Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25442 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25442 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato COGNOME NOME si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2020 il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in riferimento al reato oggetto di contestazione (art. 4 legge n.110 del 1975). In fatto, l’imputato è stato controllato mentre era a bordo di una autovettura e trovato in possesso di un coltello a serramanico. La pena, in rito abbreviato, è pari a mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.
1.1 La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 19 maggio 2023 ha confermato la prima decisione.
Viene ritenuto infondato il motivo in punto di responsabilità.
Quanto ai restanti motivi o richieste, si evidenzia in sintesi c:he : a) non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, in ragione della assenza di elementi positivi, tali da sostenere una attenuazione della risposta punitiva, e della presenza di precedenti; b) la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se ritenuta ammissibile, non può trovare accoglimento in ragione della ‘inaffidabilità soggettiva’ del COGNOME, gravato da numerosi precedenti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della applicazione di pena :sostitutiva.
Il novum normativo di cui al d.lgs. n.150 del 2022 era di certo applicabile. La ragione del diniego, secondo la difesa, è illogica, posto che i precedenti cui si compie riferimento sono particolarmente datati.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si reputa meramente apparente la motivazione su tale punto.
Il primo motivo è fondato.
3.1 La disposizione transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 rendeva proponibile la domanda di applicazione della pena sostitutiva – in ragione della più ampia configurazione dell’istituto di cui all’art. 20bis cod.pen. rispetto alla previgente disciplina – e la motivazione del diniego non può dirsi congrua.
3.2 Sul tema va rilevato che se da un lato la previsione di legge di cui all’art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III dea legge n.689 del 1981.
Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.
Da ciò deriva che:
sono di certo applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981;
vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
NOME
3.3 Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione.
Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore.
3.4 Nel caso in esame, tuttavia, la valutazione di ‘scarsa affidabilità’ si basa esclusivamente sulla esistenza di precedenti penali. Si tratta di un aspetto di sicura rilevanza che va però integrato con un apprezzamento di ‘consistenza’ e ‘prossimità temporale’ delle accertate violazioni di legge, sì da poterne inferire una
considerazione di obiettiva inadeguatezza trattamentale della pena sostitutiva. N caso del COGNOME i precedenti sono quasi tutti risalenti al periodo 2006/ tranne un reato di scarsa rilevanza commesso nel 2016. Va pertanto sollecitato u nuovo esame del punto.
Il secondo motivo è infondato, stante l’esistenza di adeguata e comple motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicazione della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort Appello di Lecce. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 7 marzo 2024