Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43112 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Scafati il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa pronuncia circa la richiesta di pena sostitutiva, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, e la declaratoria di inammissibilità nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 27 ottobre 2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, la difesa si duole dell’omessa valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva, avanzata, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., dall’imputato personalmente all’udienza di discussione in appello.
2.2. Con il secondo motivo, si eccepisce la carenza della motivazione, laddove, a fronte di una specifica censura sulla mancanza di concreta motivazione nella sentenza di primo grado in ordine all’affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena, la Corte di appello, pur stigmatizzando la forte sinteticità del Tribunale, si sarebbe limitata a richiamare i propri poteri di integrazione della motivazione, senza però farne effettivamente uso.
2.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione discendente dalla mancata valutazione della versione dei fatti offerta dall’imputato.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, ed è inammissibile nel resto.
Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
Il Tribunale ha ottemperato a quanto impostogli dall’art. 546, lett. e), cod. proc. pen. in tema di «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», richiamando il contenuto del verbale di fermo (e in particolare, l’attestazione della disponibilità in capo all’imputato della vettura provento di furto, di cui era alla guida, e il tentativo di fuga al momento del controllo degli operanti) e l’assenza di congrue giustificazioni in ordine a tale possesso.
Quanto al trattamento sanzionatorio, fissato nel minimo edittale per quanto attiene alla reclusione e in un importo prossimo al minimo per la multa (previa sterilizzazione della recidiva, reputata equivalente alle riconosciute attenuanti generiche), basti osservare come una specifica e dettagliata motivazione in ordine
alla quantità di pena irrogata sia necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni analoghe a quelle utilizzate dal primo giudice – del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, NOME, Rv. 245596-01).
Posto che l’aver qualificato la Corte partenopea questa motivazione come «fortemente sintetica», al contrario di quanto affermato dal ricorrente, non equivale certo a un giudizio di totale carenza argomentativa, la parziale integrazione dell’apparato, a cui hanno ritualmente proceduto i giudici di appello (cfr., Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118-01; Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, NOME, Rv. 271735-01), ha avuto per oggetto soltanto una più ampia valutazione dell’alternativa ricostruzione dei fatti esposta dall’imputato. A tal fine, è stato – tutt’altro che illogicamente – affermato che la dichiarazione resa da COGNOME «si presentava già nell’immediatezza non suscettibile di verifica, non venendo indicato il nome del soggetto a cui egli si era accompagnato e non apparendo credibile che un bene di valore, come una vettura, venga affidato a uno sconosciuto».
I COGNOME motivi COGNOME risultano, COGNOME dunque, COGNOME sterilmente COGNOME reiterativi COGNOME e COGNOME comunque manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, giova premettere come, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità, come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non deve essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi (ciò che è esattamente avvenuto nel caso di specie – cfr. verbale dell’Il marzo 2024: «L’imputato dichiara di aderire alla richiesta di sanzione sostitutiva come esposta dal difensore»), nel corso dell’udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; conforme Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216-01).
La Corte territoriale ha completamente omesso di prendere in considerazione tale richiesta, rituale, sia pure proposta in limine.
La sentenza deve essere, quindi, annullata sul punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, onde procedere all’esame della suddetta istanza, colmando l’evidenziata lacuna motivazionale.
Le ulteriori censure devono essere dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente