Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39895 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39895 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME AMORY NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 4 giugno 2025, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato i ricorrenti in epigrafe per i reato di furto aggravato e tentativo di indebito prelievo di denaro.
Gli imputati ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello lamentando, con quattro motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione con riferiment configurabilità della aggravante della destrezza; alla esclusione della attenuante di all’art. 62 n.6 cod. pen; alla applicabilità dell’art. 131 bis cod pen. e della pena so del lavoro di pubblica utilità.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito ha evidenziato che ricorrenti avevano agito con particolare rapidità al fine di sottrarre il portafogl vittima, posto all’interno del borsello, dimostrando pertanto abilità e astuzi commettere il delitto, e sottolineando pertanto che, nel caso di specie, era stato adot un accorgimento ulteriore rispetto alla mera distrazione del possessore (cfr. S.U. n. 340 del 27/04/2017, Rv. 270088).
Stesse considerazioni valgono per il secondo motivo. La Corte territoriale ha fatto corre applicazione del consolidato principio secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62, cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato risarcimento, solo qualora l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di agli artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione del persona offesa, così da consentire a quest’ultima di valutarne l’idoneità a risarcire il d e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla perso offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell’attenuante, poiché l’ass non era stato depositato e lasciato a disposizione della vittima ): Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309 – 01; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 – 01.
Quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen, . la Corte di merito argoment diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen rilevando la tenuità dell’offesa alla luce delle concrete modalità della condotta, caratterizza peculiare intensità delinquenziale, poiché gli imputati, subito dopo essersi impossessa del portafogli, avevano tentato prelievi con le carte bancomat sottratte, provocando forte timore nella persona offesa, particolarmente fragile essendo un ottuagenario. pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, per la configurabil della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità de fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. per
delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’enti del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale richiama precedenti penali dei ricorrenti, l’ assenza di volontà di mutare stile di vita nono una precedente assoluzione per 131 bis cod. pen. e il radicamento nelle scelte delinquenziali. Va allora rammentato che la motivazione riguardo alla sostituzione dell pena attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale è quello previsto dall’ar legge 689/81 e, poiché è congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede. E’ stato già chiarito da questa Corte di legittimità ch è vero che il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla legge 689/81 con l’evidente obiett di estendere l’ambito applicativo delle sanzioni sostitutive è pur vero che, anche nel t attualmente vigente, l’art. 58 della legge n. 689/81 richiede al giudice che debba valut se applicare una pena sostitutiva di tenere conto dei criteri indicati dall’art. 133 del penale (Sez. 4 – n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381 – 01; Sez. 4, n.636 del 29/11/2023, nm). Inoltre, secondo il recente orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può resp la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell’impu purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi dell finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di reci dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5 – , n. 24093 del 13/05/2025 Rv. 288210 – 01; Sez. 2 – , n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348 – 01).
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la consegu condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.