Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9317 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9317 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che la decisione censurata ha ritenuto, in termini non censurabi in sede di legittimità, l’insussistenza delle condizioni per disporre la sosti della pena detentiva con quella pecuniaria, avuto riguardo ai gravi ed allarma precedenti penali – di indole analoga al reato in contestazione o, comunque, segnati dall’uso della violenza – di NOME COGNOME, tali da far ritenere ch sanzione invocata non sarebbe idonea alla sua rieducazione;
che la doglianza del ricorrente, il quale lamenta l’omessa considerazione del sue degradate condizioni individuali, familiari e sociali, nonché della rid offensività del reato commesso, e l’assenza di una prognosi negativa in ordi all’adempimento delle prescrizioni derivanti dalla sostituzione, è manifestamen infondata, atteso che le pur sintetiche argomentazioni sottese al rigetto del mo di appello presuppongono logicamente la scarsa fiducia riposta dai giudici di meri nell’efficacia della sanzione pecuniaria e nel rispetto, da parte dell’imp dell’obbligo di versare la somma prevista, sicché deve inferirsi che la decisione conforme al canone ermeneutico, a più riprese ribadito dalla giurisprudenza legittimità, secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brev giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, che deve ess oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento de prescrizioni imposte» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, R 288658 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2025.