Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5702 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5702 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bovolone (VR) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d’appello di Venezia; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale , NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 marzo 2025, ha parzialmente riformato la pronuncia emessa il 30 novembre 2023 dal Tribunale di Verona, assolvendo NOME COGNOME dai reati ascritti «per non aver commesso il fatto» e confermando la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo 1), commesso nella sua qualità di amministratore unico della società “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” dal 5 aprile 2013 sino alla dichiarazione di fallimento, per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Nei confronti del COGNOME era stato, altresì, dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui al capo 2, previa riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale.
Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo un unico motivo.
Si lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l’inosservanza di norme processuali e sostanziali, in particolare degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e 53 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il ricorso impugna specificamente il punto 1.3.2 della decisione, censurando il diniego della sostituzione della pena detentiva.
La difesa osserva come la Corte territoriale abbia fondato il rigetto della richiesta sulla base dei numerosi pregiudizi dell’imputato in tema di truffa e violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, elementi dai quali ha desunto la “persistenza nel tempo di un ‘ indole incline all’approfittamento della buona fede altrui” e ha ritenuto, di conseguenza, non utile a fini rieducativi una sanzione diversa da quella detentiva.
Tale valutazione, ad avviso del ricorrente, è illogica e “non attuale”.
Si evidenzia, in primo luogo, la risalenza temporale dei precedenti penali richiamati, relativi a fatti commessi in un arco temporale compreso tra il 2011 e il 2014, nonché la remota datazione della stessa dichiarazione di fallimento (6 maggio 2015) da cui origina il presente procedimento.
Si sottolinea, di contro, come nei dieci anni successivi (dal 2015 al 2025) l’imputato non risulti gravato da altri giudizi e abbia dimostrato resipiscenza e un effettivo reinserimento sociale e lavorativo, circostanze che smentirebbero la “persistenza” di una inclinazione a delinquere.
In secondo luogo, il ricorrente deduce l’illogicità della valutazione circa l’inidoneità rieducativa della misura sostitutiva, dato che l’imputato si è già sottoposto con esito positivo a un programma di messa alla prova, conclusosi con sentenza di estinzione del reato in data 11 aprile 2019. Si richiamano, a tal fine, le relazioni dell’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Verona e della struttura assistenziale, prodotte nel giudizio d’appello, che attestavano il “comportamento corretto” del COGNOME e il pieno rispetto delle prescrizioni.
Infine, si censura l’irragionevolezza dell’assunto secondo cui solo la detenzione in carcere possa svolgere una funzione rieducativa; si argomenta che tale esito interromperebbe il processo riabilitativo già avviato, esponendo il condannato a rischi di “desocializzazione e di contagio criminale”. Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità (in particolare Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01) circa la necessità di una motivazione concreta e individualizzata che correli i precedenti penali alla specifica prognosi di inadempimento delle prescrizioni della misura sostitutiva richiesta, nonché di una puntuale verifica e indicazione delle eventual i condizioni ostative previste dall’art. 59 della legge n. 689/1981, ritenute nel caso di specie del tutto omesse dalla Corte territoriale.
Si rappresenta, infine, come specifico profilo di violazione processuale, che, all’udienza del 4 dicembre 2023, all’esito della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, il Tribunale di Verona ha omesso di dare all’imputato l’avviso previsto dall’art. 545 -bis cod. proc. pen. in ordine alla facoltà di richiedere la sostituzione della pena: omissione che, si deduce, non è stata sanata e vizia la procedura con cui si è giunti alla decisione sul punto in sede di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
L’unico motivo di ricorso, ritualmente proposto, articola in realtà due distinte censure avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia.
Con una prima censura, di natura processuale, il ricorrente si duole dell’inosservanza di norme procedurali, con specifico riferimento all’art. 545bis cod. proc. pen. Deduce, in particolare, che il Tribunale di Verona, all’esito della lettura del dispositivo della sentenza di primo grado, avrebbe omesso di fornire all’imputato l’avviso circa la facoltà di richiedere la sostituzione della pena detentiva, omissione che non sarebbe stata sanata in sede di appello.
Con una seconda censura, di natura motivazionale, lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché l’inosservanza degli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, diniego contenuto nel paragrafo 1.3.2 della sentenza impugnata.
Le due censure, stante la loro diversa natura, devono essere esaminate separatamente, procedendo con priorità logica dall’esame del dedotto vizio processuale.
2.1. La censura relativa alla violazione dell’art. 545bis cod. proc. pen. è manifestamente infondata e, comunque, inammissibile per molteplici ragioni.
Anzitutto, occorre ribadire il principio, già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l’omessa formulazione da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545bis , comma 1, cod. proc. pen. non comporta la nullità della sentenza. Tale omissione, infatti, non integra un vizio sanzionato in termini di nullità dal codice di rito, presupponendo piuttosto un’implicita valutazione del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per beneficiare della sostituzione (cfr. Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-01). L’applicazione di una pena
sostitutiva attiene, infatti, all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio d’ufficio, o la mancata sollecitazione tramite l’avviso, non è di per sé sanzionabile.
In secondo luogo, la doglianza è in ogni caso palesemente inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente.
Lo scopo della norma processuale che si assume violata (l’avviso) è quello di stimolare il contraddittorio sull’opzione sanzionatoria, consentendo all’imputato di formulare una specifica richiesta. Nel caso di specie, come emerge pacificamente da quanto riportato nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso, l’imputato non ha subìto alcun vulnus al suo diritto di difesa o alla sua facoltà di richiesta. Si dà atto, infatti, che il COGNOME «g ià con l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva».
La difesa ha, pertanto, pienamente esercitato la facoltà che l’avviso omesso era destinato a sollecitare. La richiesta è stata ritualmente devoluta alla cognizione del la Corte territoriale, sicché l’istanza e la pronuncia su di essa hanno sanato, per raggiungimento dello scopo, qualsiasi eventuale irregolarità procedurale verificatasi in primo grado.
Infine, la censura processuale appare comunque inammissibile in quanto, laddove si deduca, con il ricorso per Cassazione, un motivo di cui la sentenza d’appello non faccia menzione, occorre che si eccepisca l’omissione in cui sarebbe incorso il giudice d’appello, in quanto, in mancanza, il motivo deve ritenersi inammissibilmente proposto per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 259066-01).
Non essendo ciò accaduto, nella specie, il ricorso è inammissibile anche per genericità, ex art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
2.2. La seconda articolazione del motivo di ricorso, relativa al vizio di motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva, è, invece, fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
La sentenza impugnata è incorsa sia nel vizio di motivazione apparente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sia nella violazione dei principi di diritto che governano l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella scelta della sanzione sostitutiva, ai sensi della legge 689/1981, come novellata dal d.lgs. 150/2022.
Giova premettere, in linea con i principi più volte affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il sindacato di legittimità sulla motivazione, pur estendendosi, a seguito della modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al “travisamento della prova”, non può tradursi in una nuova valutazione del fatto o
in un’alternativa lettura delle risultanze. Il controllo della Corte è circoscritto alla verifica della coerenza logica e della completezza del discorso giustificativo, potendo intervenire solo in presenza di manifeste illogicità, contraddizioni o, come nel caso di specie, omissioni su punti fattuali decisivi (tra le altre, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01 4; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01).
Per scrutinare la tenuta logica della sentenza impugnata, è fondamentale porre in analitico confronto le specifiche doglianze contenute nell’atto di appello e la risposta fornita dalla Corte territoriale.
La Corte d’appello di Venezia, investita della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (formulata, come visto, con il quarto motivo di gravame), ha rigettato l’istanza nel paragrafo 1.3.2 della sentenza, sulla base della seguente motivazione: «I numerosi pregiudizi in tema di truffa (sei gli episodi in giudicato), oltre che per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro emergenti dal certificato del casellario giudiziale del COGNOME, come le circostanze emerse nel corso dell’istruttoria inerente il presente procedimento», quali «la non corretta tenuta della contabilità, riportante elementi di dubbia collocazione e verità», evidenziano «la persistenza nel tempo di un ‘ indole incline all’approfittamento della buona fede altrui».
La Corte territoriale ha, quindi, concluso che tali elementi «non consentono di ritenere utile a fini rieducativi altro che la sanzione maggiormente afflittiva in tema di privazione della libertà come originariamente prevista dal legislatore».
A fronte di tale valutazione, la difesa, con l’atto di appello, aveva specificamente dedotto, quali elementi fattuali volti a smentire la prognosi negativa e la “persistenza” dell’inclinazione a delinquere, circostanze precise e documentate, che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare.
In particolare, l’appellante aveva evidenziato:
-la risalenza temporale dei precedenti penali richiamati, relativi a fatti commessi tra il 2011 e il 2014, nonché la remota datazione della stessa dichiarazione di fallimento (6 maggio 2015);
-la condotta susseguente al reato (rilevante ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), connotata da un lungo periodo (dieci anni, dal 2015 al 2025) in cui l’imputato «non risulta gravato da altri giudizi» e ha dimostrato «resipiscenza e un effettivo reinserimento sociale e lavorativo»;
-il documentato esito positivo di un programma di messa alla prova, conclusosi con sentenza di estinzione del reato in data 11 aprile 2019;
-le «relazioni dell’RAGIONE_SOCIALE e della struttura assistenziale» che attestavano il «comportamento corretto» del COGNOME e il «pieno rispetto delle prescrizioni».
A fronte di tali deduzioni, è palese il vizio in cui è incorsa la Corte territoriale.
Il confronto tra le specifiche doglianze difensive e la motivazione della Corte territoriale rivela una totale elusione dei punti decisivi sollevati dall’appellante. La motivazione del giudice del gravame è, se non meramente apparente, certamente manifestamente illogica.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fondato la sua prognosi negativa sulla “persistenza” di un’indole criminale, desunta esclusivamente da dati (i precedenti penali) risalenti al periodo 2011-2014 e dalla natura del reato in giudizio (anch’esso, però, risalente al 2015).
Ha, tuttavia, omesso totalmente di prendere in considerazione il più rilevante e recente elemento fattuale offerto dalla difesa, specificamente volto a contraddire sia tale asserita “persistenza”, sia la prognosi di inadempimento delle prescrizioni della misura sostitutiva richiesta: l’esito positivo della messa alla prova del 2019. Tale dato, unitamente a quello relativo al decennio di condotta priva di pendenze giudiziarie e condanne, risulta del tutto pretermesso.
Tale omissione non integra una “mera sottovalutazione”, ma un vero e proprio “travisamento della prova per omissione”, avendo la Corte ignorato dati processuali ( l’assenza di ulteriori condanne o processi, le relazioni RAGIONE_SOCIALE e la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova) che, se valutati, avrebbero quanto meno imposto un percorso argomentativo diverso e più approfondito.
La motivazione è, pertanto, manifestamente illogica nella misura in cui fonda un giudizio di attuale prognosi di inadempimento delle prescrizioni sulla base di dati fattuali risalenti: ignorando del tutto quelli più recenti e di segno diametralmente opposto.
La sentenza impugnata, peraltro, viola, in tal modo, i principi di diritto che governano la discrezionalità del giudice in materia di pene sostitutive, come disciplinate dal d.lgs. 150/2022.
L’art. 58 della legge 689/1981, come modificato, affida al giudice il potere di applicare le pene sostitutive tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato» e «assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». La norma precisa, tuttavia, che il diniego è consentito «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Il ricorrente richiama correttamente un principio di diritto dirimente, di recente affermato da questa stessa Corte, che ha tracciato le coordinate ermeneutiche del nuovo istituto. Invero, Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295-01, ha stabilito che, ai fini del diniego della sostituzione della pena
detentiva, il giudice non può limitarsi a indicare un fattore (come, ad esempio, i precedenti del condannato), considerandolo ostativo alla sostituzione, ma deve, viceversa, adeguatamente correlare tale elemento al contenuto della sanzione sostitutiva, fornendo una adeguata motivazione sulla sua incidenza sul futuro rispetto delle prescrizioni che saranno imposte.
Tale orientamento, volto a evitare automatismi e a imporre una valutazione concreta, è stato ulteriormente precisato, affermandosi che il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, dovendo il rinvio all’art. 133 cod. pen. (contenuto nell’art. 58) essere letto in combinato disposto con la prognosi specifica richiesta dalla norma (ora art. 58, comma 1, ultima parte) circa l’adempimento delle prescrizioni.
La Corte d’appello di Venezia ha violato tali principi.
Non ha svolto alcuna prognosi concreta e individualizzata circa il rischio di inadempimento delle specifiche prescrizioni del lavoro di pubblica utilità da parte del COGNOME. Ha, invece, utilizzato i precedenti penali (peraltro risalenti) non come indice da correlare a una prognosi futura sul rispetto delle prescrizioni (spiegandone le ragioni), ma come automatismo ostativo, fondando un giudizio generico sull ‘ indole del reo, anziché sulla prognosi di adempimento. L’affermazione finale, secondo cui solo la «sanzione maggiormente afflittiva» (il carcere) sarebbe «utile a fini rieducativi», è anch’essa apodittica e manifestamente illogica. Essa, infatti, contraddice, senza motivare e omettendo di valutarlo, il fatto (documentato dalla difesa) che l’imputato ha già tratto giovamento da un percorso rieducativo esterno al carcere (la messa alla prova, conclusasi positivamente nel 2019). La Corte, omettendo di valutare tale percorso, ha illogicamente escluso che un’altra misura extra-muraria (il lavoro di pubblica utilità), parimenti fondata sul rispetto delle prescrizioni date, possa essere idonea, contravvenendo così alla finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente il diniego della sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.
Il giudice del rinvio dovrà, dunque, procedere a un nuovo esame della richiesta di sostituzione della pena, operando, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, un giudizio prognostico completo, individualizzato e attuale. Tale giudizio non potrà fondarsi sulla sola esistenza di precedenti penali, ma dovrà correlare specificamente detti precedenti alla prognosi circa il fondato motivo di ritenere che
il condannato violerà le specifiche prescrizioni della misura richiesta; in tale valutazione prognostica, il giudice non potrà omettere di prendere in analitica considerazione gli elementi fattuali positivi ritualmente prodotti dalla difesa e di più recente acquisizione, ponendoli in concreto bilanciamento con gli indici negativi, e in particolare dovrà valutare specificamente la condotta tenuta per un lungo periodo susseguente ai reati e l’esito positivo del pregresso programma di messa alla prova, così sanando il vizio motivazionale anzidetto.
Infine, è opportuno precisare che l’affermazione di responsabilità del ricorrente, non avendo formato oggetto di specifiche censure, deve intendersi irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME