Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46128 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46128 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di IVREA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
letta la memoria di produzione documentale dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 25 gennaio 2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea ha applicato a NOME COGNOME, in ordine ai cinque delitti di rapina aggravata in concorso a lui ascritti, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile nell’ambito del procedimento 2909/202015 RGNR, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
contestate, la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.334,00 di multa, su concorde richiesta delle parti.
Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cessazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peli., per violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché il giudice non ha dato seguito alla richiesta di applicazione delle pene sostitutive.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Dal momento che la sostituzione della pena con le misure di cui agli artt. 53 ss della legge n. 689 del 1981 non era ricompresa nell’accordo tra le parti, il suddetto motivo di impugnazione non rientra tra quelli indicati nel numerus clausus previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo il quale è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza».
3.2. Nondimeno, il giudice ha correttamente rilevato, in primo luogo, come i titoli di reato per cui si procedeva risultassero ostativi ai sensi dell’art. 59, le n. 689 del 1981, che richiama il novero dei reati previsto dall’art. 4-bis, comma Iter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (tra i quali è ricompresa la rapina).
Inoltre, si è ulteriormente affermato che la sostituzione è operante esclusivamente per pene uguali o inferiori a quattro anni di reclusione. Questa conclusione è corretta: il terzo comma del citato art. 53 recita «ai fini dell determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale». La disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o per la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni, costituendo questo il limite massimo insuperabile, posto che trattasi della massima estensione possibile del concetto di pena detentiva “breve”.
Con queste argomentazioni, il ricorrente non si confronl:a appieno, se non suggerendo un’estensione analogica dei principi che regolano l’accesso a misure alternative alla detenzione per esigenze di carattere sanitario. Una simile proposta esegetica non appare ritualmente praticabile, avuto riguardo alle differenze tra i due istituti, il primo dei quali può avere applicazione anche nel giudizio di cognizione, mentre l’altro è di esclusiva competenza della sede esecutiva.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 4 ottobre 2023
Il C GLYPH stensore
II Presidente