Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41629 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATFO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la vi di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale res dell’imputato per il delitto di truffa contestato, non è consentito dalla l legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrappor valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un r l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamen dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appe motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincime applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di dell’imputato e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata appli della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici proposito, pag. 4), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto ap quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si domanda l’applicazione della sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a fronte dell’entrata in vigore del d. manifestamente infondato poiché in forza dell’art. 95 del d. Igs.N. 150 del 10 ot che disciplina il regime transitorio applicabile alle pene sostitutive delle pene det nuove norme previste dal capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e dall’a cod.pen. si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado e in g appello al momento dell’entrata in vigore del decreto, ma nell’ipotesi in cui il risulti pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, all’esito del giudizio se la inammissibile o rigetta il ricorso, il condannato potrà entro 30 giorni dal passaggi della sentenza proporre incidente di esecuzione presentando al giudice dell’esecuzi di applicazione di una delle pene sostitutive (vedi Sez.2, 34845 del 24.5.2023 COGNOME rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente