Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Trapani per i reati di cui agli artt. 186, commi 4 e 5 e 187, commi 3 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale, allorché si trovava la guida della propria autovettura Kia Picanto, sebbene ne presentasse i sintomi, rifiutava di sottoporsi agli esami previsti per rilevare i tasso alcolemico e l’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che, con un unico motivo, ha dedotto erronea applicazione degli artt. 186, comma 2, cod. strada, 114 disp. att. cod. proc. pen., 356, 354, 178, lett. c), cod. proc. pen.; 189, comma 9-bis, cod. strada; 131-bis cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che all’imputato non sia stato l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia e che l’affermazione di responsabilità dell’imputato discenda da una parziale valutazione delle emergenze processuali. Sostiene, inoltre, che l’imputato avesse diritto ad ottenere la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ovvero con le pene sostitutive brevi ex art 20-bis cod. pen., affermando che sul punto la motivazione appare illogica e carente.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza, afferente all’asserito mancato avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., il Collegio rileva ch essa viene proposta per la prima volta in questa sede, non essendo stata proposta con l’atto di appello. Come è noto, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745).
Quanto alla seconda doglianza, la Corte territoriale, dopo aver richiamato la disciplina normativa relativa alle pene sostitutive, ha correttamente osservato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133
cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247853; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239494), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 de 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717). In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul p adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità o nelle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. p in considerazione dell’assoluta pervicacia dell’imputato nel rifiutarsi di sottoporsi a test più volte richiestigli, dei plurimi precedenti penali per reati gravi, dimostrand un’assoluta insofferenza al rispetto della legge. Elementi che la Corte di merito ha reputato tali da escludere che possa fondatamente ritenersi che le pene sostitutive richieste siano idonee alla rieducazione dell’imputato ed a prevenire il pericolo di ulteriori sue condotte criminose.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
Il Preside te