Sez.6, n. 11630 del 27/2/2020, Rv.278719; Sez’4′ n. 49392 dei 23/10/2018, Rv.274040) – che il contraddittorio cartolare, fondato su differenti cadenze temporali entro le quali le parti possono formulare le rispettive richieste, presuppone di per sé la perentorietà dei termini, proprio perché il loro rispetto è il requisito essenziale per garantire a ciascuna parte processuale, nonché all’organo Giudicante, l’esercizio delle rispettive facoltà e poteri.
Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile alcun difetto di motivazione della sentenza impugnata che, legittimamente, si è limitata ad esaminare i motivi di appello senza considerare anche il contenuto della richiesta presentata tardivamente dall’imputato.
Alla luce di quanto sopra esposto va, dunque, formulato i! seguente principio di diritto “in caso di giudizio di appello a trattazione scritta, affinché COGNOME giudice dl appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare con l’atto di gravame o, al più ta -di, entro ii termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza, previsto dall’art. 23-bis. comma 2, 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la presentazione delle proprie conclusioni scritte. ”
8. Al rigetto dei ricorso segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento deile spese processuali.
P.Q.M.
9jgetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 novembre 2023
Consigliere estensore