Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29231 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29231 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso presentato da:
NOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 11/02/1947, avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della D.ssa NOME COGNOME che h concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza in data 13/11/2024, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 21/03/2024, che aveva condannato NOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 256 d. Igs. 152/2006 alla pena mesi nove di arresto euro 10.500,00 di ammenda.
Avverso detta ordinanza propone ricorso il COGNOME.
2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di motivazione: la sentenza di appello è incorsa nel medesimo errore di valutazione della prima sentenza, laddove ha ritenuto il ricorrente l’uni responsabile della trasformazione dello stato dei luoghi, soprattutto alla luce del fatto c stesso era divenuto proprietario del sito da meno di 50 giorni.
Inoltre, già nell’atto di acquisto era evidenziata la sussistenza di una servitù di passagg quindi di una strada.
La sentenza omette di verificare quando e da chi sarebbe stato commesso il fatto di reato, né si confronta con la spiegazione alternativa fornita dalla difesa, altrettanto logica.
2.2. Con un secondo motivo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., negata alla luce della consi del materiale interrato, ma, anche qui, senza tenere conto delle doglianze difensive in ordine chi avrebbe posto in essere la condotta.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 133 cod. pen. in riferimento diniego della concessione delle pene sostitutiva della detenzione breve ex art. 20-bis cod. pen., avendo erroneamente ritenuto che la presenza di precedenti penali non potesse giustificare il diniego.
2.4. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 452-undecies cod. pen..
In data 2 luglio 2025 l’Avv. NOME COGNOME per l’imputato, depositava memoria di replica in cui contestava le conclusioni del P.G. e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una personale rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.
Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni d giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la log motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sess n.m.).
2.1. Nel caso in esame, i giudici del merito hanno ritenuto provata – con valutazione in fa insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità – la realizzazione di una discarica ave oggetto circa 30.000 mc, derivante dal progressivo smaltimento abusivo di rifiuti da demolizione, materiale plastico e ferroso, rifiuti vegetali e residui di asfalto, che occupava circa 4 ettar
Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi dalla Corte, secondo cui, in tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d. aprile 2006, n. 152, è configurabile nel solo caso di condotta estemporanea e meramente occasionale, che abbia ad oggetto quantitativi modesti, interessi aree non estese e non implich attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche, essendo altrimenti configurabi contravvenzione di discarica abusiva (Sez. 3, n. 33287 del 10/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286844 – 01).
2.2. Manifestamente infondata è poi la censura dell’essere o meno il ricorrente l’«esclusivo responsabile del fatto illecito.
Essa, per un verso, non risulta dedotta con i motivi di appello, come ricapitolati de sentenza gravata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove n conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 de 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066)
Per altro verso, contrasta con la piana giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 12159 de 15/12/2016, Messina, Rv. 270354 – 01), secondo cui «il concetto di gestione di una discarica abusiva … … deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discar ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso. Sicché più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella “gestione una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiub propri, i responsa di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell’area in nonché, per quel che rileva nella specie, i pubblici amministratori (Sez. 3, n. 163 del 04/11/199 dep. 13/01/1995, COGNOME Rv. 200961)».
3. La seconda doglianza è manifestamente inammissibile.
La sentenza gravata fa buon governo dei principi stabiliti da questa corte, secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l’offesa, per le modalità d condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma prim sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 277674 – 01
Nel caso di specie, la sentenza gravata, a pagina 5, ha ritenuto – con giudizio in fatto semp insuscettibile di sindacato in questa sede – che il fatto non possa considerarsi di partico tenuità in ragione del quantitativo considerevole di rifiuti interrati, della loro eterogeneit
sussistenza del vincolo paesaggistico e del conseguente pericolo per l’ambiente, ciò che impedisce la valorizzazione dell’elemento della non abitualità del comportamento.
La censura, che con tale motivazione non si confronta criticamente, è quindi generica.
4. La terza doglianza, relativa alle pene sostitutive, è inammissibile.
La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è stata rigettata dai giudici di appe considerazione della presenza di precedenti definitivi per delitti contro la pubb amministrazione nonché in materia di armi, elementi che non consentirebbero una prognosi positiva in ordine all’adempimento delle prescrizioni.
Sul punto il Collegio evidenzia che, nel breve periodo di vigenza della c.d. “Legge Cartabi (che ha trasformato le «sanzioni sostitutive» di cui alla legge n. 689/1981 in «pene sostitutiv incluse nel catalogo del codice penale all’articolo 20-bis), la giurisprudenza di legittimità ha fornito dei primi importanti chiarimenti interpretativi.
Va preliminarmente evidenziato che la sussistenza di un potere discrezionale del giudice sia nella scelta della pena da sostituire che della possibilità stessa di disporre la sostituzi chiaramente e programmaticamente indicata dall’articolo 53 I. 689/1981, il quale prevede che egli, nel determinare la pena (ai sensi dell’articolo 133 cod. pen.) entro i limiti ivi previsti anni per la semilibertà o la detenzione domiciliare; tre anni per il lavoro di pubblica util anno per sostituirla altresì con la pena pecuniaria), «può» sostituirla con la pena sostitu opportuna.
In proposito, questa Corte ha affermato che «il giudice, anche a seguito delle modifich introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezio alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Il successivo articolo 58 (significativamente intitolato «potere discrezionale del giu nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), richiamati i parametri dettati dall’a cod. pen., ribadisce che il giudice «può» applicare le pene sostitutive, in presenza di una dupli condizione positiva e in assenza di una condizione ostativa: quando le pene sostitutive risultan «più idonee alla rieducazione del condannato» e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, «assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
Come è stato osservato (v. Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02), il giudice deve applicare i criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. per due volte: la nell’individuare la quantità di pena detentiva da irrogare; le seconda, ai fini dell’individua della pena sostitutiva da applicare.
La pena detentiva, tuttavia, non può essere sostituita «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».
La Corte ha ritenuto, in una pronuncia, che il giudice, in caso di diniego della sostituz della pena detentiva, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i crit gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto anche a motivare, in ch prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidon raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024, F., Rv. 287062 – 01).
Altro arresto ha ritenuto che, ai fini della prognosi negativa di cui all’art. 58, l novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fa cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295 – 01).
L’art. 59, dal canto suo, detta le «esclusioni soggettive» per la sostituzione della p detentiva, stabilendo che essa non sia applicabile nei confronti di chi:
ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa;
deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
risulta condannato per uno dei reati di cui all’art. 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario.
Tirando le fila di quanto esposto, il Collegio evidenzia come, nel processo di sentencing delineato dal legislatore, il giudice esercita il proprio potere discrezionale (il cui ese sempre ancorato all’utilizzo dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.) secondo una scans logica «a scalare»:
in primo luogo, determina la quantità di pena detentiva da irrogare e, quindi, il tipo o di pena sostitutiva concretamente applicabile;
in secondo luogo, verifica (in negativo) l’insussistenza di condizioni soggettive ostat «assolute» di cui all’articolo 59 I. 689/1981;
in terzo luogo, verifica (in positivo) che le pene sostitutive concretamente applica assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; in caso di pluralità di sostitutive applicabili, tale valutazione dovrà essere compiuta in riferimento a quella rich dall’imputato o, in assenza di specifica richiesta, a quelle ritenute astrattamente applicabi giudice.
solo in esito a tale duplice verifica, determina quale sia la pena sostitutiva applicabi caso concreto, in ragione del percorso rieducativo del condannato, impartendo, ove lo ritenga necessario, le dovute prescrizioni;
da ultimo verifica, quale operazione di chiusura del percorso logico di sentencing, che non sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto di non applicare le pene sostitutive non g in ragione della mera presenza di precedenti penali (in materia di armi e per delitti contr
p.a.) ma in ragione del fatto che, proprio quei gravi precedenti, impediscono di formulare u prognosi positiva in relazione all’adempimento delle prescrizioni.
Il ricorso difetta di specificità laddove neppure indica quali positivi elementi di valuta la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare a fronte della presenza di reiterati e
precedenti, nella valutazione prognostica sull’adempimento delle prescrizioni imposte, risultando di tal guisa generico e inammissibile.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Ed infatti, a pagina 2 della sentenza si dà atto solo (il corsivo è del Collegio) della
«volontà, seppur tardiva, dell’imputato di bonificare l’area» e non anche dell’avere provveduto (e
efficacemente)
alla messa in sicurezza e bonifica dell’area, come previsto dall’articolo 452
undecies, quarto comma, cod. pen., circostanza che rende inammissibile la censura per assenza
dei presupposti di fatto per potere, in linea astratta, beneficiare dell’istituto.
6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’on delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale é rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 61 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/07/2025.