Pene Sostitutive e Capacità a Delinquere: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’applicazione delle pene sostitutive rappresenta un pilastro del sistema sanzionatorio moderno, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando, ove possibile, il carcere. Tuttavia, l’accesso a tali misure non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza il ruolo centrale del potere discrezionale del giudice nel valutare l’idoneità del soggetto, soprattutto in presenza di una spiccata ‘capacità a delinquere’ desumibile da precedenti penali.
I Fatti del Caso
Due individui, condannati in primo e secondo grado, presentavano ricorso in Cassazione lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. A loro avviso, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego con argomentazioni errate e non più in linea con la normativa vigente, in particolare dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022).
I giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi sulla pericolosità sociale dei due soggetti, entrambi con numerosi precedenti penali (pluripregiudicati), anche per reati in materia di stupefacenti. Questa valutazione complessiva li rendeva, secondo la Corte territoriale, non meritevoli delle sanzioni alternative.
La Decisione della Corte e le pene sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la decisione dei giudici di merito. Pur riconoscendo che una delle ragioni ostative iniziali (la condanna per più di due volte per reati della stessa indole) non era più applicabile a uno dei ricorrenti grazie alla Riforma Cartabia, la Suprema Corte ha sottolineato come questo non fosse l’unico né il principale fondamento della decisione impugnata.
Il nucleo della motivazione risiedeva, infatti, nella valutazione negativa basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena e nella scelta delle sanzioni. L’analisi del passato criminale degli imputati era sufficiente a giustificare il diniego delle pene sostitutive.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice
La Corte ha chiarito che la scelta di applicare o meno le pene sostitutive rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato attraverso una motivazione logica e congrua, come avvenuto nel caso di specie.
La sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che la condizione di pluripregiudicati, anche per reati gravi, induceva a una valutazione negativa della loro ‘capacità a delinquere’. Di conseguenza, secondo i giudici, le sanzioni sostitutive non avrebbero potuto rivestire i necessari caratteri di prevenzione del rischio di commissione di nuovi reati. In altre parole, la pena alternativa non sarebbe stata sufficiente a dissuadere i condannati dal delinquere ancora.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: le riforme legislative, come quella della Cartabia, possono modificare i presupposti di accesso a determinati benefici, ma non eliminano il potere del giudice di valutare caso per caso l’idoneità del condannato. La ‘capacità a delinquere’, desunta da elementi oggettivi come i precedenti penali, rimane un criterio determinante per negare le pene sostitutive. La decisione sottolinea che l’obiettivo primario della sanzione penale, anche quando alternativa al carcere, è la prevenzione di futuri reati, un obiettivo che non può essere raggiunto se il profilo del condannato suggerisce un’elevata probabilità di recidiva.
La riforma Cartabia ha reso automatico l’accesso alle pene sostitutive?
No, la riforma ha eliminato alcuni ostacoli formali ma non ha annullato il potere discrezionale del giudice di valutare la meritevolezza del condannato sulla base di criteri generali, come la sua capacità a delinquere.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere una pena sostitutiva?
Non necessariamente, ma la presenza di numerosi precedenti (status di ‘pluripregiudicato’), specialmente per reati gravi, è un elemento che il giudice valuta molto negativamente e che può portare a ritenere che le sanzioni alternative non siano idonee a prevenire la commissione di nuovi reati.
Qual è stato il criterio decisivo per negare le pene sostitutive in questo caso?
Il criterio decisivo è stata la valutazione negativa della ‘capacità a delinquere’ degli imputati, basata sui loro numerosi precedenti penali. Secondo la Corte, questa condizione rendeva le pene sostitutive inadeguate a svolgere una funzione di prevenzione speciale, ovvero a impedire che i condannati commettessero altri crimini.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12089 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il 12/09/1980 NOME COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 14/04/1985
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 1°/7/2024 la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 29/3/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli dei delitti loro ascritti in rubrica.
Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione gli imputati con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, che sarebbe stata motivata con argomenti errati e non conformi alle condizioni oggi vigenti alla luce del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché trascurano che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, ed a prescindere dalla condizione ostativa soggettiva richiamata in sentenza ma effettivamente ad oggi non più applicabile al Pagano (la cd. riforma Cartabia ha eliminato dall’art. 59, I. n. 689 del 1981, il riferimento alla condanna “più di due volte per reati della stessa indole”), la sentenza ha sottolineato che entrambi gli imputati non risultavano meritevoli della richiesta sostituzione alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressamente richiamato al comma 1 dell’art. 58, I, n. 689 del 1981, in tema di potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive. In particolare, la Corte ha evidenziato che gli imputati sono soggetti pluripregiudicati, anche per delitti in materia di stupefacenti, “il che induce ad una valutazione della capacità a delinquere di entrambi in termini ostativi all’applicazione delle sanzioni sostitutive, che si ritiene non possano rivestire, nei casi in esame, i necessari caratteri di prevenzione del rischio di commissione di analoghi reati.” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle” spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
estensore GLYPH Il Presidente
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NOME