Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51416 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51416 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Nocera Inferiore, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Salerno in data 14/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 luglio 2023, la Corte di appello di Salerno ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata a ottenere, in sede esecutiva, la applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 56-bis, legge n. 689 del 1981 in relazione alla pena di 3 anni di reclusione e di 300 euro di multa inflitta con sentenza in data 11 marzo 2022 della Corte di appello di Salerno, irrevocabile il 12 gennaio 2023. Ciò sul presupposto che l’applicazione delle pene sostitutive non sarebbe prevista nella fase esecutiva, ma solo nella fase di cognizione.
COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione alla erronea declaratoria di incompetenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che, al momento dell’entrata in vigore della cd. riforma Cartabia, il procedimento de quo risultava pendente dinanzi alla Corte di cassazione. Pertanto, sarebbe applicabile la norma transitoria contenuta nel secondo inciso del primo comma dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che assegna al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sulle richieste di sostituzione della pena detentiva, in applicazione del principio di retroattività della lex mitior, la cui mancata osservanza si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale (cfr. relazio illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, pag. 262).
In data 6 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La disciplina del regime transitorio per l’applicazione delle pene sostitutive riferite a processi pendenti in cassazione al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce, all’art. 95, comma 1, che se la Corte di cassazione definisce il ricorso con pronuncia di inammissibilità o di rigetto resa dopo il 30 dicembre 2022, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni può formulare, entro 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, incidente di esecuzione presentando al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della pena sostitutiva.
Nel caso qui esaminato, la sentenza di condanna ha acquistato efficacia di giudicato dopo l’entrata in vigore della riforma Cartabia in data 30 dicembre 2022, atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata pronunciata dalla Corte di legittimità il 12 gennaio 2023.
Pertanto, come condivisibilmente rilevato in ricorso e nella requisitoria scritta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel caso di specie, ricorrendo un caso di inammissibilità
dichiarata dopo l’entrata in vigore della riforma, avrebbe dovuto configurarsi, ai sensi del comma 1 dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, la competenza del Giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo ha, dunque, errato nel ritenere che la relativa richiesta potesse essere presentata soltanto in sede di cognizione.
Tuttavia, osserva il Collegio che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, sopraggiunta alla data del 12 gennaio 2023. Al contrario, essa risulta essere stata proposta il 2 marzo 2023 e, dunque, dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, sicché l’istanza avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarata inammissibile ab origine.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi elementi per ritenere che, nel proporre il ricorso, la parte abbia determinato con colpa la causa di inammissibilità (cfr. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), avuto riguardo alla fondatezza della questione giuridica posta con l’odierna impugnazione, alla relativa declaratoria non deve, invece, conseguire l’onere del versamento di alcuna somma in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 1 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente