Pene Sostitutive e Discrezionalità del Giudice: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’introduzione delle pene sostitutive nel nostro ordinamento ha rappresentato una significativa evoluzione nella gestione della sanzione penale, mirando a un’alternativa al carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, la loro concessione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18286/2024) offre un importante chiarimento sui limiti entro cui tale decisione può essere contestata in sede di legittimità.
Il Caso: Dal Furto in Abitazione al Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per concorso in furto in abitazione. La difesa, anziché contestare la responsabilità penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la mancata concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, il diniego da parte della Corte d’Appello era viziato da violazione di legge e da una motivazione carente.
Il ricorrente sosteneva che la decisione dei giudici di merito fosse basata su una valutazione errata delle condizioni per l’applicazione delle sanzioni alternative, presentando elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una prognosi favorevole di ravvedimento.
La Valutazione delle Pene Sostitutive e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: l’accertamento delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive costituisce una valutazione di fatto, riservata al giudice di merito. Questo significa che la Corte Suprema non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della logicità e coerenza della motivazione. Se la decisione del giudice di merito è supportata da un ragionamento non manifestamente illogico, essa non può essere annullata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato il proprio diniego, evidenziando l’inefficacia deterrente di benefici già concessi in passato all’imputato e la sua continuità delinquenziale, interrotta solo dai periodi di detenzione.
I Criteri di Valutazione del Giudice di Merito
L’ordinanza ribadisce che il giudice, nel decidere sulla concessione delle pene sostitutive, deve esercitare il proprio potere discrezionale basandosi sui criteri generali stabiliti dall’art. 133 del codice penale. Questi includono, tra gli altri, la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questi principi, fondando la sua decisione negativa sulla storia criminale dell’imputato, che dimostrava una scarsa probabilità di reinserimento sociale attraverso misure alternative al carcere in quel preciso momento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e si allinea a un orientamento giurisprudenziale costante. Il ricorso è stato giudicato inammissibile non solo perché verteva su questioni di fatto, ma anche perché non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente si era limitato a elencare elementi a proprio favore, senza però contestare la logicità del ragionamento della Corte d’Appello che aveva valorizzato elementi di segno contrario, come i precedenti penali e la recidività.
La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice è vincolato a una valutazione completa della personalità dell’imputato e non può basare la sua decisione, positiva o negativa, su un singolo elemento (come un unico precedente penale). Nel caso specifico, la valutazione complessiva della Corte territoriale era stata adeguata e non illogica, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per contestare in Cassazione un diniego di pene sostitutive è molto stretta. Non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti o evidenziare elementi favorevoli trascurati; è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. La decisione finale sulla concessione di queste misure alternative resta saldamente ancorata alla valutazione discrezionale del giudice che ha esaminato il merito del processo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
È possibile contestare in Cassazione il rifiuto di concedere le pene sostitutive?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo controllare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento della sentenza impugnata.
Quali elementi considera il giudice per concedere o negare le pene sostitutive?
Il giudice valuta discrezionalmente i criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, tra cui la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, sono stati considerati l’inefficacia di benefici precedenti e la continuità dell’attività criminale dell’imputato.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione, in favore dell’imputato, delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis, cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto non solo largamente versato in fatto, ma altresì privo di adeguato confronto con il principio per cui, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che ne consentono l’applicazione, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716); è stato anche affermato che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle
modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’eserc del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 13 pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv. 286031 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell’ist sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a car dell’imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli alt documentati elementi, rilevanti per l’accertamento della capacità a delinquer Mass. conf: N. 19326 del 2015 Rv. 263558 – 01, N. 25833 del 2012 Rv. 253102 – 01, N. 25085 del 2010 Rv. 247853 – 01); una adeguata motivazione è certo ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte dato atto, tra l’altro, della r inefficacia deterrente dei benefici già concessi all’imputato e della contin delinquenziale interrotta solo dai periodi di detenzione, argomentazione con quale il ricorso non dialoga, limitandosi anzi all’indicazione di una ser elementi dai quali ritiene di poter ricavare una prognosi di ravvedimen dell’imputato, senza però nemmeno assumere di averli previamente dedotti innanzi alla Corte territoriale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 24/04/2024