Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7312 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7312 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 30/08/1964
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 10 maggio 2024 la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2023 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con la quale l’imputato NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in conco e condannato alle pene di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore chiedendone l’annullamento e articolando un unic motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legg penale con riferimento agli artt. 20 bis e 133 cod. pen., 53, 56 bis, 59
legge n. 689/1981, 545 bis cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza d presupposti per la sostituzione della pena della reclusione inflitta con la sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, osservando che l’imp aveva mutato stile di vita, aveva superato le scelte devianti del passa svolgeva una regolare attività lavorativa, e che il giudice del me immotivatamente aveva ritenuto di non svolgere indagini al fine di acquisir elementi utili ai fini della decisione in ordine alla chiesta sostituzione, es limitato a richiamare in maniera tautologica e contraddittoria la personalit precedenti penali del Maggiore, precedenti che, per altro verso, stessa la Co territoriale aveva ritenuto non idonei a giustificare l’applicazione contestata recidiva, in quanto non significativi di una maggior pericolosità reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Ed invero, secondo l’orientamento della Corte di legittimità, condiviso d questo Collegio, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozi di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferime agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/ Amato, Rv. 247853, che tratta dì una fattispecie nella quale si è ritenuto ch giudice può negare la sostituzione anche soltanto perché i precedenti pena rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e p analitiche ragioni; v. anche, in tema, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Torn Rv. 286031 – 01, che ha statuito che in tema di pene sostitutive di pe detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezion alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giu sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità).
Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che caso di speci Corte d’Appello abbia fatto corretta applicazione delle norme penali menzionate nel ricorso e abbia, altresì, reso al riguardo una motivazione che app immune dai vizi denunciati, richiamando la personalità del Maggiore, desunta dai reiterati precedenti penali suo carico, con conseguente impossibilità di affidamento sul rispetto delle prescrizioni caratterizzanti la pena sostitutiva
Non è dato rinvenire, del resto, una contraddizione nell’avere la Cor territoriale ritenuto i detti precedenti, da un lato, non significativi maggior pericolosità dell’imputato ai fini dell’applicazione della recidiv dall’altro, ostativi alla sostituzione della pena della reclusione con il la pubblica utilità sostitutivo, se si considera che gli istituti della recidiv pene sostitutive sono del tutto autonomi fra loro, quanto a struttura, funzio presupposti, sicché il medesimo presupposto ben può essere valutato, senza per ciò incorrere in contraddizione, in maniera difforme in relazione all’un all’altro istituto.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichi inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale de giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente ve somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 29/10/2024