Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9956 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Oristano il 24/1/1962
COGNOME NOME n. a Pabillonis il 13/11/1961
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Cagliari in data 26/9/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’ 23,comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte rassegnate dai difensori degli imputati
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma dell decisione del Tribunale di Oristano in data 23/9/2021, che aveva riconosciuto COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli dell’indebito utilizzo di una carta bancoposta di provenienza delittuosa, escludeva la recidiva qualificata ascritta al COGNOME, riducendo il tratta sanzionatorio, e confermava nel resto.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME 2.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e connesso vizio della motivazione. Il difensore, premesso che con il quarto motivo d’appello aveva chiesto alla Corte territoriale di sostituire la pena inflitta con la sanzione sostitutiva della libertà cont norma degli artt. 53 e segg.L. 689/81 e tale richiesta veniva ribadita con la presentazione motivi nuovi, atto con il quale, previa allegazione di procura speciale, veniva formulatanorma del regime transitorio di cui all’art. 95 D.Lgs 150/22- subordinata richiesta sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, lamenta che la Co territoriale, nonostante il positivo parere espresso al riguardo dal Procuratore generale in se di conclusioni scritte, ha disatteso l’istanza. Osserva in particolare con riguardo all’affer genericità della procura speciale ; che l’atto prodotto conferiva al legale l’espresso potere di richiedere ovvero di prestare consenso all’applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell’a 545bis cod.proc.pen., facendo evidente riferimento a tutte quelle previste dalla legge spettando al giudice di merito l’individuazione della pena maggiormente adeguata al caso concreto. Denunzia, inoltre, che la Corte distrettuale ha contraddittoriamente ritenuto che pena sostitutiva non fosse funzionalmente idonea al reinserimento sociale dell’imputato, tenuto conto delle pregresse condanne riportate, sebbene gli stessi giudici d’appello abbiano escluso la recidiva qualificata in quanto fondata su precedenti risalenti, reputando la ricadu nell’illecito del tutto occasionale e non espressiva di maggiore pericolosità del ricorrente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
3.La violazione dell’art. 493ter cod.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione giudizio di responsabilità dell’imputato con particolare riguardo alla sussistenza del dolo.
Il difensore sostiene che la Corte d’Appello ha convalidato il giudizio di responsabilità COGNOME senza fornire adeguata risposta alle censure difensive, trascurando di valutare l spontanee dichiarazioni del coimputato COGNOME e i contenuti della memoria difensiva depositata in data 23/9/2021. In particolare non ha considerato che il COGNOME ha assunto la pien responsabilità dei prelievi eseguiti utilizzando un bancomat e il relativo PIN rinvenuti strada, escludendo che i congiunti che l’avevano coadiuvato fossero a conoscenza dell’altruità
della carta. Secondo il difensore gli elementi acquisiti in atti avrebbero dovuto condurre ritenere la buona fede dell’imputato, il quale aveva agito sulla base dell’erroneo presuppost che il Melis, che aveva consentito all’uso della carta, ne fosse il legittimo propriet Aggiunge che i giudici territoriali hanno ritenuto accertata la presenza del nominativ dell’intestatario sulla carta utilizzata per i prelievi sebbene la circostanza non r comprovata in atti;
3.1 la violazione degli artt. 545bis cod.proc.pen. e 58 L. 689/1981 e correlato vizio dell motivazione. Il secondo motivo è di tenore testualmente identico al primo motivo del ricorso COGNOME con la sola interpolazione a pag. 11, dalla quale risulta che il ricorrente è gravato due risalenti precedenti, in relazione al primo dei quali il COGNOME ha positivamente conclu l’affidamento in prova al servizio sociale, con conseguente estinzione della pena, mentre con riguardo al secondo l’illecito risulta estinto in esito alla messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso COGNOME è inammissibile in quanto reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di un apparato argomentativo privo di aporie e criticità giustificative.
Contrariamente a quanto assume il difensore, l’affermazione di responsabilità del prevenuto per gli indebiti prelievi addebitatigli poggia su una solida base probatoria in quan le operazioni materiali risultano documentate dai filmati degli apparati di videosorveglianz relativi agli sportelli interessati mentre alcun pregio può riconoscersi all’assunto relati difetto di prova circa l’esistenza sulla carta bancoposta utilizzata delle generalità del tit NOME COGNOME risultando la circostanza dalla denunzia dal medesimo sporta, richiamata dal primo giudice a pag. 3, riportante la sequenza numerica della tessera “a lui intestata” oltre che appartenente al notorio, costituendo la carta bancoposta uno strumento di pagamento nominativo.
La difesa, attraverso la denunzia di insussistenti vizi, tende ad una rilettura del compendi probatorio a fronte del corretto e conforme apprezzamento delle risultanze acquisite effettuato in sede di merito, in assenza di decisive lacune o travisamento delle fonti.
2. Il secondo, comune, motivo è infondato. Deve preliminarmente rilevarsi l’erroneità dell’assunto della Corte territoriale circa il difetto di specificità della procura. Infatti, dell’allegazione effettuata dai ricorrenti, l’atto rilasciato conferisce ai difensori il richiedere o prestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545 cod.proc.pen., con implicito ma inequivoco richiamo a tutte le possibili pene sostitutiv previste dall’art. 20bis cod.pen., così soddisfacendo il requisito previsto dall’art. cod.proc.pen. con riguardo alla determinazione dell’oggetto.
2.1 Quanto alla valutazione della Corte di merito circa l’inadeguatezza delle pene sostitutive al fine di promuovere il reinserimento sociale dei ricorrenti, alla luce delle pregr condanne dai medesimi riportate, deve escludersi qualsivoglia illogicità o contraddittoriet motivazionale con riguardo alla posizione del COGNOME per effetto dell’avvenuta esclusione dell recidiva qualificata. Detto esito, se incide sul carico sanzionatorio, elidendo l’aggrava soggettiva fondata sulla continuità ed ingravescenza del percorso criminale dell’agente, non preclude la possibilità di valutare gli stessi precedenti ai sensi dell’art. 133, comma 2 :n. 2) cod.pen. ai fini della capacità a delinquere dell’imputato.
Questa Corte ha affermato il principio, meritevole di continuità, secondo cui in tema d pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdo dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale a valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 – 01). Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità relazione all’originario assetto della L. 689/81, la valutazione della sussistenza dei presuppos per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge p determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dal 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. 256725-01; n. 25085 del 18/06/2010, Rv. 247853-01) con la conseguenza che il giudice può legittimamente negare la sostituzione della pena anche sulla base dei precedenti penali e non è vincolato all’esame di tutti parametri dosimetrici (Sez. 7, Ordinanza n. 32381 del 28/10/2020, Rv. 279876 – 01) laddove riconosca assorbente valenza ostativa ad uno di essi in particolare.
2./ Non è fuor di luogo chiarire, inoltre, che -sebbene non possa riconoscersi alle precedent condanne dell’imputato un’automatica efficacia preclusiva rispetto all’accesso al sottosistema delle pene sostitutive, al di fuori dei casi di esclusione soggettiva tassativamente previ dall’art. 59, lett. a) e b) L. 689/81, come novellato dall’art. 71 D.Igs 150/22- l’applica delle stesse postula, per espressa previsione legislativa, la formulazione di una prognosi d maggior idoneità rispetto al fine rieducativo della sanzione e l’efficace neutralizzazione, anc attraverso eventuali prescrizioni, del rischio di recidiva, finalità sulle quali legittim refluiscono le pregresse esperienze giudiziarie degli interessati (Sez. 2, n. 8794 d 14/02/2024, Rv. 286006 – 02).
3.La valutazione della Corte di merito è coerente con le richiamate coordinate ermeneutiche in relazione alla posizione di entrambi i ricorrenti e insuscettibile di censur questa sede in quanto sostenuta da congrua giustificazione sicché si impone il rigetto dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente