Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13089 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata in Macedonia il 18/10/1976 avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30/04/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del S:r:titut Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso ,fenga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avvocato NOME COGNOME nella quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 30 aprile 2024 (motivz::zione depositata il successivo 5 giugno), in parziale riforma di quella di condar na in primo grado emessa dal Tribunale di Pisa in sede di giudizio abbrevial:D, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in relazione ai c:ìpi b)
e c) – due furti aggravati, uno tentato e uno consumato – per mancam della condizione di procedibilità (essendo nelle more del procedimento divenu’:e dette fattispecie punibili a querela di parte, non presentata), ridetermando conseguentemente la pena in mesi otto di reclusione per la residua ipolesi di evasione dagli arresti domiciliari (capo a).
Avverso la sentenza di appello l’imputata ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce due motivi declinati come violazione di legge e vizio della motivazione e relativi, rispettivamente, al rigetto della richiesta riconoscimento delle attenuanti generiche (nonostante le disagiate conifizioni economiche e di vita della Arizova nonché le precarie condizioni di salute della medesima) e alla mancata sostituzione della pena della reclusione con le ric:iieste pene sostitutive, compresa la pena pecuniaria, per la quale, si sdstiene, sussistevano tutti i presupposti.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’alt. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2);.:2 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata po stesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 da l’art.9 del d.lgs. 10 ottobre 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 O :tobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n’ 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicHmbre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve dunque essere rigett ato.
Il primo motivo è inammissibile. la Corte di appello ha conle – mato l’esclusione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. rilevando che, da un lEO:1, non emergono dagli atti elementi a tal fine positivamente valutabili, e, dall’altri:: lat che l’imputata, gravata da plurimi precedenti penali, non ha manifestato segni di resipiscenza. Motivazione che, tenuto altresì conto che l’evasione è stata posta in essere al fine di commettere delitti di furto (ancorchè divenuti non più prec adibili per l’intervenuta modifica normativa), risulta insindacabile in sede di legithriità.
Il secondo motivo è infondato. E’ vero che, come dedotto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere inammissibile, per la mancai za di procura speciale al difensore, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Infatti, l’art. 58 della I.n. 689 del 1981 stabilisce che «le pen
sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pi bblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale» e dunque tale condizior e non sussiste per la pena pecuniaria.
3.1. Tuttavia, ritiene il Collegio condivisibile il rilievo espresso dal PC nel requisitoria scritta, secondo cui sulla base della complessiva motivaziblie dei Giudici di merito (dalla quale emerge che l’imputata, detenuta domicilia -mente, evadeva per commettere furti presso due esercizi commerciali) non p(::ssono ritenersi sussistenti i presupposti per applicare la pena pecuniaria. Ugualmente in relazione alle altre pene sostitutive – a prescindere dall’assenza di procura :3reciale in capo al difensore – non illogica è la considerazione della sentenza impugnata secondo cui “la circostanza che l’imputata sia evasa dalla detenzione dorrilciliare induce a ritenere che essa non sarà in grado di adempiere alle prescrizioni ad essa imposta con le sanzioni sostitutive richieste”.
3.2. Pertanto, la motivazione sul punto dei giudici di merito risulta risp ,?ttosa del principio secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive bi evi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2(:22 n. 150, è vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazibiie dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul pu adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 97a8 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna di NOMEcva al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il C nsigliere est sor
Il Pre idente