Pene sostitutive e Riforma Cartabia: la decisione della Cassazione
L’introduzione delle pene sostitutive nel nostro ordinamento, operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha sollevato diverse questioni interpretative riguardanti la fase transitoria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente come e quando sia possibile richiedere queste sanzioni alternative per i processi già in corso.
Il caso e la richiesta di pene sostitutive
La vicenda riguarda un soggetto condannato per reati legati al traffico di stupefacenti di lieve entità. L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo la mancata applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, che disciplina l’accesso alle sanzioni sostitutive della detenzione breve. La difesa sosteneva che la pendenza del giudizio di legittimità dovesse permettere l’immediata valutazione di tali benefici.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso manifestamente infondato. La Corte ha precisato che la pronuncia della sentenza d’appello in data antecedente al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della riforma) determina una situazione processuale specifica. In tali circostanze, la pendenza del giudizio in Cassazione non abilita il giudice di legittimità a trasformare la pena detentiva in una delle nuove sanzioni previste dalla legge.
Il ruolo del giudice dell’esecuzione
Secondo l’orientamento consolidato, il meccanismo previsto dall’art. 95 della Riforma Cartabia deve essere attivato dinanzi al giudice dell’esecuzione. Questo significa che l’imputato non può utilizzare il ricorso in Cassazione come strumento per ottenere la sostituzione della pena, ma deve attendere che la sentenza diventi definitiva.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul dato letterale della norma transitoria. Poiché la sentenza impugnata era stata emessa prima dell’entrata in vigore della riforma, il diritto a richiedere le pene sostitutive non può essere esercitato direttamente nel giudizio di cassazione. La legge prevede infatti un procedimento specifico: l’istanza di parte deve essere presentata al giudice dell’esecuzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la sentenza diventa irrevocabile. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso ha comportato non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
In conclusione, per i processi in cui la sentenza di secondo grado è stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, la via corretta per accedere alle pene sostitutive non è il ricorso per cassazione, bensì l’incidente di esecuzione. È fondamentale che i difensori e gli imputati monitorino con estrema attenzione il passaggio in giudicato della sentenza per non far decorrere inutilmente il termine di trenta giorni previsto dalla normativa. Questa interpretazione garantisce la coerenza del sistema processuale, evitando che la Cassazione venga investita di valutazioni di merito che spettano, per natura, alla fase esecutiva o al giudice della cognizione.
Si possono chiedere le pene sostitutive direttamente in Cassazione?
No, se la sentenza d’appello è precedente al 30 dicembre 2022, la richiesta va presentata al giudice dell’esecuzione dopo che la condanna è diventata definitiva.
Qual è il termine per presentare l’istanza al giudice dell’esecuzione?
L’istanza deve essere presentata entro trenta giorni dal momento in cui la sentenza diventa irrevocabile.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile sulle pene sostitutive?
Il ricorrente rischia il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39920 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39920 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comm d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso dedotto dall’imputato relativo all’applicaz dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato dal momento che la pronunci della sentenza da parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 determina in sé pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato presentato dopo tale dat cosicché su istanza di parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall’art. 95 cit. di giudice dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della leg novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 3 del 28/06/2023, non mass.);
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023