Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10540 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10540 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Roma
avverso la sentenza del 02/07/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/07/2025 la Corte di appello di Roma, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica del 29/10/2020 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., e ha altresì rigettato l’istanza di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 20bis cod. pen.
L’annullamento era stato disposto con sentenza della Corte di cassazione del 30/01/2024 unicamente in quanto la Corte di appello non aveva risposto alla richiesta, pur ritualmente avanzata dall’appellante, di sostituire la pena detentiva con pena sostitutiva.
Avverso la sentenza di appello emessa nel giudizio di rinvio ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con un unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 58 l. 689/1981 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La difesa evidenzia che nel rigettare la richiesta la Corte di appello aveva violato l’art. 58 della legge 689/81 e l’art. 133 cod. pen. in quanto non aveva tenuto conto della modesta gravità del fatto, peraltro risalente al 2015. Si erano inoltre indebitamente valorizzati precedenti penali risalenti nel tempo nonché carichi pendenti per reati colposi per i quali la responsabilità del COGNOME non era stata ancora accertata. La Corte aveva poi omesso di considerare che il ricorrente non commetteva reati da anni, aveva mutato stile di vita e disponeva di una regolare occupazione.
Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su istanza del difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
L’art. 58 della legge 689/81, nel disciplinare il potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive, stabilisce che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando reputi che le stesse siano più idonee alla rieducazione del condannato, a condizione però che: 1) la pena sostitutiva assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; 2) non sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
La gravità del fatto, da valutare sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., contrariamente a quanto assume la difesa, è dunque solo uno dei criteri da valutare ai fini della sostituzione. Quanto poi agli ulteriori elementi indicati dall’art. 58, occorre rilevare che l a valutazione in ordine al pericolo di recidiva (e alla inidoneità della pena sostitutiva a prevenirlo) nonché la prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni imposte costituiscono oggetto di un giudizio di
fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito e che non può essere sindacato in cassazione, se sorretto da adeguata motivazione che non presenti profili di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Nel caso in esame la motivazione della Corte di appello è congrua e certamente non illogica, in quanto i Giudici di merito hanno evidenziato che la pericolosità sociale del COGNOME è dimostrata dai plurimi precedenti penali per reati anche gravi (molti dei quali implicanti l’uso di violenza alla persona) e dal fatto che lo stesso è più volte tornato a delinquere dopo le precedenti condanne. Quanto alla incapacità dell’imputato di attenersi alle prescrizioni imposte sono state valorizzate le tre condanne definitive per il reato di evasione, sintomatiche della sostanziale inaffidabilità del soggetto.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non illegittima né illogica è anche la valorizzazione dei due recenti procedimenti penali pendenti per reati colposi. Ed infatti, i precedenti giudiziari sono espressamente contemplati dall’art. 133, comma 2, n. 2 cod. pen. tra gli elementi di cui il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena, e dunque, per il richiamo contenuto nel citato art. 58 l. 689/81, anche ai fini della sostituzione della pena stessa. A ciò si aggiunga che questa Corte ha più volte ribadito che dei carichi pendenti si possa e si debba tenere conto in situazioni analoghe a quella in esame, vale a dire in tema di sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 3851 del 20/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 187298 -01), così come in tema di misure cautelari ai fini dell’accertamento del pericolo di recidiva (Sez. 6, n. 33873 del 15/07/2008, COGNOME, Rv. 240761 -01). Né rileva la circostanza che, nel caso in esame, si tratta di carichi pendenti per reati colposi, in quanto il COGNOME è in entrambi i procedimenti accusato di aver negligentemente tenuto in luogo pubblico cani di grossa taglia e aggressivi, manifestando dunque un contegno pericoloso e sintomatico della sua indifferenza per l’incolumità dei consociati; comportamento questo che, in modo tutt’altro che illogico, è stato dai Giudici ritenuto sintomatico della sua (anche attuale) pericolosità e della sua incapacità di rispettare le regole della civile convivenza.
Siamo quindi in presenza di una motivazione adeguata, nella quale non è dato ravvisare alcun profilo di illogicità o contraddittorietà, nonché fondata su una ricostruzione dei fatti aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamente valutate; una motivazione a fronte della quale la difesa -lungi dal prospettare specifiche violazioni di legge o dal criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato -, si limita a richiedere a questa Corte un nuovo apprezzamento degli elementi valutati (non consentito in questa sede) nonché a reiterare argomenti non decisivi e comunque implicitamente disattesi; quali ad esempio: il fatto che l’ultimo delitto giudicato risale al 2018 (e dunque a
tempi non recenti ma neppure remoti); il fatto il reato per cui si procede non è particolarmente grave (non considerando che, come detto, la gravità del fatto è solo uno degli elementi da valutare e neppure quello principale o decisivo).
Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 13/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME