Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46858 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE AIPPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale h concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Fo condanna di COGNOME NOME NOME furto semplice, con l’attenuante del danno di sp tenuità (in Lucera il 30/5/2018), in concorso con COGNOME NOME (nei cui confronti dichiarato l’estinzione del reto per morte), i due essendo stati arrestati in flag sorpresi mentre lasciavano l’autovettura sulla quale Si trovava la merce poco prima a un supermercato, come dai medesimi confessato e come risultante dalle imm estrapolate dall’impianto di videosorveglianza del sistema di sicurezza del punto ven
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha in l’applicazione dello ius superveniens in relazione alla introduzione dell’art. 20 bis, cod. pen., il ricorso essendo stato presentato dopo l’entrata in vigore della novella che ha i norma invocata, il che, secondo la difesa, impedirebbe di avanzare la richiesta dell’esecuzione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso é inammissibile.
2. L’art. 1, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 150/2022 ha introdotto l’art. 20 bis del cod. pen. (“Pene sostitutive delle pene detentive brevi”), collocandolo nel Titolo II (“Del Capo I (“Delle specie di pene in generale”), dopo la disciplina generale delle pene delle pene accessorie. Scopo della novella è stato quello di introdurre le pene so sistema delle pene di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con l delle stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 de volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022.
In base alla disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore dele d.lgs. n. 150 del 2022), «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99 bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199/2022. In tali ipotesi, applicabile anche l’art. 545 bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma Igs. n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pena non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subi lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pen una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n avviso alle parti». Lo stesso art. 95 cit. prevede, tuttavia, che «Il condannato a p non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi l cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di app
una . delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio p giudice del rinvio».
3. Tale essendo la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie, la pe rappresentata dal fatto che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell vigore della riforma che ha interessato anche il sistema delle pene sostitutiv detentive brevi (30 dicembre 2022), cosicché si pone la questione di individuare il nel quale inizia la pendenza della fase successiva, essendo di tui:ta evidenz ricorrente ha posto a fondamento dell’impugnazione l’assunto secondo il quale, nell non sarebbe competente il giudice dell’esecuzione, dovendo la questione essere va quello della cognizione, cosicché unico strumento attivabile sarebbe quello prescel ricorso per cassazione, successivo alla entrata in vigore della riforma.
L’assunto è smentito dal testo normativo e dai principi generali già fissati vivente in ordine al concetto di pendenza del giudizio e, pertanto, non può essere co
La questione specifica, intanto, è già stata affrontata da questa Corte di proprio con riferimento all’art. 95 in commento, operata la necessaria premessa in natura delle sanzioni sostitutive, vere e proprie pene cioè, come tali soggett successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, corna 3, motivazione, sez. 5, n. 37022 del 28/6/2023, n.m.). Si è spiegato, in partico situazione di pendenza, cui l’art. 95 citato ricollega la possibilità di a dell’esecuzione, non può essere determinata dalla proposizione del ricorso, b definizione della fase precedente che si ha, per l’appunto, con la pronuncia della appello, operando un rinvio al diritto vivente in materia di normativa transitori regime dì prescrizione applicabile (art. 10, comma 3, legge n. 251/2005, c.d. ex Cirielli), con specifico riferimento alla pendenza del giudizio d’appello (il riferimento è a Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, COGNOMEAmato, Rv. 244810-01.
In quella sede, infatti, era già stato chiarito – sia pur ai fini dell’o disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione – che la pro sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appel procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli. In pa Sezioni unite hanno precisato che, difettando nel nostro sistema processual-penali definizione del concetto di “pendenza”, al fine di determinare quella del giudizio, no in rilievo la nozione generale e astratta, quanto piuttosto l’esatto significato ch normativa assume nel particolare contesto in cui è stata introdotta, considerando g perseguiti e le condizioni per le quali l’esclusione della retroattività si palesa com legge fondamentale. In tale ottica, pertanto, il Supremo collegio, con riferimen specificamente rimesso, ha ritenuto che la soluzione di ritenere pendente un procedi
e
quel caso, in appello), nel momento in cui viene emesso il provvedimento che pone grado precedente trovasse congrua spiegazione nella circostanza che tale evento d l’impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisioni in merito all’accusa, processo principale e che esso apre, comunque, la fase dell’impugnazione, indipenden dal fatto che siano pendenti i termini per proporla (vedi, in motivazione, 47008/2009 cit.).
Tali principi vanno applicati al caso in esame.
Si ritiene, infatti, in maniera ad essi coerente, che la pendenza del cassazione coincida con il momento nel quale è stato definito il giudizio d’appe pronuncia del dispositivo, da quel momento pendendo la fase successiva, eventuale, de per cassazione. In tal senso milita, peraltro, anche il dlato testuale normativo, poi bis, cod. proc. pen. statuisce che «subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice le condizioni per sostituire la pena detentiva con una dele pene sostitutive di c della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». Nella specie, la pron sentenza da parte del giudice dell’appello prima del 30 dicembre 2022 ha determ conclusione della fase di merito e, dunque, la pendenza del giudizio di legittimità, motivazione era intesa solo a illustrare le ragioni della decisione assunta, no giudice fare applicazione del combinato disposto di cui ai citati artt. 20 bis, cod. pen. e 545 bis, cod. proc. pen., siccome non ancora vigenti.
Con la conseguenza che, nel caso di dispositivo pronunciato ante riforma dal giudice d’appello, ancorché siano ancora pendenti i termini per il deposito della motivaz ritenersi già pendente il giudizio davanti alla Corte di cassazione e trova applicazione il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell’art. 95 cit. caso di ricorso presentato dopo l’entrata in vigore della riforma. Pertanto, su ist potrà essere attivato il procedimento previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al giudice d per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge 24 novembre 198 entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (sez. 5, n. 37022 del 28/6 motivazione).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cor 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
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