Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6011 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6011 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Comiso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omesso esame dell’istanza di ammissione al lavoro di pubblica utilità, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 13.3.2025, confermava la sentenza emessa in data 2.04.2020 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, che condannava NOME COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 73 DPR 309/90.
Secondo la difesa, la Corte di Appello omette di confrontarsi, come il giudice di primo grado, con le doglianze contenute nei motivi di appello. Si sottolinea che le modalità di confezionamento e di detenzione della sostanza, l’assenza di qualsivoglia riscontro di contatti con terzi acquirenti, il mancato possesso di
somme di denaro significative di attività di spaccio e di oggetti utili all suddivisione in dosi sono tutte circostanze che, se correttamente valutate, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere l’insussistenza della finalità di spaccio.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utili avanzata in data 7.3.2025 con le conclusioni scritte, alle quali veniva allegata procura speciale attestante l’esplicito consenso dell’interessato.
La Corte di Appello, pur dando atto nella sentenza impugnata della suddetta richiesta si limitava ad affermare la generica inammissibilità delle “note scritte”, in quanto, rappresentando motivi nuovi “avrebbero dovuto essere depositati fino a 15 giorni prima dell’udienza”, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria che ritiene che la richiesta di una pena sostitutiva, introdotta successivamente alla proposizione dell’appello, possa essere avanzata sino alla conclusione di quest’ultimo procedimento (Sez. 4, n. 565 del 13.12.2024, dep. 2025).
Il AVV_NOTAIO Generale con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all’omesso esame dell’istanza di ammissione al lavoro di pubblica utilità e l’inammissibilità nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una “doppia conforme” della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando – come nel caso in esame – i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595). Deve poi richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,
2 GLYPH
‘t’
indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Orbene, è pacifico quindi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano da adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.
La Corte di Appello, con motivazione non illogica, ha desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal COGNOME non solo dal dato ponderale, ma anche dalle modalità di detenzione e confezionamento della cocaina, ossia in due sacchetti di plastica, all’interno dei pantaloni, e in prossimità dei genitali, nonché dal rinvenimento all’interno dell’esercizio commerciale da lui gestito di un bilancino di precisione, destiNOME alla pesatura della sostanza per la successiva cessione a terzi.
Dunque, le modalità di presentazione ed occultamento della sostanza, il dato ponderale e la presenza di strumenti per la pesatura, sono stati ritenuti indicativi della destinazione della sostanza alla cessione.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilir se lo stupefacente è destiNOME o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto – come nel caso in esame – da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell’atto di gravame (Sez. 3, n.13655 del 16/02/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284842 – 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272463 – 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, COGNOME, Rv. 204957 – 01).
3. Il secondo motivo è fondato.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alle impugnazioni rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia), la richiesta delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. deve essere formulata non necessariamente con l’atto di appello o in sede di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma può essere avanzata anche in sede di conclusioni scritte entro i termini previsti per il rito cartolare soggetto alla discipl di cui all’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176 del 2020 (prorogata per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024), ed in caso di richiesta di trattazione orale, anche nel corso dell’udienza di discussione (cfr., Sez. 5 n. 164
del 3.10.2025, dep. 2026; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 de129/09/2023, COGNOME, Rv. 285564; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751; Sez. 2, n. 30313 del 08/07/2025, COGNOME, Rv. 288585 – 01).
Si è invero ritenuto che nella fase di applicazione della disciplina transitoria, con riguardo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate anteriormente alla cd. riforma Cartabia, non possa trovare applicazione il limite derivante dal principio devolutivo, secondo cui è necessario che la questione sia stata devoluta con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, non avendo il giudice di appello il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta sul punto formulata con l’atto d’appello.
La validità del principio devolutivo è stata tuttavia riaffermata dal comma 1bis dell’art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), entrato in vigore il 4 aprile 2024 che, nel disciplinare le modalità di applicazione e di richiesta delle pene sostitutive nel giudizio di appello, ha fatto salve le disposizioni di cui all’art. 597 cod. proc. pen., subordinando l’applicazione delle pene sostitutive alla condizione che la richiesta sia stata devoluta al giudice con l’atto di appello. L’art. 598-bis cod. proc. pen., comma 1bis, ha specificamente discipliNOME l’applicazione delle pene sostitutive nei casi di trattazione scritta del giudizio di appello. In particolare, è stato previsto che, fermo restando quanto stabilito dall’art. 597 cod. proc. pen. e, dunque, sempre che l’applicazione della pena sostitutiva sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689; e che la Corte di Appello, ove ritenga che ne ricorrano i presupposti, sostituisca la pena detentiva, fissando, quando non è possibile decidere immediatamente, una apposita udienza, non oltre sessanta giorni, di cui deve dare avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvedendo ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen.; mentre nei casi di udienza partecipata, il nuovo comma 4-bis, anch’esso introdotto dal d.lgs. n. 31 del 2024, prevede che il consenso alla sostituzione possa essere espresso sino alla data dell’udienza. Fa eccezione a tale regola la differente ipotesi, prevista dal comma 4-ter del cit. art. 598-bis cod. proc. pen., allorché i presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive siano l’effetto della riforma della decisione del giudice di primo grado a seguito della irrogazione in appello di una pena non Corte di Cassazione – copia non ufficiale
superiore a quattro anni di reclusione (che costituisce il limite di pena massimo per la conversione nelle pene sostitutive).
L’art. 95 del d. Igs. 150/2002 prevede espressamente che “Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Va considerata la ratio sottesa alla disciplina transitoria in esame, volta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo grado che nei giudizi di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive.
La norma transitoria di cui all’art. 95 cit., dunque, trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 598 bis comma 1 bis cod. proc. pen. che prevede dei termini più stringenti per la richiesta di pene sostitutive, in quanto norma più favorevole.
Nel caso in esame, l’impugnazione è stata proposta il 9 giugno 2020 avverso una sentenza di primo grado emessa in data 2 aprile 2020 e, dunque, prima del 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della cd. legge Cartabia). Ne consegue che la richiesta di applicazione della pena sostitutiva deve ritenersi soggetta alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.lgs. n 150 del 2022, e, quindi, al regime di favore che, secondo l’orientamento prevalente, consente di formulare la richiesta anche nei termini previsti per il deposito delle conclusioni scritte, nel caso di rito c.d. cartolare, e fino alla udienza di discussione, nel caso di trattazione orale in presenza delle parti.
La questione della successione di leggi processuali nel tempo in relazione al diritto di impugnazione è stata anche oggetto di due pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte.
Le Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01, hanno stabilito che in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, si applica il principio tempus regit actum e che questo impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugNOME e non anche al tempo in cui è stato proposto l’appello o è stata fissata l’udienza per il giudizio di appello.
Il principio così espresso si è consolidato nel tempo attraverso numerose pronunce delle sezioni semplici ed è stato da ultimo ribadito e confermato nella sentenza Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Prè,, Rv. 287855 – 01.
L’introduzione quindi di limiti all’esercizio di facoltà processuali che la legge attribuisce all’imputato deve essere regolata dalla legge vigente al momento in cui è sorto il diritto, trattandosi di modifiche legislative che ne comprimono l’esercizio (Sez. 6, n. 18239 del 03/04/2025).
6. Conseguentemente, anche se nel caso in esame il giudizio di appello si è svolto con la prima udienza fissata al 13 aprile 2025, ben oltre la data di entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 598-bis cod. proc. pen., deve ritenersi applicabile la normativa transitoria sopra richiamata di cui all’art. 95 del d.lgs. n 150/2022, in ragione del tempo in cui è stata emessa la sentenza di primo grado impugnata in appello, ovvero prima del 30 dicembre 2022, e in quanto norma più favorevole.
Nella specie, la richiesta di pena sostitutiva risulta essere stata avanzata tempestivamente, sei giorni prima della data fissata per l’udienza di appello, nel termine per la presentazione delle conclusioni scritte che secondo il rito pandemico (art. 23-bis dl. n. 137 del 2020), vigente fino al 30 giugno 2024, era di giorni cinque, non applicandosi il diverso termine di quindici giorni prima dell’udienza stabilito dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. il quale opera nel rito introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Ciò nonostante, la Corte territoriale non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di pene sostitutive avanzata dall’imputato.
6. In conclusione, ferma l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità non oggetto di impugnazione, deve essere disposto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente l’istanza di applicazione della pena sostitutiva della pubblica utilità ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle pene sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così è deciso, 09/01/2026