Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19772 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza formu nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME a ottenere l’applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica uti
Ciò ha fatto, sul presupposto dell’avvenuta condanna di COGNOME a pen sospesa, a fronte dell’impossibilità – stante il disposto di cui all’all’ar cod. proc. pen – di applicare qualsiasi sanzione sostitutiva di pene dete brevi, nel caso in cui la condanna sia accompagnata dal beneficio d sospensione condizionale della pena.
NOME COGNOME, per mezzo dei difensore di fiducia, propone ricorso p cassazione e lamenta l’errore in cui è incorsa la Corte di appello, posto sentenza in data 7 ottobre 2022, irrevocabile 18 giugno 2023 – allegata ricorso ai fini dell’autosufficienza – l’aveva condanNOME alla pena di un nove mesi e dieci giorni di reclusione senza la concessione del beneficio sospensione condizionale della pena, invece concesso al fratello NOME COGNOME.
Sicché la richiesta, formulata in data 21 giugno 2023, di sostituzione pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, meritava un vagl merito.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto c requisitoria scritta in data 20 ottobre 2023, ha chiesto la decla d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente osserva il Collegio che l’originaria istanza ai sensi norma transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. tempestiva, siccome formulata il giorno 21 giugno 2023 e, dunque, nei tre giorni dall’irrevocabilità della sentenza, intervenuta l’8 giugno 2023, correttamente presentata al Giudice dell’esecuzione. In tema di sanz sostitutive di pene detentive, invero, l’istanza del condanNOME al g dell’esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordina pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del
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dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’ bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modific dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/20 Sedícíní, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95 1 comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive br pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2 data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la penden procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legitti presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al g dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228).
Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione all’art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiv superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizio subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condiz sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’artic n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizi normativa.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, volta verificata la sussistenza delle “precondizìoni”- ovverosia il limite e l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta del sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazion condanNOME e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenir sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescri non saranno adempiute dai condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice sceg «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condan con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giust l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezi del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui
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133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sa sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subor la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pe prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però es declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sos possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commission da parte di questi di nuovi reati.
Nel caso in esame, il Giudice dell’esecuzione ha errato nel rit inammissibile l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME sul presupposto che la pena inflit sentenza in data 7 ottobre 2022, irrevocabile 1’8 giugno 2023, fosse condizionalmente sospesa.
Come risulta dalla sentenza, allegata all’originale del ricorso ai fini d autosufficienza, il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. non è stato ric nei riguardi di NOME COGNOME, bensì concesso al germano, NOME COGNOMECOGNOME
Come rilevato dal ricorrente, l’istanza avrebbe dovuto dunque esse valutata nel merito, alla stregua dei criteri suindicati.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio alla di appello di Napoli, per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d appello di Napoli.
Così deciso il 10 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente