Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18745 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 27/04/1976
avverso la sentenza del 17/04/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 settembre 2022 il Tribunale di Marsala ha dichiarato NOME COGNOME responsabile dei reati di resistenza e lesioni aggravate e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione.
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma di detta pronuncia, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in mesi quattro e giorni dieci di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di non luogo a procedere per mancanza di querela per il reato di lesioni personali.
2.2. Violazione di legge in relazione alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive avanzata con le note conclusive scritte inviate via posta elettronica. Nella memoria difensiva il difensore ha specificato che la Corte di appello si è pronunciata soltanto sulla richiesta di sostituzione della pena irrogata con la sanzione pecuniaria, istanza formulata con l’atto di appello, ma non con le richieste formulate nelle richiamate note conclusive, depositate in vista dell’udienza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. All’imputato è contestato il delitto di cui all’art. 582 cod. pen., aggravato ex art. 585 cod. pen. in relazione all’art. 576 n. 5-bis cod. pen. (aver commesso il fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio»).
Per tale reato si procede di ufficio e non a querela di parte.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2
3.1. L’art. 58 della I. n. 689 del 1981 prevede, al comma 1, che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»; il successivo comma 2 stabilisce che «Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale».
Al giudice spetta, dunque, una duplice valutazione: la prima attiene all’an della sostituzione e concerne l’idoneità, in chiave prognostica, della pena sostitutiva alla rieducazione del condannato, con il limite della prognosi di non recidivanza; la seconda, invece, attiene al quomodo, ossia alla scelta della pena sostitutiva da applicare (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, Rv. 287062).
La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando in ordine alla inidoneità della pena pecuniaria alla rieducazione dell’imputato, alla luce del precedente penale per rapina e della stessa natura dei fatti oggetto del giudizio, caratterizzati dall’uso della violenza nei confronti delle persone.
3.2. Non è stata valutata la richiesta, formulata dalla difesa con le note conclusive, sottoscritte dal difensore munito di procura speciale, di applicare, in via subordinata, il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare sostitutiva
Sul punto va precisato che l’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello.
Quanto al termine entro cui, nel grado di appello, la sostituzione va richiesta, l’art. 598-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. z) nn. 1, 2 e 3 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, entrato in vigore dal 4 aprile 2024 -e, quindi, applicabile al presente procedimento- distingue a seconda che l’udienza sia o meno partecipata; nel primo caso l’istanza può essere avanzata fino alla data dell’udienza (comma 4-bis), nel secondo caso, invece, può essere proposta fino a quindici giorni prima dell’udienza (comma 1-bis).
Nel caso di specie, l’istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare sostitutiva è stata avanzata nelle note conclusive del 14/04/024, depositate con posta elettronica certificata il 17/04/2024.
L’udienza si è svolta senza la partecipazione delle parti il 17/04/2024.
Da ciò consegue che l’istanza di sostituzione della pena detentiva depositata con le note conclusive era tardiva e, quindi, inammissibile.
Quindi il ricorso per cassazione è, per questa parte, inammissibile per carenza d’interesse, in quanto ha ad oggetto l’omessa pronuncia su
un motivo inammissibile “ab origine”; infatti, l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/03/2025