Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18406 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
PREITE PASQUALE n, a Ugentol’DATA_NASCITA
NOME INES n. a Casarano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Casarano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 7/7/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto ricorsi;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO per NOME
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Q9-
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 17/11/2017, ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dai reati loro ascritti al capo A) limitatamente agli episodi del 17 e 18 luglio 2015 nonché d contravvenzione sub B) per non aver commesso il fatto, confermando il trattamento sanzionatorio irrogato; ha dichiarato l’estinzione per maturata prescrizione del reato sub nei confronti di COGNOME NOME e ha rideterminato la pena per i residui addebiti nella mis di anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli imputati, deducendo
AVV_NOTAIO, con unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME
2.1 la violazione degli artt. 629 e 649 cod.pen. in relazione al tentativo di estors contestato al capo A) per avere la Corte di merito confermato la qualificazione giuridica d fatti alla stregua di tentata estorsione senza considerare che l’imputato agì nella convinzi di avere diritto a richiedere alle pp.00. il canone d’affitto per la gestione del lido Font Aggiunge che l’indagine sull’esistenza del dolo è stata totalmente omessa in relazione all concorrente COGNOME. Inoltre, la sentenza impugnata -al fine di giustificare la responsabil concorsuale dell’imputata- ha valorizzato la semplice presenza della COGNOME all’episodio consumato 1’8/3/2015, ritenendo la stessa suscettibile d’integrare il concorso moral nell’azione delittuosa senza rendere una motivazione compiuta e convincente sul punto;
2.2 La violazione dell’art. 20 bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione de sanzioni sostitutive.
In relazione alla posizione del COGNOME il difensore deduce che la Corte di merito erroneamente ritenuto di non poter applicare le sanzioni sostitutive sull’assun dell’irrogazione di una pena superiore ai quattro anni laddove l’imputato risulta aver ripor condanna pari a detto limite.
Con riguardo alla posizione della ricorrente COGNOME il difensore censura il diniego sostituzione della pena irrogata con la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità sull della ritenuta gravità del reato, giudizio che non tiene conto della presenza casuale de prevenuta a fianco del COGNOME all’atto della condotta delittuosa e del riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche mentre la successiva condanna per furto riportata dalla prevenuta non giustifica il diniego opposto, non avendo la Corte di merito svolto alcun considerazione riguardo alla pericolosità della prevenuta e alla possibile reiterazione di r simili a quello giudicato.
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME
La violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo reati di tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate e connesso vizio di motivazione.
Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive in punto responsabilità con motivazione illogica e non aderente alle risultanze della prova dichiarati giacché fu il solo COGNOME a recarsi all’interno della RAGIONE_SOCIALE e della moglie, arm un’ascia, pretendendo somme di danaro e minacciando di incendiare il locale, così realizzando la fattispecie contestata mentre in detto frangente la NOME si trovava all’esterno locale. Quanto alla condotta posta in essere fuori dello stabilimento, il difensore escl qualsiasi istigazione della prevenuta nei confronti del COGNOME ed assume che l’espression minacciosa asseritamente profferita dalla COGNOME, che prospettava l’incendio RAGIONE_SOCIALE varie attività gestite dal COGNOME, si pone fuori contestazione; la ricorrenl:e, pertanto, si sar limitata ad indirizzare alcune espressioni offensive nei confronti della COGNOME. Aggiunge inoltre, che la ricostruzione dei fatti accreditata dalla sentenza impugnata non è conciliab con quanto osservato e riferito dai Carabinieri intervenuti sul posto;
3.1 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussiste del dolo in quanto, secondo il difensore, non vi è prova della minaccia d’incendio che l’imputat avrCOGNOME profferito all’indirizzo del COGNOME e la Corte ha illogicamente ritenuto che la me presenza in macchina RAGIONE_SOCIALE coimputate abbia rafforzato la determinazione criminosa del COGNOME piuttosto che configurare un’ipotesi di connivenza non punibile;
3.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificaz della fattispecie estorsiva in quella di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen. Il difensore as che, poiché COGNOME NOME, unica titolare del diritto alla riscossione dei canoni d’af aveva in passato autorizzato il padre a riscuotere dette somme in sua vece, il COGNOME ha agi nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto, non avendogli la fi comunicato la revoca del mandato alla riscossione, con conseguente ravvisabilità dell’esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni in forma putativa;
3.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione trattamento sanzionatorio. Il difensore sostiene che, avendo la Corte territoriale pronunzia l’assoluzione per due episodi di tentata estorsione e per la contravvenzione sub B), avrCOGNOME dovuto necessariamente ridurre la pena inflitta dal primo giudice e rivedere il giudizi bilanciamento formulato nel senso dell’equivalenza;
3.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’esclusi dell’applicabilità di pene sostitutive, avendo la Corte territoriale attribuito rilievo o precedenti dell’imputata nonostante il ridimensionamento dei fatti ascrittile e il riconoscime RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure svolte dalle difese RAGIONE_SOCIALE imputate COGNOME e COGNOME in ordine alla responsabilità concorsuale per la tentata estorsione consumata in data 8/3/2015 sono inammissibili per genericità e, comunque, manifesta infondatezza ii quanto reiterano rilie che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con una motivazione priva di frizioni logiche in relazione alla quale le ricorrenti esprimono mero dissenso senza evidenzia decisive lacune o travisamenti nell’apparato argomentativo. La sentenza impugnata (pag. 45) ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento della reiezione dei rilievi difensivi in qu sede riproposti, illustrando i vari segmenti in cui si dipanò l’azione delittuosa nei confron COGNOME COGNOME della COGNOME; la perfetta compatibilità della ricostruzione offerta dalle pp.00. le dichiarazioni dell’operante COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME percezione esclusivamente della part terminale dell’episodio; la piena condivisione del proposito delittuoso del COGNOME manifest dalle imputate che fattivamente presero parte all’aggressione. In particolare, i giud d’appello hanno chiarito che la COGNOME formulò direttamente minacce nei confronti del COGNOME, oltre ad incitare il COGNOME a colpirlo con l’ascia che impugnava, mentre entramb aggredirono verbalmente e fisicamente la COGNOME, che venne colpita al volto.
La tesi difensiva di una connivenza non punibile RAGIONE_SOCIALE prevenute non si rapporta in termini di specificità censoria alla ricostruzione fattuale della vicenda fornita dalle motivatamente recepita dai giudici territoriali, e alle conseguenti valutazioni in pun responsabilità, anche nella sua componente dolosa, sollecitando una rivalutazione del merito in questa sede preclusa.
2.Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alle censure svolte in relazione al qualificazione giuridica dei fatti. Deve, infatti, chiarirsi che -alla stregua di quanto dalla sentenza impugnata a pag. 6- il COGNOME aveva piena consapevolezza di non aver alcun titolo per riscuotere l’affitto del contratto di gestione del lido, stipulato dalla figlia NOME della concessione, né poteva confidare sul consenso della congiunta a richiedere anticipazioni sulle somme alla stessa dovute poiché, come segnalato dal primo giudice a pag. 4, NOME COGNOME ha riferito in dibattimento che aveva interrotto i rapporti con il padre a dice 2014 e gli aveva chiaramente manifestato la sua determinazione a non finanziarlo più in qualsivoglia modo. Pertanto i giudici di merito hanno correttamente escluso che il COGNOME possa aver agito nel, seppur erroneo, convincimento di esercitare un preteso diritto, risultando, contrario, che avesse piena consapevolezza dell’illiceità della pretesa avanzata nei confron RAGIONE_SOCIALE pp.00.
Le doglianze formulate nell’interesse della NOME con riguardo alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, avendo i giudici d’appello chiarito che l’assoluzion pronunziata per gli episodi dei giorni 17,18 luglio 2015 sub A) e in relazione contravvenzione ex art. 4 L. 110/75, costituiva mera formalizzazione di un proscioglimento cui era già pervenuto il primo giudice, il quale nella determinazione della pena aveva be evidenziato (pag. 12/13) la partecipazione di entrambe le ricorrenti ai soli fatti consuma data 8/3/2015, quantificando la pena con esclusivo riferimento a detto illecito.
Con riguardo al diniego di applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive della detenzion domiciliare o della semilibertà nei confronti del COGNOME deve rilevarsi che la Corte territo incorsa in violazione di legge adducendo il difetto del requisito dell’irrogazione di una non superiore a quattro anni ex art. 20 bis cod.pen. Infatti, a seguito della declarator prescrizione del reato sub B), la sentenza impugnata ha rideterminato la pena nei confront del ricorrente in anni quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa E questa Corte ha chiarito che in tema di sostituzione di pene detentive brevi, nel caso in cui l’imputato sia s condannato ad una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, il giudice, fermo il poter discrezionale di cui all’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deve sostituire la sola pe detentiva e la pena pecuniaria che non incide, tramite il meccanismo del conguaglio, sul limite massimo della pena detentiva previsto dalla legge si affianca alla sanzione sostitutiva in concreto applicata (Sez. 1, n. 20688 del 11/02/2020, Rv. 279318- 01; Sez. 2, n.54715 del 01/12/2016 Rv. 268870-01).
4.1 Con riguardo alla posizione della ricorrente COGNOME, il rigetto della richiest applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è sostenuto da motivazione carente che ha valorizzato, ai fini del giudizio di inidoneità rieducativa, sopravvenuta condanna per il reato di furto, ritenuta sufficiente a giustificare l’inadeguat della pena richiesta rispetto alla prevenzione della recidiva. Questa Corte ha affermato principio che il collegio condivide e fa proprio secondo cui in tema di sostituzione di detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia at valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specif sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6 , n. 40433 del 19/09/2023, Rv. 285295-01). Inoltre, essendo il giudice, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ott 2022 n. 150, vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei crite cui all’art. 133 cod. pen., in presenza di un precedente ritenuto potenzialmente ostativo, fini della prognosi in ordine alla sostituzione, deve tener conto anche di tutti gli altri
rilevanti per l’accertamento della capacità a delinquere (in tal senso, Sez. 3, n. 9708 16/02/2024, Rv. 286031-01), non rinvenendosi nel sistema preclusioni assolute diverse da quelle tipizzate all’art. 59 L. 689/81, come novellato.
4.2 Le doglianze della difesa della ricorrente COGNOME avverso il rigetto della domand di sostituzione della pena detentiva sono manifestamente infondate. L’imputata, infatti, risu gravata da plurime condanne per reati contro il patrimonio, evasione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sicché la prognosi di inadeguatezza rieducativa e di inosservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizioni eventualmente imposte è presidiata da argomenti di assoluto spessore dimostrativo e insuscettibile di censura in questa sede.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di L per nuovo giudizio sul punto, con contestuale declaratoria di irrevocabilità della responsabil dei predetti in ragione dell’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE residue censure.
Il ricorso di NOME deve essere dichiarato integralmente inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive con rinvio ad altra Sezione della Corte Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto; dichiara inammissibili nel resto i ricor irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE .
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore
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