Pene Sostitutive: Quando i Precedenti Penali Escludono i Lavori di Pubblica Utilità
Le pene sostitutive rappresentano un pilastro fondamentale del nostro sistema penale, offrendo un’alternativa al carcere per reati di minore entità e puntando alla rieducazione del condannato. Tuttavia, l’accesso a queste misure non è automatico e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 27562/2024) chiarisce un punto cruciale: il peso dei precedenti penali in questa valutazione.
Il Caso in Analisi
Il caso ha origine dal ricorso di un individuo condannato, il quale si era visto negare dalla Corte d’Appello la possibilità di convertire la sua pena detentiva in lavori di pubblica utilità. La Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base dei precedenti penali dell’imputato, ritenendo che la misura sostitutiva non fosse idonea a svolgere la necessaria funzione rieducativa. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella decisione dei giudici di merito.
La Valutazione sulle Pene Sostitutive e i Precedenti Penali
Il cuore della questione giuridica risiede nel potere del giudice di valutare l’adeguatezza delle pene sostitutive. Secondo la normativa, in particolare l’art. 58 della legge n. 689/1981 (recentemente modificato dalla “Riforma Cartabia”), il giudice può sostituire le pene detentive brevi con misure alternative. Questa scelta, però, non è un diritto del condannato, ma il risultato di un’attenta valutazione discrezionale.
In questo processo, il giudice deve considerare se la misura alternativa possa effettivamente contribuire al percorso di risocializzazione del reo. I precedenti penali diventano un elemento determinante in questa analisi. Se la storia criminale di un individuo suggerisce che una misura non detentiva non sarebbe sufficiente a prevenire la commissione di nuovi reati o a promuovere un cambiamento, il giudice può legittimamente negarla.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione sull’idoneità della pena sostitutiva è un giudizio di merito, discrezionale e, se adeguatamente motivato, non sindacabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere, escludendo l’idoneità della misura richiesta in considerazione dei precedenti dell’imputato.
Inoltre, la Cassazione ha precisato un aspetto procedurale di grande importanza, richiamando una sua precedente sentenza (n. 42847/2023). Quando il giudice, sulla base dei precedenti penali, ritiene la pena sostitutiva inefficace ai fini rieducativi, non è tenuto a compiere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, come previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale. In altre parole, la valutazione negativa sulla personalità e sul rischio di recidiva è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, rendendo superflua ogni altra indagine.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: i precedenti penali di un imputato hanno un peso determinante nella concessione delle pene sostitutive. La decisione sottolinea che la finalità rieducativa della pena è prioritaria e che la scelta di una misura alternativa al carcere deve essere coerente con questo obiettivo. Se il profilo del condannato fa dubitare dell’efficacia di una sanzione non detentiva, il giudice ha il potere e il dovere di negarla, senza che ciò costituisca un vizio di motivazione. Per il condannato, la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
I precedenti penali possono impedire la conversione della pena detentiva in lavori di pubblica utilità?
Sì. La Corte ha stabilito che i precedenti penali sono un elemento cruciale che il giudice può valutare. Se, sulla base di essi, ritiene che la pena sostitutiva non sia idonea a svolgere una funzione rieducativa, può legittimamente negare la conversione.
Se un giudice ritiene le pene sostitutive non adatte alla rieducazione, deve comunque verificare le condizioni economiche del condannato?
No. Secondo la Cassazione, se il giudice ha già valutato la pena sostitutiva come non idonea alla rieducazione a causa dei precedenti penali, non è tenuto a compiere gli ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali del condannato previsti dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27562 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione discrezionale – il cui esercizio, se adeguatamente motivato, come nella specie, non è sindacabile nel giudizio di legittimità -, escluso l’idoneità della invocata pena pecuniaria ad assolvere la funzione rieducativa, in considerazione dei precedenti penali di cui è gravato l’imputato, e considerando che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazione non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381);
vista la memoria redatta dal difensore, AVV_NOTAIO, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.