Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25457 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricerso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso I crdinanza del 25/08/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la reiazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
1
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza rivolta alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, la difesa di NOME COGNOME chiedeva, in applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione – con una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 – della pena detentiva di due anni e otto mesi di reclusione che risultava inflitta a costui in forza dalla sentenza emessa dalla stessa Corte il 3 maggio 2021, divenuta irrevocabile il giorno 11 aprile 2023.
Con istanza integrativa, la difesa di NOME COGNOME chiedeva allo stesso giudice dell’esecuzione la declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione n. 1027/2023, emesso il 29 maggio 2023 dal Pubblico Ministero.
Con ordinanza del 25 agosto 2023, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava «inammissibile la istanza», sulla base del rilievo che era «in esecuzione un unico ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale in data 29.5.2023 per una pena complessiva di anni 5 mesi 5 di reclusione, pena superiore ai limiti previsti» dalla legge per ottenere il beneficio invocato.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente dedluce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, degli artt. 56 e 56-bis legge n. 689 del 1981, dell’art. 20bis cod. pen. Il ricorrente afferma che il provvedimento impugNOME è carente di motivazione in ordine all’effettiva concedibilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi invocate. Il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nell’affermare che la sostituzione non poteva essere concessa perché era stato emesso un provvedimento di cumulo per pena che superava i limiti di legge previsti per la sostituzione. Secondo il ricorrente, la sostituzione è istituto che ha natura sostanziale e trova la sua ordinaria applicazione nella fase della cognizione, senza interferenze con la fase relativa all’esecuzione delle sentenze. La concessione della sostituzione doveva riguardare esclusivamente quella parte di pena individuata dal cumulo e relativa alla sentenza di condanna n. 3976/21, per la quale risultava
ancora pendente ricorso in Cassazione al momento dell’entrata in vigore dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta, con specifico riferimento all’invocata declaratoria di nullità del provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO Siep emesso dalla Procura generale in pendenza di rituale incidente di esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce causa ostativa alla loro applicazione la circostanza che il condanNOME sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione in esecuzione di un precedente cumulo, poiché il giudice deve decidere in via autonoma sulla domanda di sostituzione, valutando unicamente se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per il suo accoglimento (Sez. 1, n. 13133 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286129 – 01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che eventuali problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli possono essere risolti in sede esecutiva, nei modi indicati dall’art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689).
1.2. Il principio, pienamente condivisibile, espresso per l’ipotesi che il condanNOME sia sottoposto a misura alternativa alla detenzione, può essere esteso, per identità di ratio, all’ipotesi in cui la pena per altro reato debba essere espiata in istituto penitenziario.
Nel caso concreto ora in esame, dall’ordinanza impugnata emerge che la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di sostituzione della pena detentiva è stata emessa in violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione si è pronunciato in tal senso sulla base del rilievo dell’esistenza di un ordine di carcerazione per la pena complessiva di cinque anni e cinque mesi di reclusione, mentre la normativa non prevede come ostacolo, alla pronuncia che disponga la sostituzione della pena inflitta per un determiNOME reato, l’avvenuta emissione di un provvedimento di carcerazione per un altro reato o per altri reati, per i quali sia stata inflitta una pena più elevata rispetto ai limiti per la sostituzione invocat
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento impugNOME, infatti, dopo aver indicato l’avvenuta presentazione, da parte della difesa del condanNOME, di istanza finalizzata ad
ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO emesso dal Pubblico Ministero, ha omesso al riguardo, in violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., alcuna motivazione, pervenendo a una omnicomprensiva declaratoria di inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e con rinvio alla Corte di appello di Napoli, che svolgerà nuovo giudizio in proposito senza incorrere nel vizio riscontrato e verificherà, per un verso, se sussistano o manchino le condizioni previste dalla legge per l’accoglimento dell’istanza di sostituzione della pena; esaminerà, per altro verso, l’istanza difensiva riguardante la nullità del titolo esecutivo.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024.