Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33619 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE p A (7 CONTRERAS COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA i t An RAGIONE_SOCIALE r` v
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/tsentitle conclusioni del PG ; / he
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Firenze, in funzione d giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME, tesa a ottenere l’applicazione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 2022, della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
A ragione della decisione ha valorizzato l’assenza nell’istanza d condanNOME, dell’indicazione dell’ente – scelto tra quelli indicati nell’art. 56-bis comma 1 L. n. 689 del 1981 – disponibile alla presa in carico per il lavoro pubblica utilità di cui non erano, pertanto, indicati né il programma di lavoro gli orari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e, nell’unico, articolato motivo di ricorso, de erronea applicazione della legge.
Lamenta che la pena sostitutiva richiesta dal difensore sarebb erroneamente stata negata dalla Corte di Appello solo per l’assenz dell’indicazione dell’ente tra quelli indicati nell’art. 56-bis I. 689 de aggiunto dall’art. 71 d.lgs. n. 150/2022, e del relativo programma.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 26 marzo 2024, ha prospettato l’annullame con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
In virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 545-bis proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattr anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lett del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire l detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 L. n. 689/1981 dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione della pena sostitut secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata i vigore del presente decreto. Il condanNOME a pena detentiva non superiore
quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazio all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicaz di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di proce penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudiz esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della leg 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pen sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edit l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al qua giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporr sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condanNOME quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzio «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarann adempiute dal condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella pi idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condanNOME con il mino sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applica della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discreziona del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qu intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanz sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordin la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però esser declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostit possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame è mancata la valutazione dell’adeguatezza della pena sostitutiva richiesta, poiché la Corte territor senza formulare alcun giudizio motivato su tale profilo, ha respinto la richie valorizzando la mera mancata indicazione dell’ente presso cui svolgere i programma.
Così facendo la Corte territoriale ha dato rilievo ostativo all’accesso alla p sostitutiva a un’evenienza – l’assenza dell’indicazione dell’ente – che non t alcun fondamento nel dato normativo, poiché la richiesta della pena sostitutiv del lavoro di pubblica utilità non è soggetta alla condizione della prevent elaborazione del programma di trattamento d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna.
Essa, invero, non trova alcun riscontro nel disposto di cui all’art. 545 cod. proc. pen. Che, anzi, prevede che il giudice, quando non sia possibi decidere immediatamente, debba fissare una udienza apposita e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata in cui, al fine decidere sulla pena, nonché al fine della determinazione degli obblighi e del relative prescrizioni, il giudice possa acquisire dall’ufficio di esecuzione p esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni ri necessarie; potendo ancora richiedere all’ufficio di esecuzione penale esterna programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con relativa disponibilità dell’ente.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente