Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente all’applicazione della disciplina delle pene sostitutive e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, nel resto;
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 marzo 2023 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella emessa il 3 febbraio 2021 dal Tribunale della stessa città nei confronti di NOME COGNOME per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, e comunque in luogo pubblico, un coltello a serramanico.
Il fatto per il quale si procede è avvenuto il 9 maggio 2019 presso l’Ospedale di Cattinara di Trieste dove l’imputato, ricoverato per crisi di astinenza da metadone, nel pretendere che il personale ospedaliero gli curasse una ferita al piede, aveva estratto un coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm, con lama di 7 cm, minacciando di farsi male se non avesse ricevuto assistenza.
Con valutazioni concordi, i giudici di merito hanno ritenuto la penale responsabilità dell’imputato, non avendo lo stesso offerto alcuna giustificazione in merito al porto del coltello.
Sul punto, la Corte di appello ha giudicato irrilevante la mancanza di prova in ordine a domande specifiche rivolte, sul punto, a COGNOME dalla Polizia giudiziaria.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa, tenuto conto che il coltello era stato introdotto in un luogo particolarmente frequentato come un Ospedale, peraltro da parte di un soggetto in crisi di astinenza da sostanza stupefacente.
La spiccata pericolosità della condotta è stata ritenuta elemento tale da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche.
Con riguardo alla misure alternative alla detenzione, le stesse sono state escluse, tenuto conto dei precedenti penali dell’imputato, tali da rendere impossibile la formulazione di una prognosi favorevole.
Sul punto è stata altresì esclusa l’utilizzabilità di documenti prodotti senza il contraddittorio con le altre parti processuali e senza la preventiva richiesta della fissazione dell’udienza di discussione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito il difetto di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Nessuna risposta sarebbe stata offerta a fronte delle articolate deduzioni formulate con l’atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita la violazione di legge con riferimento agli artt. 545b1s cod. proc. pen. e 95 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione delle misure sostitutive alla detenzione.
Illegittimamente la Corte non avrebbe valutato la documentazione prodotta in ragione della mancata richiesta di fissazione dell’udienza per la discussione orale, tenuto conto che la difesa aveva prodotto alla Corte la documentazione necessaria per valutare l’istanza.
Il riferimento, inoltre, ai numerosi precedenti penali integrerebbe una motivazione generica e, quindi, meramente apparente.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste in punto di applicazione delle pene sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso attinge la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la concedibilità delle attenuanti generiche.
Essendo stata contestata la fattispecie del porto del coltello, i giudici di merito hanno escluso qualsiasi rilievo delle ragioni per le quali il coltello è stat utilizzato come strumento di minaccia, valorizzando anche la circostanza che il porto è avvenuto in un luogo come un Ospedale e da parte di un soggetto in crisi di astinenza da sostanza stupefacente.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle argomentazioni poste con il motivo di appello, senza indicare quali sono queste ragioni e per quale motivo la loro considerazione avrebbe potuto comportare la totale disarticolazione della motivazione della sentenza sul punto controverso delle circostanze attenuanti generiche.
Costituisce affermazione costante di questa Corte quella secondo cui «il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenz di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonchè della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, i
modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impiant argomentativo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 – 07, conforme, tra le molte, Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).
Nel caso di specie, il motivo di ricorso, essenzialmente strutturato per relationem all’atto di appello, non soddisfa i requisiti indicati.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto le sanzioni sostitutive, si osserva che «in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381).
Nel caso di specie, la mancata ammissione alle sanzioni sostitutive è avvenuta, a prescindere dalla mancata considerazione della documentazione prodotta, per l’assorbente motivo illustrato nell’ultimo capoverso dei «motivi della decisione» della sentenza impugnata ove si legge che «ad ogni modo, dati i numerosi e variegati precedenti penali a carico, non può essere formulata una prognosi favorevole necessaria per la concessione di misure alternative alla detenzione».
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale nella propria requisitoria scritta, deve ritenersi che una motivazione, sia pure sintetica, sia stata resa e che la stessa assorba qualsiasi altra valutazione sul punto.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/01/2024