Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 01/07/1975
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. COGNOME per il ricorrente che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di rissa aggravata.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. È stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle pene sostitutive.
La difesa ha evidenziato che, a fronte della specifica richiesta di sostituire la pena detentiva pari a mesi due di reclusione con la libertà controllata, la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta richiamando i plurimi precedenti penali indice di proclività a delinquere.
La Corte territoriale ha ignorato gli elementi di fatto valorizzati a sostegno della richiesta, quali le modalità della condotta essendo il ricorrente intervenuto solo per avere reagito alla aggressione subita dalla moglie da parte di più persone; l’assenza di precedenti penali specifici.
La sentenza impugnata si rivela altresì contraddittoria dal momento che, nel determinare la pena, ha ritenuto di contenerla nei minimi edittali in ragione della modalità della condotta e della personalità dell’imputato.
Manca un’effettiva prognosi sfavorevole all’imputato rispetto alla mancata osservanza delle prescrizioni imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
La sentenza impugnata, nel respingere la richiesta, non si è confrontata con le indicazioni fornite da questa Corte in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Al riguardo è stato evidenziato che il giudice non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di rigetto dell’istanza di sostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell’imputato e, segnatamente, le precedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale).
Si è, altresì, puntualizzato che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative,
solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, COGNOME, Rv. 286006 – 02).
L’ articolo 58 della normativa in esame in relazione al potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive richiama i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. stabilendo che il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.
Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
L’art. 59 detta le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa; deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario.
Dalla lettura del menzionato articolo risulta pertanto che, come dedotto nel ricorso, la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta di per sé elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive
Dunque, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi (così in motivazione Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024).
La sentenza impugnata va dunque annullata sullo specifico punto delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà confrontarsi con i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte richiamati.
P .Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo Così deciso in Roma il 17 giugno 2025