Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME, che ha dichiararsi l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con L’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Messina ha rigettato l’istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto sostituirsi la pena di a e mesi 9 di reclusione inflitta con la sentenza in data 5 ottobre 2020, irrevoca il 7 marzo 2023 con il lavoro di pubblica utilità.
A ragione osserva che ricorrono, a mente dell’art. 95 d.lgs., 10 ottobre 2022 n 150, le condizioni per l’applicazione del nuovo regime delle pene sostitutive, pure limitatamente alla detenzione domiciliare, posto che la pena inflitta giudice della cognizione è superiore a tre anni dì reclusione, quindi superior quello fissato dall’art. 53, comma 1, I. 24 novembre 1981, n. 689 per il lavoro
pubblica utilità. Non rileva, invece la pena da scontare a seguito del presoffer qualunque titolo. Tuttavia, la detenzione domiciliare sostitutiva non può esse concessa perché inadeguata in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. P per la gravità del fatto e la capacità a delinquere.
Ricorre per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO – NOME COGNOME articolando due motivi di seguito enunciati nei limi strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1. Con il primo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 59 della legge n. 689 1981 e 20 bis cod. pen.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione, senza svolgere l’attività istruttor prevista dall’art. 56, comma 2, cit., abbia considerato ostativo ai fini concessione della detenzione domiciliare sostitutiva l’unico precedente a pena sospesa, non solo commesso in epoca risalente, l’anno 2007, ma di indole diversa rispetto a quello oggetto dell’ultima condanna, trascurando, per di più, che condannato, durante i lunghi periodi di custodia cautelare patiti in entramb procedimenti, si è sempre attenuto alle prescrizioni impostegli e che attualment si trova in una situazione, personale e finanziaria, completamente diversa d quella dell’epoca in cui ha violato la legge penale.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 3, 27 Cost, 5 comma 1, I. n. 689 e 59, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e 20 bis e 535 bis cod. pen.
Lamenta che l’ordinanza impugnata, aderendo all’interpretazione meramente letterale dell’art. 53 cit., abbia considerato rilevante, ai fini dell’accesso a sostitutive, la pena inflitta dal Giudice della cognizione e non quella in concreto espiare.
Al contrario, la Corte di appello, operando come giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto prendere in considerazione il residuo segmento di pena ancora da espiare, come determinato nell’ordine di esecuzione del pubblico ministero procedente, e non quella inflitta in sentenza, anticipando, così come è previsto p il Giudice della cognizione dall’art. 20 bis cod. pen., le valutazioni del magist di sorveglianza chiamato ad applicare le misure alternative alla detenzione.
Il legislatore non ha preso in espressa considerazione l’ipotesi che condannato alla pena sostituiva abbia gia scontato una parte della pena in custodi cautelare. Tale omissione impone di applicare, analogicamente ed in favor rei, i principi previsti dalla normativa in materia di misure alternative alla detenzione in particolare dall’art. 47, comma 3 bis, Ord. pen. tale disposizione consente concessione dell’affidamento in prova anche al condannato che deve espiare una
pena residua rientrante nel limite fissato per accedere al beneficio. Nella spe pertanto, COGNOME, in ragione della pena residua da scontare poteva esse ammesso anche alla pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è passibile di rigetto
Stante il suo carattere processuale e potenzialmente assorbente, va innanzitutto, preso in esame il secondo motivo.
Ritiene il Collegio che la tesi del ricorrente secondo cui ai fini dell’accesso pene sostitutive e dei limiti fissati dall’art. 20-bis cod. proc. pen., il procedente deve prendere in considerazione la pena residua da scontare in concreto è infondata.
1.1. Il d.lgs. n 150 del 2022 ha modificato il regime sanzionatorio ed particolare il comparto delle pene sostitutive. Il nuovo testo dell’art. 20-bis pen. (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 150) prevede quali sostitutive delle pene detentive brevi:
la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva, che posso essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto superiori a quattro anni (art. 20-bis, comma secondo, cod. pen.).
il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che può essere applicato dal giu in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni (art bis, comma terzo, cod. pen.);
la pena pecuniaria sostitutiva, che può essere applicata dal giudice in ca di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno (art. 20-b comma quarto, cod. pen.).
Si tratta di pene in evidente rapporto di accessorietà rispetto a que principali; basta pensare che la mancata esecuzione delle sanzioni restrittive de libertà personale o la violazione delle loro prescrizioni comporta, in ultima istan il recupero in toto o in parte della pena detentiva originaria.
Sempre nell’ottica della tendenziale equiparazione al regime delle pene principali, l’ambito applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive br esteso a quattro anni di pena detentiva applicabile – coincide con quello del sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. pro pen., con la chiara finalità di anticipare ad una fase precedente a quell competenza della magistratura di sorveglianza l’accesso alle misure diversa da quelle carcerarie.
L’art. 95 del d.lgs. n. 150, muovendo dalla natura pacificamente sostanziale delle modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio e della conseguente applicabilità retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo, reca la disci transitoria in materia di pene sostitutive introdotta a fronte di un interven riforma giudicato «di portata ampia e sistematica».
In quest’ottica, la disposizione in esame prevede che le norme previste da Capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificate dall’art. 71 del d.lgs. 150), se più favorevoli all’agente, si applicano anche ai procedimenti pena pendenti in primo grado o in grado di appello alla data di entrata in vigore decreto (postergata fissata dalla legislazione successiva nel 30 dicembre 2022) che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore de decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di al Capo III della legge n. 689 del 1981 al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’ 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo II della legge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle pe sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio. consente, inoltre, l’immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavo di pubblica utilità, senza attendere l’adozione del decreto attuativo di cui al 56-bis della legge n. 689 del 1981.
1.2, Nel nuovo regime le pene sostitutive:
possono essere applicate soltanto dal giudice della cognizione nel caso d condanna a pena che non superi i limiti previsti dall’art. 20-bis cod. proc. pen.
non possono essere condizionalmente sospese;
una volta divenuto definitivo il titolo che le applica, la loro esecuzione può essere sospesa in conformità al meccanismo previsto dall’art.656, comma 5 cod. proc. pen. per le pene detentive, anche se costituenti residuo di maggior pena, non superiori a quattro anni, al fine di consentire al condannato presentare entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata da indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47 ter comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente del Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso te unico. In questo senso depone il chiaro testo dell’art. 67 della legge n. 689 1981 che esclude espressamente l’applicabilità delle misure alternative all
detenzione in favore del condannato cui sia applicata una pena sostituiva, salvo caso dell’art. 47, comma 3-ter, Ord. pen.
1.3. Nel sistema delineato dalla novella i limiti fissati dall’art. 20-bis cod. pen. per l’accesso alle diverse pene sostitutive non possono che essere riferit via esclusiva alla pena che il giudice infligge con la sentenza di condanna.
Nessuna rilevanza assume, a questo specifico fine, l’eventuale presofferto a titolo di custodia cautelare.
Non solo difetta una disposizione esplicita analoga a quella contenuta nell’art 656, comma 5, cod. proc. pen. (“residuo di maggiore pena”) e nelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario che disciplinano le misure alternative al detenzione, ma, soprattutto, sul piano sistematico e pratico, non possono esser attribuiti al giudice della cognizione chiamato ad applicare le pene sostitut compiti e poteri in tema di determinazione della pena effettiva da scontare ch presuppongo necessariamente l’esistenza di un titolo definitivo ed il formale inizi della fase esecutiva. Ciò non significa che la pena sostitutiva applicata in s cognitiva dovrà essere scontata in aggiunta al presofferto a titolo di custo cautelare. Infatti, nella fase esecutiva, il periodo di custodia caut eventualmente presofferto dovrà essere scomputato dalla pena sostitutiva a contenuto detentivo entro i limiti fissati dell’art. 657 cod. proc. Pen.
1.4. Non vi è ragione per non applicare gli esposti principi anche all’ipote eccezionale in cui l’applicazione delle pene sostitutive è attribuita al giu dell’esecuzione investito dalle istanze di sostituzione avanzate dai condannati sensi della disciplina transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. n 150 del 2022.
Tenuto della ratio sottostante alla disciplina transitoria che, come spiega relazione illustrativa, è quella di consentire l’applicabilità delle nuove sostitutive anche ai procedimenti non ancora definiti ma pendenti innanzi alla Corte di cassazione nel rispetto del principio di retroattività della lex miti evitare il rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzion conseguenziale ritenere che il giudice adito, per quanto formalmente operi nella fase esecutiva, deve porsi retrospettivamente nella stessa posizione del giudi della cognizione, preliminarmente verificando se nel relativo processo i condannato, tenuto conto della pena inflittagli ed a prescindere dalla pena resid da scontare, avrebbe potuto accedere alla pena sostituiva nell’osservanza dei limi fissati dall’art. 20 bis cod. pen., all’epoca non vigente, ma i cui effetti fa retroagiscono. Solo se la verifica ha esito positivo e se sussistono gli presupposti potrà accogliere l’istanza ed applicare la pena sostituiva richiesta.
Va, pertanto formulato il seguente principio di diritto:
“ai fini dell’applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brev sensi dell’art. 20-bis cod. pen., come introdotto dal d.lgs., 10 ottobre 2022, n
i limiti di pena sono riferiti alla pena inflitta con la sentenza di condanna anche l’istanza di sostituzione sia rivolta al giudice dell’esecuzione second disposizione transitoria di cui all’art. 95 dello stesso decreto legislativo”.
1.5. La Corte distrettuale ha, in conclusione, correttamente ritenuto valutabil solo la richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domicili posto che la pena inflitta, superiore a tre anni di reclusione al limite imposto p lavoro di pubblica utilità.
Il secondo motivo, relativo alla detenzione domiciliare sostitutiva, non supera il vaglio di ammissibilità perché, pur strutturato come denuncia di violazio di legge e vizio di motivazione, si risolve nella sollecitazione di apprezzame estranei al giudizio di legittimità da sovrapporre a quelli, non manifestamen illogici, del giudice del merito.
All’ordinanza impugnata che ha ritenuto ostativi all’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva la gravità dei fatti, la misura della pena inf assai distante dal minimo edittale, e l’elevata capacità a delinquere di NOME, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni per il reato di intermediazione finanziaria, commesso nell’anno 2007 nell’ambito della medesima attività imprenditoriale da cui è scaturita la contestazione di bancaro fraudolenta, oggetto della condanna in esecuzione, il ricorrente continua a opporre elementi fattuali prospettati come favorevoli ma già presi in esame e valutati come recessivi (la risalenza nel tempo e la limitata gravità dell’un precedente penale e l’osservanza delle prescizioni in costanza di applicazione dell misura cautelare), senza nemmeno confrontarsi con l’argomento, ritenuto decisivo per la decisione negativa, secondo cui la detenzione domiciliare non sarebbe idonea ad impedire al prevenuto di continuare a svolgere, direttamente o per interposta persona, l’attività di trader abusivo con modalità telematiche occasione della quale ha commesso i reati per i quali è stato condannato.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso, in Roma il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presiden