Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37367 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 febbraio 2024, la Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione n. Siep 2023/1313, emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari e ha rigettato l’istanza diretta ad ottenere la detenzione domiciliare sostitutiva, nell’interesse d NOME COGNOME, relativamente alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, in data 24 ottobre 2022, divenuta definitiva in data 14 dicembre 2023, di condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.
2.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione degli artt. 666, 663, cod. proc. pen., 95 d. Igs. n. 150 del 2022, 70 legge n. 689 del 1981, con riferimento alla richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione n. SIEP 2023/1313.
Si rileva che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione, ritenendo che questa non facesse parte dell’istanza formulata dal difensore e che, comunque, si trattasse di richiesta svolta soltanto all’udienza, senza l’indicazione delle ragioni che avrebbero potuto legittimare il provvedimento.
COGNOME è stato destinatario di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, del 18 dicembre 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO, per una pena complessiva di anni otto, mesi due e giorni diciannove di reclusione, come residuo della maggiore pena complessiva di anni dieci e mesi quattro di reclusione oltre la multa, con riferimento a due sentenze definitive.
Con riferimento alla prima delle due sentenze, emessa il 16 luglio 2021 dalla Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale in sede, del 17 dicembre 2019, il titolo era stato sospeso ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce, in data 19 dicembre 2022.
ri Il secondo titolovguardava la condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 TU Stup, con riferimento al quale risulta proposta istanza di sostituzione della pena detentiva, con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 legge n. 689 del 1981 come novellato dal d. Igs. n. 150 del 2022.
Contemporaneamente all’incidente di esecuzione proposto è stata presentata, all’Ufficio esecuzione della Procura generale presso la Corte di appello, istanza di revoca dell’ordine di esecuzione per la carcerazione, in attesa della decisione, chiedendo, in via subordinata, la trasmissione della stessa istanza al AVV_NOTAIO dell’esecuzione affinché j s, t decidesse in ordine alla legittimità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione del 18 dicembre del 2023, istanza che, tuttavia, da parte della Procura generale di Bari non aveva ricevuto alcuna risposta.
Sicché, la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione in questione risponde all’interesse di ottenere la sospensione del provvedimento, nel caso fossero necessari approfondimenti, da parte dell’UEPE, ai fini di disporre la detenzione domiciliare sostitutiva.
Peraltro, si rimarca che l’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, pur prevedendo che il condannato possa promuovere il procedimento, ex art. 666 cod. proc. pen., davanti al AVV_NOTAIO dell’esecuzione, per ottenere la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva, non ha previsto meccanismi processuali volti a ottenere la sospensione dell’emissione dell’ordine di carcerazione, medio tempore, in attesa della decisione.
Il condannato, nella specie, già destinatario di altro ordine di carcerazione sospeso, ricade, dunque, per effetto dell’eventuale cumulo delle corrispettive pene, nella condizione di spirare il tetto massimo di pena indicato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da parte della Procura, a parere della difesa, non si sarebbe potuto emettere perché relativo a pene ancora incerte quanto alla loro natura, tenuto conto che, alla data di emissione dell’ordine di esecuzione, non era ancora decorso il termine (pari a giorni trenta dall’irrevocabilità della seconda sentenza) per la presentazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva.
La scelta di non attendere la conclusione dell’incidente di esecuzione opera, secondo la difesa, una disparità di trattamento tra la fase di cognizione e quella dell’esecuzione, con grave pregiudizio per il condannato in attesa della decisione sulla richiesta di sostituzione della pena.
La pena complessiva, messa in esecuzione con il provvedimento di cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO, secondo la prospettazione difensiva, non è la pena finale irrogata al condannatoima quella derivante da una previsione di rigetto della richiesta di conversione.
Tale operazione, a parere della difesa, viola gli artt. 13, 24 25, 102, 111 Cost. che impongono una riserva di giurisdizione in materia di libertà della persona su cui è destinata a incidere anche l’attività esecutiva di pura natura amministrativa. Si ritiene, peraltro, che le condizioni per procedere alla revoca
dell’ordine di esecuzione erano rilevabili d’ufficio dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione e, quindi, non rileverebbe la mancata richiesta tempestiva, in tal senso, da parte del condannato.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 56, 59, 60 legge n. 689 del 1981 come novellati dal d. Igs. n. 150 del 2022.
Il AVV_NOTAIO dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare perché, in entrambe le sentenze, oggetto del provvedimento di pene concorrenti, risulta la condanna di COGNOME con la circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., reputata ostativa, ai sensi dell’art. 47 -ter, comma 1.1., ord. pen., trattandosi di pena detentiva che supera la durata di tre anni di reclusione.
La detenzione domiciliare sostitutiva, prevista dall’art. 56 cit. come novellato dalla cd. riforma Cartabia, tuttavia, non prevede come ostativo il richiamo alla previsione di cui all’art. 47 -ter comma 1.1 ord pen., peraltro soppresso dal d. I. n. 78 del 2013, convertito con modificazione dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013.
Inoltre, la circostanza che COGNOME sia stato condannato con la circostanza aggravante di cui all’art 99, comma quarto, cod. pen. non preclude la proponibilità dell’istanza di sostituzione, ex art. 53 legge 689 del 1981, non rientrando, il riconoscimento della circostanza indicata, tra le cause di esclusione di cui agli artt. 59 e 70 della legge citata.
In ogni caso, la Procura generale non avrebbe potuto emettere il cumulo materiale delle pene irrogate all’imputato perché astrattamente di natura differente.
La richiesta di COGNOME, secondo la difesa, è in linea con la recente Riforma, nella duplice prospettiva della “lotta” alla detenzione di durata breve e di quella dell’effettività del finalismo rieducativo della pena.
I fatti, nella specie, sono risalenti al 2018 e, in assenza di elementi attual che facciano ritenere persistente una pericolosità sociale residua del condannato, non può ritenersi che la pena sostitutiva richiesta non sia adeguata alle esigenze di tutela della collettività.
2.3. Infine, si chiede, nelle more della decisione, che vada sospesa l’esecutività dell’ordinanza, ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Si rileva che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha emesso decreto di inammissibilità dell’istanza ex art 94 TU Stup., con riferimento al precedente titolo sospeso, provvedimento verso il quale è stato interposto ricorso per cassazione (udienza fissata il 21 marzo 2024).
Si ravvisa, quindi, periculum in mora e, dunque, si richiede l’inibitoria ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., onde consentire al Tribunale di sorveglianza di valutare la legittimità della decisione sottoposta al proprio vaglio, con
sospensione dell’impugnata ordinanza, tenuto conto del grave pregiudizio che il rigetto arrecherebbe al condannato.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso è fondato, per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
2.11 primo motivo è infondato.
Osserva il Collegio, in generale, che è previsto, in capo al Pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione della pena, il dovere di emettere l’ordine di esecuzione ex art. 663 cod. proc. pen. senza ritardo, dovere rispetto al quale, in mancanza di espressa previsione in tale senso, non può incidere la concorrente pendenza del termine, indicato dall’art. 95 d. 1gs. n. 150 del 2022, per poter ottenere, in sede esecutiva, la concessione di pene sostitutive, trattandosi, tra l’altro, di opzione meramente eventuale (anche se, nel caso al vaglio, risulta l’effettiva richiesta di pena sostitutiva).
Invero, una volta operato il cumulo materiale, operazione resa obbligatoria ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen. da compiersi nel rispetto delle norme sul concorso di pene, contenute negli artt. 71 e ss. cod. pen., per effetto del rinvio ad esse operato dall’art. 80 cod. pen., le pene temporanee detentive irrogate, con distinte sentenze, “si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico” (art. 76 cod. pen.).
Pertanto, il condannato è soggetto ad esecuzione contemporaneamente per tutte le condanne confluite nell’unico titolo esecutivo, costituito d provvedimento di unificazione di pene concorrenti e potrà ottenere la scissione del rapporto esecutivo, per le singole pronunzie al fine di conseguire, previa loro considerazione isolata, la sospensione dell’esecuzione e il mantenimento in libertà per una condanna, per la quale i limiti di pena consentano l’accesso ai benefici penitenziari, soltanto nei limiti e in relazione a determinate finalità, be delimitate (cfr. Sez. 1, n. 13401 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280982 – 01).
Applicando dette considerazioni generali al caso al vaglio, si osserva che la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione formulata all’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione diretto ad ottenere la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, è motivata dal ricorrente per la contemporanea pendenza, alla data di emissione del titolo, del termine per richiedere le pene sostitutive ex d. Igs. n. 150 del 2022, procedimento che il condannato, per una porzione di pena da eseguire, inserita nel cumulo, ha effettivamente introdotto,
aliunde, onde ottenere, dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione, la pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all’art. 56 legge n. 689 del 1981.
Si osserva, in primo luogo, che, come notato dal AVV_NOTAIO dell’esecuzione, non risulta proposta istanza di revoca dell’ordine di esecuzione alla Corte di appello, prima dell’udienza di trattazione dell’incidente di esecuzione, introdotto soltanto come richiesta di pena sostitutiva.
In secondo luogo, va chiarito che non può ritenersi sussistente un nesso di pregiudizialità o dipendenza dell’adozione, da parte del Pubblico ministero, dell’ordine di esecuzione che comprenda anche la porzione di pena per la quale, successivamente, è stata chiesta la pena sostitutiva della pena irrogata per reato non ostativo (art. 73 TU Stup.), rispetto alla pendenza del termine per formulare istanza di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, di cui al d. Igs. n. 150 del 2022.
Del resto, questa Corte (Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024, Maggio, non mass.) si è espressa nel senso della compatibilità della sanzione sostitutiva e la misura alternativa alla detenzione in cui si trova sottoposto il condannato per altra causa. Ciò ha fatto richiamando il contenuto delle seguenti disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689: art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) il quale stabilisce, tra l’altro, che «se condannato è detenuto o internato, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione»; art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo) secondo cui «qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di pol e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio di esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità»; art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione) in base al quale «salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È stato segnalato come l’art. 51-bis ord. pen. non stabilisca alcuna forma di incompatibilità tra le pene sostitutive e le misure alternative limitandosi disciplinare la situazione nella quale si trova il soggetto sottoposto a una misura alternativa alla detenzione quando sopraggiunga un altro titolo definitivo. Sulla scorta di tali premesse, è stato affermato il principio secondo cui «può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della
pena, a norma dell’art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa».
Con riferimento al caso in esame va rilevato che, già pendente il procedimento esecutivo, su iniziativa del Pubblico ministero che ha emesso l’ordine di esecuzione comprendente anche la pena per la quale è stata richiesta la pena sostitutiva, è sopraggiunta la richiesta di pena sostitutiva per uno dei titoli contenuti nel cumulo.
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, infatti, si verte in tema di pena irrogata, per reato non ostativo, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, il 24 ottobre 2022, divenuta definitiva in data 14 gennaio 2023, rispetto alla quale è stata formulata istanza di pena sostitutiva il 27 dicembre 2023.
Risulta, dunque, soddisfatto il requisito della pendenza del procedimento in sede di legittimità alla data del 30 dicembre 2022 (per come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte) ai fini del radicamento della competenza del giudice dell’esecuzione per la decisione sulla richiesta di sanzioni sostitutive. L’istanza, del 27 dicembre 2023, è stata presentata al AVV_NOTAIO dell’esecuzione entro il termine di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 cit., mentre l’ordine esecuzione del 18 dicembre 2023 è intervenuto quando non era ancora stata fatta richiesta di pena sostitutiva.
Nel caso al vaglio, comunque, il procedimento di esecuzione della pena era già avviato al momento in cui vi è stata, aliunde, la richiesta di pena sostitutiva per una parte della pena ricompresa nel cumulo. Tanto, a fronte del riscontrato dovere del Pubblico ministero, organo di esecuzione della pena, di emettere il provvedimento ex art. 663 cod. proc. pen. senza ritardo, dovere rispetto al quale, in mancanza di espressa previsione in tale senso, non può incidere la concorrente pendenza del termine indicato dall’art. 95 d. 1gs. n. 150 del 2022 per poter ottenere, in sede esecutiva, la concessione delle pene sostitutive.
2.2.11 secondo motivo è fondato.
Il AVV_NOTAIO dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare perché, in entrambe le sentenze, oggetto del provvedimento di determinazione di pene concorrenti, è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., reputata ostativa, ai sensi dell’art. 47 -ter, comma 1.1., ord. pen., considerata la pena detentiva irrogata, superiore a tre anni.
Il Collegio rileva che la detenzione domiciliare sostitutiva, prevista dall’ar 56 legge n. 689 del 1981, come novellato dalla cd. riforma Cartabia, tuttavia, non prevede come ostativo il richiamo alla previsione di cui all’art. 47 -ter comma 1.1 ord pen., peraltro soppresso dal d. I. n. 78 del 2013, convertito con modificazione dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013.
Né il riconoscimento della circostanza aggravante indicata è ostativo, quale preclusione soggettiva, ex art. 58 legge n. 689 del 1981.
Sicché, il secondo motivo di ricorso va accolto dovendo, il giudice del rinvio, nello svolgere il nuovo esame della richiesta, tenere conto della contestata e ritenuta circostanza di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., soltanto ai fini delle prescritte determinazioni ex art. 133 cod. pen., ai sensi dell’art. 58, comma 1, primo comma.
È appena il caso di osservare che rispetto alle sentenze in esecuzione, risulta emesso provvedimento di sospensione ex art. 94 TU Stup. (che il ricorrente assume essere stato superato da declaratoria di inammissibilità della richiesta) e, comunque, è ammissibile la richiesta di pena sostitutiva, stante l’entità della pena irrogata (non superiore ad anni quattro di pena detentiva) in relazione all’esecuzione della relativa sentenza di condanna, visto il limite sancito dall’art 53 legge cit. Invero, l’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, rubricato “Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, stabilisce: «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, il Collegio si richiama alla giurisprudenza di legittimità che reput legittimo lo scioglimento del cumulo, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, che trovi ostacolo nella presenza, nel cumulo, di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4 -bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280982 – 01; Sez 1, n. 2285 del 3/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258403 – 01).
Pur consapevole di indirizzo interpretativo contrario alla scissione virtuale del cumulo, in presenza di titolo esecutivo composto, a sua volta, da una pluralità di titoli, unificati in executivis, per determinare la pena da eseguire (potendo operare la sospensione dell’ordine di carcerazione, in quanto
funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, soltanto sulla pena unica, per tutti i titoli contemporaneamente esecutivi nei confronti della stessa persona: Sez. 1 n. 440 del 21/01/2000, COGNOME Pasquale, Rv. 215947), il primo indirizzo interpretativo si considera meglio aderente alla ratio della nuova disciplina delle pene sostitutive, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 e, soprattutto alla considerazione del fatto che la norma transitoria di cui all’art. 95 d. Igs. cit., àncora l’iniziativa del condan esclusivamente alla pendenza del procedimento davanti alla Corte di cassazione, senza porre ulteriori limiti o condizioni, per cui, «ai fini dell’applicabilit regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cessazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione d pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285628; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229). Peraltro, la stessa Sez. 5, n. 37022 del 2023 cit. ha evidenziato, a proposito delle innovazioni relative alle sanzioni sostitutive, che «l’intentio legis è quella di voler garantire a tutti gli imputati con giudizio in corso la possibilità di un ‘recupe della valutazione richiesta dall’art. 545-bis cod. proc. pen. per l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen. e delle norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia per i gradi di merito, operando con le regole processuali di nuovo conio, sia anche in sede di esecuzione per il grado di legittimità, evitando in ambedue i casi che debba attendersi che il pubblico ministero provveda ai sensi degli artt. 655 e ss. cod. proc. pen. prima di poter effettuare le valutazioni in tema di sostituzione della pena». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quindi, il ricorso va accolto con conseguente annullamento con rinvio, per nuovo esame della richiesta di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva.
2.3. Infine, si rileva, con riferimento alla richiesta di sospension dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, che lo stesso ricorrente evidenzia che, per l’altro titolo in esecuzione, compreso nel cumulo n. NUMERO_DOCUMENTO risulta adottata decisione di inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 94 TU Stup., ancorché oggetto di ricorso per cassazione.
Quindi, allo stato, l’invocata sospensione sarebbe inutiliter data, in considerazione dell’adozione di un cumulo unitario e, comunque, dell’esito del presente procedimento.
3.Segue l’annullamento della impugnata ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione, relativamente alla richiesta di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva, in ordine alla pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Bari, del 24 ottobre 2022, divenuta definitiva il 14 dicembre 2023.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 7 giugno 2024
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