Pene Sostitutive e Discrezionalità del Giudice: La Cassazione Fissa i Paletti
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un aspetto cruciale del diritto penale moderno, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22166/2024) torna sul tema, delineando con chiarezza i confini del potere discrezionale del giudice e i limiti del successivo controllo di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la scelta della pena, se ben motivata, è insindacabile in Cassazione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’appello di Torino. L’imputato lamentava una violazione di legge nell’individuazione della pena sostitutiva applicata nei suoi confronti. Secondo la tesi difensiva, la scelta operata dal giudice di merito non era corretta, contestando di fatto la valutazione compiuta in sede di appello.
La Decisione della Cassazione sulle Pene Sostitutive
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che la doglianza, per come era stata formulata, non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice è Vincolata ma non Censurabile nel Merito
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle sue motivazioni. La Corte ribadisce un principio consolidato, valido anche alla luce delle recenti riforme (d.lgs. 150/2022). In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice esercita un potere discrezionale. Questo potere, tuttavia, non è arbitrario, ma è ‘vincolato’ alla valutazione dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole).
La Cassazione chiarisce che, una volta che il giudice di merito ha esercitato tale potere e ha fornito una motivazione adeguata per la sua scelta, questa decisione ‘sfugge al sindacato di legittimità’. In altre parole, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e completa, non decidere se una pena sostitutiva fosse ‘migliore’ di un’altra. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la propria scelta, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla discrezionalità del giudice nella scelta delle pene sostitutive. Le implicazioni pratiche sono significative: chi intende impugnare una sentenza per motivi legati all’applicazione di queste pene non può limitarsi a contestare l’opportunità della scelta, ma deve dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione. La decisione rafforza quindi l’autonomia valutativa dei giudici di merito, confermando che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
È possibile contestare in Cassazione la scelta del giudice su quale pena sostitutiva applicare?
No, non è possibile contestare nel merito la scelta discrezionale del giudice se questa è supportata da una motivazione adeguata e basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per violazioni di legge o vizi di motivazione, non per riesaminare l’opportunità della decisione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha modificato il potere discrezionale del giudice sulle pene sostitutive?
Secondo l’ordinanza, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022, il potere del giudice nella scelta della pena sostitutiva rimane discrezionale e vincolato alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22166 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torrazza Piemonte il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all’individuazione della pena sostitutiva applicata, non è consentito in sede di legittimità poiché, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul pu adeguatamente motivato (si veda, in proposito, la pag. 5), sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.