Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8007 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Montello delle Marche (AP) il 17/08/1959, avverso la sentenza della Corte di appello de L’Aquila del 23/04/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 23/04/2024, la Corte di appello de L’Aquila confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Teramo in data 28/02/2023 a NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 256, comma 1, lettera b), e 4, d. lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza l’imputato propone impugnazione in cui formula 4 motivi di doglianza, lamentando, con i primi tre motivi: che la pena Ł stata irrogata considerando uno scostamento rispetto al minimo edittale dovuto a dei precedenti penali, ma all’imputato non Ł stata contestata la recidiva; che in tal modo si Ł proceduto ad una reformatio in pejius della prima sentenza; che Ł stata applicata automaticamente la recidiva in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione. cod. proc. pen. e 58 l. 689/1981, in
Con il quarto motivo si lamenta violazione degli articoli 545bis relazione al diniego di conversione della pena detentiva con quella pecuniaria.
Il ricorso Ł inammissibile.
Le prime tre doglianze sono inammissibili in quanto la sentenza impugnata non applica l’istituto
R.G.N. 34908/2024
della recidiva quale circostanza aggravante, ma considera i precedenti, ai sensi dell’articolo 133 cod. pen., quali elementi espressivi della personalità dell’imputato, così giustificando in modo certamente non eccentrico lo scostamento (lieve) dal minimo edittale; per conseguenza non sussistono neppure la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus o l’indebita applicazione della recidiva.
Il ricorso non si confronta quindi con la sentenza in modo realmente critico ed Ł pertanto aspecifico.
5. Il quarto motivo Ł manifestamente infondato.
In tema di sanzioni sostitutive, il d. lgs. 150/2022, rispetto alla disciplina previgente ha notevolmente mutato la disciplina delle sanzioni penali in modo comporta una maggiore ponderazione, da parte del giudice della cognizione, della scelta della pena da irrogare, essendo state ridotte e contenute le preclusioni previste dall’art. 59 della 1.24 novembre 1981, n. 689 nel suo testo originario, attraverso una estensione dell’ambito soggettivo e oggettivo della sostituibilità delle pene detentive e pecuniarie.
Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01), l’art. 58 della legge n. 689 del 1981, che disciplina il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive, richiama pur sempre i criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. e configura la scelta in ordine all’applicazione della pena sostitutiva quale esercizio di un potere/dovere che impone al giudice di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la pena persegue sotto il profilo rieducativo e repressivo. Per conseguenza, il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchØ i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, a condizione che ne spieghi le ragioni sotto il profilo dell’adeguatezza della pena alle finalità di rieducazione sociale del condannato.
L’art. 58 l. 689/1981, nuovo stile, stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena piø idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati.
La Corte ha precisato (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381 – 01) che la motivazione resa dal giudice della cognizione attiene all’esercizio di un potere discrezionale quale Ł quello previsto dall’art. 58 legge 689/81: laddove essa Ł congrua, non manifestamente illogica e non contraddittoria, non Ł sindacabile in sede di legittimità.
Nel motivare sull’applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell’imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla piø idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva.
In sostanza, il novellato articolo 58 procedimentalizza il processo valutativo del giudice in merito all’applicazione delle pene sostitutive; in primo luogo, si prevede un parametro di giudizio, costituito dagli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen.; in secondo luogo, indica, quale parametro generale di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva e di selezione della pena sostitutiva piø adeguata (secondo comma: «tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piø idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo»), quello della «idoneità alla rieducazione del condannato», da perseguire anche «attraverso opportune prescrizioni».
In terzo luogo, quale norma di chiusura, si prevede che le pene sostitutive debbano assicurare «la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati», con la precisazione che la pena detentiva
non può essere sostituita «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
Il modello legale previsto dal nuovo articolo 58 prevede, dunque, un duplice profilo di esclusione dall’applicazione delle pene sostitutive: in primis , l’impossibilità di prevenire la commissione di altri reati; in secundis , la sussistenza di fondati motivi che le prescrizioni impartite non saranno adempiute.
L’obbligo di motivazione gravante sul giudice della cognizione, in caso di diniego dell’applicazione delle pene sostitutive, deve quindi soddisfare tali requisiti. Anche in questo caso, la Stella Polare della valutazione sarà costituita dagli elementi di cui all’articolo 133 cod. pen..
Nel caso in esame, a pagina 4 la corte di appello, sia pure con stringata motivazione, evidenzia come la presenza di due precedenti penali, delineando una personalità incline al delinquere, rende l’imputato non meritevole della sostituzione, posto che non sarebbe in tal caso assicurata la finalità di prevenzione speciale che, data la funzione deterrente che, tramite la sua valenza rieducativa, l’espiazione della pena esercita sul condannato (in senso conforme, v. anche Sez. 3, n. 16443 del 12/01/2024, Veneri, n.m.).
7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME