Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35655 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35655 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20/05/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle già rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato l’annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; in subordine la rimessione della questione alle SS.UU. di questa Corte;
rilevato che, pur autorizzata, su richiesta del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, l’istanza di trattazione orale del procedimento con provvedimento presidenziale del 27 gennaio 2025, nessuno è comparso per il ricorrente;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 maggio 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Tivoli (di condanna di NOME COGNOME, dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 1, dPR 309/90, commesso il 25 giugno 2019, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, dPR 309/90, ed escluso il concorso con Aber Tekiu e limitatamente alla detenzione di grammi 2,1 di cocaina, alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena e confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro) ha ridotto la pena a mesi sei di reclusione (ritenuta più equa in considerazione dello stato di incensuratezza e della limitazione della affermazione di responsabilità alla sola condotta di detenzione della sostanza rinvenuta in suo possesso), confermando la sentenza di primo grado nel resto.
NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento della impugnata sentenza, affidato a due motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 2 e 20-bis cod.pen., e 545-bis cod.proc.pen., in relazione all’art. 53, comma 1, I. 689/1981, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett.a), I. 12 giugno 2003, n. 134 e vigente all’epoca del commesso delitto.
Rileva la difesa che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, nel decidere sull’applicabilità delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis cod.pen. e 545-bi cod.proc.pen., ha affermato l’incompatibilità tra il trattamento punitivo di cui aveva fatto espressa richiesta l’imputato -tramite il proprio difensore, procuratore speciale- e il beneficio della sospensione condizionale della pena (incompatibilità derivante dal disposto dell’art. 61-bis I. 689/81 introdotto dalla cd. riforma Cartabia, dunque successivamente alla commissione del fatto).
Premessi l’interesse del ricorrente a vedersi applicata la pena sostitutiva in luogo della sospensione condizionale della pena, e la proposizione, a mezzo del difensore procuratore speciale, di istanza volta alla comminazione della pena sostitutiva in luogo del beneficio della sospensione condizionale della pena -per sua natura intrinsecamente precaria in quanto a rischio revoca in caso di nuova condanna-, assume la difesa l’erroneità della indicata decisione e ne invoca l’annullamento.
NOME è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, determinata entr il limite di cui all’art. 53, comma 1, n. 1, I. 689/81, come vigente a seguito della novella introdotta con l’art. 4, comma 1, lett.a), I. 134/2003, che consentiva la sostituzione della pena in concreto irrogata; il diniego della sostituzione è stato pertanto assunto in violazione dell’art. 2 cod.pen. perché in applicazione di disposto normativo la cui entrata in vigore è successiva alla commissione dei fatti. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett b) cod.proc.pen, inosservanza ed erronea applicazione di legge – artt. 20-bis cod.pen. e 545-bis cod.proc.pen.
La Corte di appello, una volta rideterminata la pena entro il limite di sei mesi, dopo la lettura del dispositivo assunto in tal senso, ha respinto l’istanza di sostituzione «non risultando documentata alcuna capacità patrimoniale adeguata da parte dell’imputato, tale da consentire di effettuare una prognosi fausta di adempimento».
Ricorrevano, invece, secondo prospettazione difensiva, tutte le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione della pena sostitutiva pecuniaria richiesta e nessun limite tra quelli di cui al novellato art 59 I. 689/81 poteva esser ritenuto sussistente (cita la difesa Sez. 2, n. 11079 del 28/02/2024).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per i motivi di cui appresso.
La decisione del Tribunale di Tivoli è stata assunta il 14 gennaio 2021, quando COGNOME, giudicato responsabile, come già sopra dedotto, del reato imputatogli, commesso il 25 giugno 2019 -ridimensionato nella sua ampiezza fattuale e riqualificato nella ipotesi lieve- è stato condannato a pena esorbitante i limiti della possibile sostituzione con la pena pecuniaria.
A seguito dell’interposizione di appello la Corte territoriale, il 20 maggio 2024, in parziale accoglimento dei motivi di appello, ha rideterminato la pena detentiva in mesi sei di reclusione, e ritenuto «di non poter accogliere la richiesta di sostituzione della pena non risultando documentata alcuna capacità patrimoniale adeguata da parte dell’imputato, tale da consentire di effettuare una prognosi fausta di adempimento; va, peraltro rilevato che nella specie era stato già riconosciuto il beneficio ex art. 163 cp, beneficio che, in ragione del tenore della disposizione di cui all’art. 61-bis L. 689/81, non può essere applicata alle pene sostitutive».
Tanto basta a mettere in rilievo la suggestione frutto degli spiegati motivi, il primo in specie, che finisce col postulare proprio quella applicazione frammentaria della riforma che dichiara di voler ripudiare.
La condanna, irrogata in primo grado, era tale, per dosimetria della pena, da non consentire secondo normativa vigente la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
In tale sede, temporalmente anteriore alla riforma e dunque alla introduzione dell’art. 61 -bis I. 689/81, il Tribunale ha ritenuto l’imputato, condannato alla pena detentiva di mesi otto, meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Solo in accoglimento, parziale, dei motivi di appello (dei quali non è dato avere precisa contezza non risultando gli stessi dal corpo della motivazione, né avendo la difesa provveduto ad allegarli al ricorso, sicché deve ritenersi, anche in considerazione della prima motivazione del rigetto : «nella specie è stato già riconosciuto il beneficio ex art. 163 c.p., beneficio che – in ragione del tenore della disposizione di cui all’art. 61 bis L. 689/81 non può essere applicato alle pene sostitutive», che l’odierno ricorrente non avesse richiesto la revoca del beneficio già concesso, ormai ostativo alla invocata sostituzione) la Corte territoriale ha ridotto la pena, riportandola entro i limiti che -sotto tale profilo- consentivano, consentono, la sostituzione, non concessa, comunque -a fronte di specifica richiesta dell’imputato a mezzo del difensore procuratore speciale- in forza di motivazione duplice, che, per esigenze di chiarezza espositiva, si ripropone testualmente: «non risultando documentata alcuna capacità patrimoniale adeguata da parte dell’imputato, tale da consentire di effettuare una prognosi fausta di adempimento; va, peraltro rilevato che nella specie è stato già riconosciuto il beneficio ex art. 163 cp, beneficio che – in ragione del tenore della disposizione di cui all’art. 61 bis L. 689/81, non può essere applicata alle pene sostitutive», e che viene col ricorso in ogni sua parte censurata dal ricorrente, così in relazione alla prima come alla seconda ratio decidendi, rispettivamente col primo e col secondo motivo di ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ferma, allora, l’ammissibilità, in sede di appello, della richiesta di sostituzion della pena detentiva con quella pecuniaria, correttamente veicolata attraverso il difensore munito di procura speciale, in forza dello ius superveniens costituito dalle disposizioni della cd. riforma Cartabia, il motivo è fondato.
Si osserva che -essendo stata la disciplina normativa in materia di rapporti tra applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e sospensione condizionale della pena modificata per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022- il divieto di applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena alle pene
sostitutive previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981, è stato espressamente fissato solo dall’art. 61-bis legge cit., inserito nella stessa dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 (in precedenza era ampiamente consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria era compatibile con la sospensione condizionale della pena, essendovi l’interesse del condannato ad ottenere entrambi i benefici, posto che, in caso di revoca della sospensione condizionale della pena, sarebbe stata possibile l’esecuzione della sola pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione -cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551 – 01; Sez. 2, n. 21459 del 7/03/2019, COGNOME NOME, Rv. 276064 01-).
4.1. Va aggiunto che le discipline normative in tema di sospensione condizionale della pena e di pene sostitutive sono regolate dai principi di cui all’art. 2 cod. pen in materia di successione di leggi penali, e, quindi, anche da quello di irretroattività delle disposizioni sfavorevoli.
4.1.a. In effetti, la disciplina in tema di sospensione condizionale della pena rientra sicuramente nell’ambito delle leggi di natura penale sostanziale, sicché può essere applicata retroattivamente solo se produce effetti favorevoli all’imputato (cfr., ad esempio, Sez. 1, n. 47291 del 30/11/2005, COGNOME, Rv. 234093 – 01), ma non anche se produce effetti sfavorevoli (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 10607 del 25/02/2003, COGNOME, Rv.224500 – 01).
4.1.b. Lo stesso principio vale per le pene sostitutive di pene detentive brevi. Invero, come già osservato dalle Sezioni Unite, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella p sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale, cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, e, pertanto, le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo (oggi quarto) comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (così Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 – 01; cfr., tra le tante altre, Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME Giacomo, Rv. 273082 – 01).
4.2. Ne discende che, come già affermato da questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in c sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura
sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato (Sez. 5, n. 45583 del 3/12/2024, Tronco, Rv. 287354 – 01; Sez. 3, n. 33149 del 7/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).
4.3. Sotto altro profilo, però, va precisato che i criteri, cui occorre avere riguard per applicare le pene sostitutive in luogo di quelle detentive, quando si intende disporre anche la sospensione condizionale della pena, sono quelli stabiliti dall’art. 53 legge n. 689 del 1981 nella sua ultima formulazione compatibile con la concessione di tale beneficio, non essendo consentito combinare un frammento normativo di una legge e uno dell’altra legge secondo il criterio del favor rei, in quanto ciò comporterebbe la “creazione” di una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, con violazione del principio di legalità. 4.4. Ciò posto, può essere utile rilevare che, secondo l’art. 53, primo comma, legge n. 689 del 1981, nel testo vigente in forza della previsione recata dall’art. 4, comma 1, lett. a), legge 12 giugno 2003, n. 134, «l giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pecuniaria della specie corrispondente. La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall’articolo 57. Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l’articolo 133ter del codice penale. » Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.5. Nel caso in esame, deve osservarsi che i fatti risalgono al 2019 e, quindi, ad epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, in forza della riforma recata dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la mancata applicazione della pena sostitutiva non poteva essere giustificata dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale, posto che, al momento della commissione di tali fatti, i due istituti erano tra loro compatibili nell’asse complessivo del sistema normativo.
4.6. Deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, le precedenti disposizioni di riferimento possano concretamente essere considerate più favorevoli, sul punto, nei confronti dell’imputato, atteso che – sotto il previgente testo degli artt. 53
ss., 1.689/1981 – era da intendersi consentito il “cumulo” tra l’applicazione della sanzione sostitutiva, con specifico riferimento a quella pecuniaria e la sospensione condizionale della pena.
Questa Corte ha difatti enunciato i principi in base ai quali la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria fosse compatibile con il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché l’interessato è portatore di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere entrambi i benefici; invero, in ipotesi di eventuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il condannato che abbia ottenuto la sostituzione della pena detentiva irrogatagli con la corrispondente pena pecuniaria sarebbe sottoposto all’esecuzione non della pena detentiva, ma soltanto della pena pecuniaria, come determinata in sede di conversione, con conseguente trattamento sanzionatorio meno afflittivo (Sez. 3, n.46458 del 22/10/2009, COGNOME, RV. 245618; Sez. 2, n. 40221 del 10/07/2012, COGNOME, Rv. 253447; Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021, COGNOME, Rv. 282551).
4.7. Peraltro, nel caso di specie la sostituzione era stata espressamente richiesta. La decisione impugnata, sul punto, va dunque annullata, con rinvio alla Corte di merito per la rinnovata decisione al proposito.
Col secondo motivo lamenta la difesa violazione degli artt. 20-bis cod.pen. e 545-bis cod.proc.pen., in relazione alla formulata prognosi di insolvenza del richiedente per avere la Corte territoriale ritenuto il difetto di prova della capaci patrimoniale dell’odierno ricorrente.
5.1. La Corte d’appello, pur non essendo specificato nella motivazione, ha ritenuto evidentemente di applicare il disposto dell’art. 58 della L. n. 689 del 1981, il quale espressamente prevede che il giudice non possa sostituire la pena detentiva, quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
5.2. La sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell’imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Rv. 286771 – 01 che in motivazione ha precisato che il disposto dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena).
Non si ignora l’opposto orientamento di questa Corte – espresso da alcune pronunce tra le quali Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318 – 01 – che, partendo dal presupposto della fattibilità, da parte del giudice, del giudizio sull solvibilità del reo in ragione delle sue condizioni economiche, ritiene che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria in caso di prognosi negativa di adempimento, laddove la prognosi di adempimento stabilita dal legislatore riguarda le prescrizioni, che sono stabilite solo per le pene sostitutive diverse dalla pena sostitutiva pecuniaria.
Si ritine, tuttavia, che rispetto alla pena sostitutiva pecuniaria la valutazione d giudice si esaurisce piuttosto nella prognosi legata alla rieducazione e alla recidivanza, trattandosi di comprendere se la pena pecuniaria, determinata tenendo conto delle possibilità economiche del reo, possa comunque risolversi in un valido strumento rieducativo e preventivo.
Il recupero del requisito della solvibilità dell’imputato nella valutazione, in termi ostativi, dei presupposti funzionali alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria è in palese contrasto con le indicazioni di principio offerte da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni unite Gagliardi (Sez. U n. 24476 del 22/04/2010, Rv. 247274, in forza delle quali “la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria a norma dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981 è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la presunzione di inadempimento, ostativa, in forza del secondo comma dell’articolo citato, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni (semidetenzione o libertà controllata), e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna prescrizione particolare”.
Principio, questo, ribadito da altre successive pronunce conformi (Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Rv.,281928; Sez. 3, n. 17103 del 08/03/2016′ Rv. 2666:39; Sez. 6, n. 36639 del 10/07/2014′ kv. 260333), tuttora valide a seguito della revisione della disciplina delle pene sostitutive ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 (in termini, Sezione 2, n. 9397 del 1/2/2024).
Anzi vieppiù evidente appare, ora, la validità dell’impostazione tradizionale se si considera il disposto normativo di cui all’art. 56-quater 1.689/81, inserito dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, che offre elementi specifici di valutazione al riguardo. Innanzitutto si deve considerare che proprio l’importo ora previsto dall’art. 56-quater nel determinare il minimo tasso di conversione giornaliero consente all’interprete di declinare al meglio il proprio potere discrezionale e di accedere ad una determinazione della pena sostitutiva che, alla luce delle condizioni economiche dell’imputato, possa comunque garantire il
rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione comunque connesse all’applicazione della pena, anche di quella pecuniaria.
D’altra parte, l’efficacia rieducativa e preventiva della pena pecuniaria non è collegata alla entità in sé della cifra, perché, dovendo questa essere rapportata alle condizioni economiche del reo, ciò che verrà imposto di pagare si risolverà pur sempre nel sacrificio proporzionato ed esigibile, che in quanto tale conserva la sua efficacia. Sicché non si può ragionare in astratto escludendo la efficacia della pena pecuniaria sulla base del fatto che per andare incontro alle esigenze economiche del reo, essa andrebbe determinata in misura modesta. Tale prospettiva non si avvede del fatto che adeguando l’entità della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo non si annulla il sacrificio e quindi l’efficacia della sanzione, ma si rende solo esigibile la sua sopportazione.
Diverso ed ulteriore rimane il piano della emenda e della prevenzione che andrà, in via preliminare, saggiato alla stregua di altri elementi e non in base alla capacità economica dell’imputato.
Avallando i termini tracciati dalla decisione impugnata si neutralizzerebbe a monte il compito, ora assegnato al giudice della cognizione, di meglio adeguare al caso concreto il portato della pena pecuniaria da applicare in sostituzione, grazie all’ampia forbice valutativa prevista dall’attuale disciplina di riferimento, così coniugare, nella maniera più opportuna, l’intervento punitivo da comminare alla luce delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare.
Tutto ciò fermo restando che devono a monte ricorrere i preliminari presupposti valutativi in ordine alla fattibilità della sostituzione della pena detentiva c rimangono ancorati ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di cui all’art. 58 d.lgs. 150/22, con esclusione di quello relativo all’adempimento delle prescrizioni che come ribadito – non attiene alle pene pecuniarie. Il tutto mantenendo distinti i due piani, della preliminare valutazione della sostituibilità della pena detentiva e della determinazione della misura della pena.
Sicché si deve riaffermare il principio che il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sulla base delle condizioni economiche dell’imputato, formulando un giudizio sulla solvibilità del reo, che si fermi, cioè, alla capacità di adempimento dello stesso, potendo la misura della pena pecuniaria essere in concreto calibrata, proprio in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del reo, attraverso un equilibrato contemperamento delle esigenze in gioco, senza quindi per ciò solo far perdere alla stessa la sua efficacia.
Tanto più che l’eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell’imputato non può ritenersi di per sé ostativa, a monte, della sostituzione. Piuttosto, proprio i
poteri di indagine assegnati al giudice, oggi incanalati nel particolare ed eventuale percorso processuale di cui all’ultimo periodo del primo comma e al secondo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen., consentono di ovviare a tali possibili incertezze, garantendo un esercizio quanto più coerente e puntuale del relativo potere discrezionale, così da rapportare al meglio la pena da irrogare alle effettive connotazioni economiche e patrimoniali dell’imputato all’uopo accertate.
5.3. Ne consegue che la sentenza impugnata dev’essere annullata, limitatamente alla valutazione circa l’applicazione della pena sostitutiva, anche sotto il profilo d ultimo discusso, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Ferma resta l’affermazione di penale responsabilità, ormai oggetto di pronuncia irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 7 aprile 2025
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Il Presidente