Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2077 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a Cittadella il 26/10/1986 avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Padova, il 20/09/2022, ha
condannato NOME COGNOME alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d. Igs. n. 150/2022.
Con l’atto di appello era stata chiesta l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis della I. n. 689 del 1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. d) del d. Igs. n. 150/2022.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché l’istanza non era stata formulata direttamente dall’imputato, che non aveva nemmeno rilasciato procura speciale a tale fine.
Deduce il difensore che tale motivazione viola il disposto degli artt. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 e 545-bis cod. proc. pen.
L’art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022 estende l’efficacia delle disposizione relative alle sanzioni sostitutive brevi introdotte con il medesimo decreto, se più favorevoli, ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello all’atto della sua entrata in vigore.
Poiché il presente procedimento rientra nel periodo transitorio, doveva trovare applicazione l’art. 545-bis cod. proc. pen., che prevede un onere di informazione in capo al giudice, cui deve corrispondere un consenso dell’imputato, nonché la possibilità di acquisire tale consenso in una udienza appositamente fissata.
Rileva infine il difensore, che qualora si ritenesse il rito cartolare ostativo all’applicazione di tale disposizione, come si potrebbe desumere dal richiamo a tale rito fatto dalla Corte, si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai procedimenti celebrati alla presenza delle parti, in violazione dell’art. 3 Cost.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello.
A essi risulta, quindi, applicabile l’art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1, nel testo in vigore al momento dell’emissione della sentenza impugnata, prevedeva che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».
La disposizione, dettata per il processo di primo grado, non stabilisce quale sia il termine ultimo entro il quale l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve esprimere, nel giudizio di appello, il consenso.
Sul punto, in relazione alle controversie, come quella in esame, cui non sono applicabili le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. z) nn. 1, 2 e 3 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, non sono state date risposte univoche.
Secondo un primo orientamento, il meccanismo bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all’esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all’imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, Rv. 286216).
Secondo altra impostazione, l’articolo 545-bis cod. proc. pen. è applicabile al giudizio di appello solo nei casi in cui la possibilità di disporre la sostituzione della pena detentiva sopravvenga in sede di appello quale conseguenza della relativa sentenza. Solamente in questo caso, infatti, la situazione processuale del secondo giudizio finisce con il coincidere con quella di primo grado, legittimando la piena sovrapponibilità tra le due fasi di giudizio e la piena compatibilità della disciplina dell’articolo 545-bis cod. proc. pen. anche per l’appello. Si tratta, ad esempio, dei casi di riforma della sentenza di assoluzione resa in primo grado o di riduzione della pena irrogata in primo grado in termini pari o inferiori ad anni quattro di reclusione. Si è, così, affermato che, divenuti sussistenti in appello i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva, il giudice di secondo grado è tenuto a valutare anche d’ufficio la sua applicabilità celebrando, ove necessario, l’udienza prevista dall’articolo 545-bis o dovendo altrimenti motivare specificatamente
l’insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità (sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, Rv 285727; Sez. 3, n. 12760 del 14/1172023, Rv 286077).
Al contrario, se la decisione assunta in primo grado non contiene statuizioni di per sé ostative all’applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva irrogata, tanto da permettere alla Corte territoriale, in caso di conferma della sentenza appellata, di provvedere in tal senso sin dal momento della decisione, «ragioni di natura sistematica imporrebbero all’imputato virgola non solo di compulsare specificatamente la Corte del merito con la formulazione di apposito motivo di appello, ma anche di prestare il consenso se non contestualmente alle interposizione del gravame o della richiesta articolata in tal senso, quantomeno prima della definizione del giudizio di appello, pena di inammissibilità del motivo di gravame o comunque della chiesta sostituzione» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830).
Infatti se in cui il quadro sanzionatorio è già cristallizzato e non subisce modificazioni in appello appare contrario ai principi di economicità e speditezza del rito attivare il meccanismo bifasico di cui all’articolo 545-bis citato.
Ritiene il collegio di aderire a tale ultima impostazione che, tra l’altro, è in linea con le riforme introdotte dal d.lgs. 19/03/2024 n. 31, con l’obiettivo di coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi.
Per effetto della novella, laddove i presupposti di tipo formale per la sostituzione della pena detentiva siano già presenti alla data della decisione di primo grado, l’imputato, personalmente o tramite il proprio procuratore speciale, può manifestare il proprio consenso in epoca successiva all’appello e in particolare in caso di udienza partecipata entro l’udienza di relativa discussione (art. 598-bis, comma 4-bis cod. proc. pen.), in caso di trattazione cartolare non oltre i 15 giorni precedenti l’udienza (art. 598-bis comma 1-bis).
L’art. 598-bis, comma 4-ter, stabilisce che «quando per effetto della decisione sull’impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la Corte, si ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell’imputato, la Corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all’imputato il termine perentorio di 15 giorni per esprimere il consenso e fissa udienza non oltre 30 giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso il processo è sospeso. Se il consenso e acquisito, all’udienza la Corte integra il dispositivo altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo».
La riforma conferma, dunque, la distinzione tra l’ipotesi in cui la sentenza appellata abbia contenuti formalmente ostativi all’applicazione della pena
sostitutiva e quella in cui a tale sostituzione non si sia provveduto in primo grado, malgrado il trattamento sanzionatorio lo consentisse. Infatti nei casi in cui la situazione processuale, sul piano dei relativi presupposti formali, sia compatibile con l’applicazione di una pena sostitutiva solo per effetto della sentenza d’appello, i poteri di definizione ascritti al giudice di primo e secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere e la Corte territoriale potrà procedere alla sostituzione della pena anche d’ufficio e l’imputato potrà rendere il proprio consenso anche dopo la lettura del dispositivo in appello
Nei casi in cui, invece, il quadro sanzionatorio non muti tra il primo e secondo grado, la Corte non potrà applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive e dovrà valutare inammissibile la richiesta di sostituzione formulata dal difensore se non formalmente supportata da dal consenso espresso in tal senso dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale nei termini sopra indicati (così Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, citata).
Nel caso di specie la possibilità di sostituire la pena detentiva non è l’effetto della sentenza di secondo grado, per cui, in applicazione dei principi sopra richiamati, il consenso alla sostituzione doveva essere espresso dall’imputato prima dell’udienza non partecipata. Da ciò consegue che la Corte di appello ha correttamente ritenuto inammissibile il motivo di appello con cui il difensore, non munito di procura speciale, chiedeva l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, in difetto di consenso dell’imputato.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024