Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40636 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha accolto la richiesta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. presentata NOME COGNOME e ha confermato la condanna riportata da RAGIONE_SOCIALE in ordine a una pluralità di episodi di furto in abitazione, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, ascritti ad entrambi i ricorrenti; letta la memoria trasmessa dal difensore di NOME a sostegno dei motivi di ricorso;
Rilevato che NOME COGNOME impugna anche l’ordinanza n. 167/2023, con cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata il 26 gennaio 2023 e indirizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen., la sostituzione della pena detentiva inflitta con la detenzione domiciliare sostitutiva;
Ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato da NOME, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i fatti ascritti in questo procedimento e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone n.238/2020, è manifestamente infondato in quanto, per costante giurisprudenza, la valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle fattispecie concrete, dell’unicità del disegno criminoso, è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se, come nella specie, congruamente motivata (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato), non è sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso presentato da NOME COGNOME, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen, è manifestamente infondato dal momento che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie sin dalla pronuncia di primo grado (cfr. pag. 8 della sentenza del Tribunale);
Considerato che il ricorso presentato da NOME COGNOME, nella parte in cui impugna la sentenza di condanna, è tardivo in quanto:
la sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 ottobre 2022, con l’assegnazione, ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione,
la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 11 gennaio 2023, decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.;
detto termine è decorso il 25 febbraio 2023.
-il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 7 aprile 2023.
non trova applicazione il quarto comma dell’art. 545 bis cod. proc. pen., poiché, nella specie, l’istituto disciplinato della norma appena citata è inapplicabile nel processo di cognizione per le ragioni esposte di seguito;
Ritenuto che il ricorso presentato da NOME COGNOME, nella parte in cui insorge avverso l’ordinanza n. 167/2023 della Corte di appello di Venezia, lamentando la violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 150/2022, è manifestamente infondato perché l’istituto di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. non era azionabile in quella sede, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dalla Corte di appello; invero:
l’art. 545 bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce, al primo comma, che “quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”;
-nel caso in esame, alla data del 30 dicembre 2022, era già stata pronunciata non solo la sentenza di primo grado, ma anche quella di secondo grado, pertanto occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla disciplina transitoria;
-l’art. 95 del d.lgs. 150/2022 prevede che: “le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”;
secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, la deliberazione della sentenza -mediante lettura del dispositivo – determina la pendenza del procedimento nel grado successivo di giudizio (cfr. per tutte Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810 – 01; Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011, dep. 2012, Rancan, Rv. 252012); restando invece del tutto irrilevanti, a tali fini, sia il momento del deposito della motivazione (erroneamente valorizzato dalla Corte di appello) sia la pendenza dei termini per la proposizione dell’impugnazione (dato su cui fa leva il ricorso);
sul tema specifico si è pronunciata di recente la Corte di cassazione (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME), sancendo che: “Ai fini dell’operatività dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, recante disposizioni transitorie in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cessazione, cosicché, per i processi pendenti in tale fase alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.”
nella specie la sentenza di appello è stata deliberata il 13 ottobre 2022, quindi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30 dicembre 2022), il procedimento era pendente non dinanzi alla Corte di appello ma innanzi alla Corte di cassazione, sicché “scattava” la competenza del giudice dell’esecuzione;
ergo al momento di presentazione dell’istanza ex art. 545 bis cod. pen. (26 gennaio 2023), la Corte di appello (e, in generale, il giudice della cognizione) era funzionalmente incompetente, pertanto il giudice di secondo grado non solo non avrebbe potuto pronunciarsi sull’istanza (confermando o integrando il dispositivo) ma neppure avrebbe potuto dare l’avvio al procedimento di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. e alla ulteriore estensione dei termini per l’impugnazione secondo il disposto del comma 4 del citato art. 545 bis (“fuori dai casi di cui all’articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.”;
Considerato che il dubbio, sollevato da NOME COGNOME, di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. 150/2022, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., è manifestamente infondato perché la delimitazione dei confini temporali
dell’applicazione dello jus superveniens ai processi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale è libero di scandire diverse modalità di retroazione della novella a seconda del grado di giudizio in cui pende il procedimento; né vale opinare, come fa il ricorrente, che nella casistica del “giudizio di secondo grado con sentenza già pronunciata, ma in termini per proporre ricorso per cassazione”, l’imputato non potrebbe ottenere in nessun caso ottenere la sanzione sostitutiva, poiché l’ordinamento processuale comunque consentiva, rispetto ad un procedimento che, come si è detto, pendeva già nel giudizio di cassazione a far data dalla lettura del dispositivo in udienza, di rivolgersi al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/09/2023