Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 545-bis, cod proc. pen (dolendosi, in particolare, della erronea applicazione della disciplina in materia di sanzioni sostitutive della detenzione, limitandosi a richiamare quanto argomentato per disattendere la richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della mitigazione in tema di trattamento sanzioNOMErio, laddove avrebbero dovuto disporre l’acquisizione degli atti e documenti necessari e sol successivamente pronunciarsi sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’eventuale applicazione RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive);
ritenuto che tale unico motivo è inammissibile, sia perché generico per aspecificità, sia perché inerente al trattamento punitivo nonostante sia sorretto da sufficiente non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, sia, infine, perché comunque manifestamente infondato in quanto inerente ad asserito vizio motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME (in particolare, i giudici di appello a pag. 4 escludono l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE pene sostitutive valorizzando in chiave ostativa le emergenze del certificato penale, dimostrative di un’assenza di autocontrollo dell’imputato e, quindi, dell’incapacità di attenersi alle prescrizioni e di rispettare le regole); trattasi di motivazione del tutto corre ed immune dai denunciati, vizi, posto che l’art. 545-bis, cod. proc. pen., in caso di condanna a pena detentiva breve, al comma 1 (come modificato dal c.d. correttivo alla riforma “Cartabia”, d.lgs. n. 31 del 2024) stabilisce che il giudic sostituisce la pena detentiva con una pena sostitutiva quando ritiene che ricorrano le condizioni per la sostituzione, condizioni che, nella specie, sono state ritenute insussistenti dai giudici territoriali in considerazione del vissuto giudiziario d ricorrente; trattasi di previsione che si coordina con quella dell’art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 che, espressamente prevede che “La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condanNOME“; Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale ritenuto, peraltro, che, come affermato da questa stessa Sezione, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicch il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01);
rilevato, peraltro, che in data 5.09.2024 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore fiduciario;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 settembre 2024
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Il Presidente