Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23185 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23185 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nata a VICENZA il 18/05/1965 VEZZOSO NOME nato a CARRU’ il 28/05/1968
avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di TORINO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 30 ottobre 2024, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, in parziale accogliment dell’istanza avanzata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME ha riconosciuto la disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con le sentenze medesimi indicate, rideterminando la pena complessiva pari a anni 4, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.270,00 di multa ciascuno. Ha invece rigettat l’istanza la possibilità di estendere la pena sostitutiva della detenzione domicili già applicata per uno dei reati posti in continuazione, alla pena come rideterminat
a seguito del riconoscimento della continuazione, essendo superati i limiti di pen posti dall’art. 20-bis cod. pen.
2. Avverso tale ordinanza NOME COGNOME e da NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, formulando un’unica articolata censura con la quale denunciano vizio di motivazione e vizio di violazione di legge. I ricorren censurano il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare avanzata da entrambi, atteso che il Tribunale, nel ritener che fossero superati i limiti di pena previsti dall’art. 53, I. n. 689 del 1981 avrebbe violato il disposto dell’art. 70 della stessa legge, il quale prevede che resti la sostituzione quando la pena residua da espiare sia inferiore a quattro ann Secondo la difesa, l’art. 53 troverebbe applicazione sono allorché il rea continuato sia riconosciuto in sede di cognizione, mentre nel caso in esame, poiché il vincolo della continuazione era stato riconosciuto in sede esecutiva, in forza principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., doveva trovare applicazione 70, comma 3.
Invero, a differenza di quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, l’ambito di applicazione di tale disposizione non sarebbe circoscritto all’ipotesi del cumulo pene, ma afferirebbe alla fase di esecuzione delle pene, a prescindere se si tr di esecuzione di pene poste in cumulo materiale, ovvero di pene poste in continuazione ex art. 81 cod. pen.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigett dei ricorsi.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono infondati.
2. Essi pongono la questione della determinazione del limite di pena previsto ai fini della applicazione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. e dell’ambito di applicazione della disciplina dettata dall’art. 70, comma 3, I 689 del 1981 con riguardo alla possibilità di tener conto a tal fine del “p resof f e rto”.
2.1. È opportuno premettere che la disciplina delle sanzioni sostitutive dell pene detentive brevi, introdotta dalla richiamata legge n. 689 del 1981 espressione del tendenziale sfavore dell’ordinamento penale per l’espiazione carceraria di breve durata, è stata profondamente incisa dalla riforma introdott dal d.lgs. n. 150 del 2022. Le modifiche apportate all’originaria disciplina s
state rivolte alla valorizzazione dell’istituto, al fine di affiancare alla pena de un diverso sistema sanzionatorio dotato sostanzialmente di pari dignità (come reso già esplicito dalla denominazione di «pene», anziché come in precedenza, «sanzioni»), che consenta al condannato – al ricorrere dei presupposti – di espi la condanna mediante una misura differente da quella carceraria (Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, COGNOME, Rv. 286360 – 01, in motivazione).
2.2. L’art. 71, d.lgs. n. 150 del 2022, oltre ad operare una rivisitazione d tipologie di pene, ne ha ampliato l’ambito applicativo, innalzando fino a quatt anni il limite di pena detentiva compatibile con l’ammissione alle pene sostituti (art. 53, legge n. 689 del 1981). Inoltre, è stata accentuata la finalità s preventiva di tale rinnovato sistema sanzionatorio, essendone prevista l’applicabilità sul presupposto che le pene sostitutive siano idonee a scongiurare pericolo di recidiva attraverso la previsione di opportune prescrizioni (art. 58, 689 del 1981). Dal punto di vista processuale, il giudizio di cognizione è sta individuato come la sede naturale per la loro applicazione, eventualmente anche attraverso la fissazione di un’apposita udienza (art. 545 bis cod. proc. pen.). caratteristiche rendono chiaro che le pene sostitutive, pur accomunate alle misur alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario dalla finalità offrire una opportunità di risocializzazione diversa dalla tradizionale pena detenti (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, De, Rv. 286129 – 01), mantengono presupposti e ambiti applicativi differenti.
2.3. La riforma Cartabia ha poi modificato le modalità di determinazione del limite quantitativo di pena sostituibile nel caso di reato continuato. L’art. 53, 689 del 1981, nell’attuale formulazione, stabilisce che, ai fini della determinazi dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate le p sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pe tal modo il legislatore, superando il precedente regime, ha inteso fare riferimen alla pena finale complessiva risultante a seguito degli aumenti determinati per concorso formale o per la continuazione. Il giudice potrà, dunque, sostituire pena detentiva solo se, dopo aver determinato l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva complessiva risulti irroga in misura non superiore a quattro anni. Tale limite massimo – cui corrisponde l massima estensione possibile del concetto di pena detentiva “breve” – non potrà in ogni caso essere superato (Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, COGNOME, Rv. 286748 – 01; Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285836). Si è in proposito chiarito che il limite di pena sostituibile deve essere riferit pena concretamente e conclusivamente irrogata dal giudice della cognizione, e «non già alla pena residua eventualmente da espiare dopo il passaggio in
giudicato, a seguito delle operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. p pen.» (Sez. 1, n. 1776 del 20/10/2023, dep. 2024, COGNOME, cit. in motivazione)
Occorre inoltre considerare che, se – come si è detto – la sede di applicazion di tale disciplina è quella del giudizio di cognizione, tuttavia legislatore dele ha previsto una disciplina transitoria al fine di consentire l’immediata applicabi delle nuove disposizioni anche ai processi in corso, laddove siano più favorevoli a reo (art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), attribuendo al giudice dell’esecuzion compito di conoscere le istanze rivolte alla applicazione della stessa.
2.4. Diverso è l’ambito di applicazione dell’art. 70, I. n. 689 del 1981, il q disciplina la differente ipotesi del cumulo in sede esecutiva di pene irrogate c più sentenze di condanna definitive, le quali hanno già disposto l’applicazione d sanzioni sostitutive. In tal caso è previsto che, se più reati importano p sostitutive, anche diverse, e il cumulo delle pene sostituite non eccede quatt anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i li dell’art. 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità. Il terzo c stabilisce che, se il cumulo delle pene detentive sostituite ecc complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituit salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.
Trattasi di disciplina che rileva solo in sede esecutiva e che regola concorrenza dei titoli esecutivi, attribuendo rilevanza alla pena già espia essendo ispirata dall’intento di mantenere ferma l’esecuzione delle pen sostitutive già applicate con sentenze irrevocabili. Essa, pertanto, non riguarda differente fenomeno del reato continuato ritenuto in sede di cognizione, ove i giudice infligge un’unica pena detentiva contestualmente sostituita ex art. 53; questo caso per la determinazione dei limiti massimi per la sostituzione si dev tener conto delle pene contenute in sentenze già irrevocabili per le quali si rite sussistente la continuazione dei reati (Sez. 6, n. 42982 del 17/09/2024, Rv. 287265 – 01).
3. Il caso in esame è caratterizzato dalla circostanza che il riconosciment della continuazione è avvenuto in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. pr pen., ed ha avuto ad oggetto anche un reato in relazione al quale, in sede cognizione, la pena detentiva era stata sostituita con la pena della detenzio domiciliare sostitutiva. Il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’istanza formu dai ricorrenti di estendere la pena sostitutiva già applicata ad uno dei reati a all’altro reato posto in continuazione, ha correttamente escluso che potess trovare applicazione l’art. 70, comma 3, I. n. 689 del 1981. Ed invero, ai fini riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, il giudice deve operare una approfondita verifica dell
sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del b protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità de
condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati
programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fin valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risu
comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, COGNOME Rv. 270074 – 01). Come chiarito dalle Sezioni unite, attraverso l’art. 671 cod. proc. pen., il legislatore ha operata la trasposi
in executivis integrale
della disciplina della continuazione dettata dall’art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.
Ne consegue che, in tale sede, viene in rilievo la disciplina del reato continua e dunque dei limiti di pena stabiliti dall’art. 53, I. n. 689 del 1981
dell’applicazione delle pene sostitutive, mentre non può trovare applicazione l’ar
70, comma 3, il quale disciplina il fenomeno affatto diverso della esecuzione d pene sostitutive concorrenti e del cumulo delle pene detentive sostituite, per
quale soltanto, rileva la pena già espiata.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così è deciso, 14/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente