Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36434 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE di APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 19 febbraio 2025 la Corte d’ appello di Torino, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, rideterminava la pena inflitta all’imputata COGNOME NOME in relazione ai reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, previo rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di sostituzione della pena inflitta all’imputata con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20 -bis cod. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.
Rassegnava che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva affermando che la sostituzione era incompatibile con le esigenze di prevenzione speciale della pena e che non era possibile formulare una prognosi favorevole in relazione all’adempimento da parte dell’imputata delle prescrizioni di cui all’art. 59 della legge n. 689/1981, avuto riguardo ai precedenti penali gravanti sulla medesima.
Evidenziava che i detti precedenti avevano ad oggetto reati tutti commessi in epoca anteriore all’anno 2002, ciò che rendeva prive di significato le affermazioni contenute nella sentenza impugNOME secondo le quali la COGNOME non aveva tratto alcun insegnamento dalle precedenti esperienze carcerarie, non aveva compreso la gravità delle azioni compiute e non aveva manifestato alcuna intenzione di modificare la propria condotta.
Assumeva che il notevole lasso di tempo intercorso fra i fatti richiamati nel certificato del casellario giudiziale e il reato qui in trattazione era dimostrativo del fatto che l’imputata aveva cercato di tenere una condotta rispettosa delle regole ed era in grado di attenersi alle prescrizioni inerenti alle invocate pene sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, i “fondati motivi” che, ai sensi della dell’art. 58, comma 1, seconda parte, legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non consentono la sostituzione della pena, richiedono un’adeguata e congrua motivazione in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa – le pene sostitutive – e l’obiettivo di assicurare effettività alla pena (così, Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 – 01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 01).
Si è ritenuto, in particolare, che il giudice possa respingere la richiesta di applicazione di pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi
indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (v. Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 – 01).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale abbia reso una motivazione immune dai vizi denunciati, avendo il giudice di merito fatto adeguato riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputat a, dai quali, ancorché risalenti nel tempo, ha tratto congruamente elementi negativi in ordine alla prognosi relativa alla finalità rieducativa della pena sostitutiva e al contenimento del rischio di recidiva, considerando in maniera non manifestamente illogica né contraddittoria il loro numero e la loro gravità (a pag. 6 del provvedimento impugnato si dà conto, in particolare, del fatto che la COGNOME è stata condanNOME per due episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per una pluralità di fatti di rapina, ricettazione e lesione personale).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condanNOME , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determiNOME in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME