Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TERNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
i udito il difensore
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Perugia in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla pena risultante a suo carico dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Pubblico Ministero il 1.9 gennaio 2023, l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell’art. 56 I. n. 689 del 1981, così come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Con ordinanza del 3 maggio 2023, la Corte di appello di Perugia accoglieva l’istanza, richiamando l’art. 20-bis cod. pen., l’art. 56 legge n. 689 del 1981 nel testo risultante per effetto dell’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 9 quest’ultimo testo normativo. Disponeva la detenzione domiciliare sostitutiva nei confronti di COGNOME, per la pena complessiva di 3 anni, 6 mesi, 13 giorni di reclusione e affermava che costui stava già stava espiando la pena in detenzione domiciliare in forza di provvedimento del Magistrato di sorveglianza emesso ai sensi dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Avverso l’ordinanza del 3 maggio 2023, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod. pen., 661 e 665 cod. proc. pen., 56 I. n. 689 del 1981, 69 ord. pen., 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente, dopo aver rilevato che il giudice dell’esecuzione ha dato atto solo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui era stata disposta la prosecuzione della detenzione domiciliare precedentemente concessa ai sensi dell’art. 47 ord. pen., ma non del successivo provvedimento dello stesso Magistrato di sorveglianza con il quale era stata disposta la cessazione della stessa misura, afferma che il giudice dell’esecuzione ha applicato la pena sostitutiva in mancanza dei presupposti di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene che la norma, in via transitoria rispetto alla riforma introAVV_NOTAIOa da tale testo normativo, prevede l possibilità per il condannato di chiedere al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’applicazione delle pene sostitutive, ma solo per le pene inflitte in esito a giudizi pendenti in Corte di
cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma, situazione che non è configurabile nel caso concreto in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. L’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, recante disposizioni transitorie per la riforma introAVV_NOTAIOa con tale testo normativo, stabilisce, al comma 1, che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto legislativo, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 dell codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la possibilità, pe il condannato, di presentare istanza al giudice dell’esecuzione, ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’art. 99-bis, introAVV_NOTAIOo dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. (Sez. 1, Sentenza n. 36885 del 04/07/2023, Rv. 285270 – 01).
1.2. Nel caso ora in esame, dalle indicazioni contenute nella stessa ordinanza del giudice dell’esecuzione datata 3 maggio 2023, qui impugnata, e nell’ordine di esecuzione del 23 febbraio 2022, emerge che le pene cui l’esecuzione si riferisce furono inflitte non in esito a procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma normativa – 30 dicembre 2022 ma con sentenze divenute irrevocabili prima di tale momento.
Nella situazione rappresentata, non sussistono, quindi, le condizioni previste in via transitoria dall’art. 95 d.lgs. n. 95 del 2022 per l’applicazione, da parte d giudice dell’esecuzione, delle pene sostitutive previste dalla riforma.
5,(1/
In conclusione, l’ordinanza impugnata risulta emessa in violazione di legge e, pertanto, deve essere annullata. Non è necessario disporre il rinvio, in mancanza della necessità di svolgimento di accertamenti di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnal:a. Così deciso in Roma, 19 ottobre 2023.