Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10792 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CONSELVE il 06/02/1968
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla applicazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME delle pene sostitutive
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal giud di primo grado, ravvisata l’unicità del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, GLYPH avendo il ricorrente occultato o comunque distrutto le scritture contabili e in particolare le fatture negli anni di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, ha rideterminato la pena, previa esclusion dell’aumento per la continuazione, ad un anno di reclusione.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’affermaz della responsabilità, evidenziando l’assenza di prova diretta relativamente alla effe istituzione delle scritture contabili e dei documenti contabili obbligatori e alla c contestata, di occultamento o di distruzione delle suddette scritture e documenti, evidenzian altresì il difetto dell’elemento soggettivo del reato. Precisa che il rinvenimento delle fa copia presso terzi non costituisce prova della effettiva emissione e che, anche sotto il pr soggettivo, non vi è prova della intenzione di evadere il fisco. Il ricorrente, inf nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa e impossibilitato a presentare le dichi fiscali in quanto, dal 3 dicembre 2015 al 21 settembre 2016, ha espiato una pena in stato detenzione e successivamente è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali. Inoltre, nel 2017 si è sviluppato un incendio all’interno della sede della ditta che ha cag la distruzione della documentazione contabile ivi presente. Ne segue l’assenza di prova del fattispecie contestata sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente rappresenta che la Corte di appello no è pronunciata sulle richieste scritte formulate dal difensore ed inviate con pec in 08.04.2024, con le quali, a seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, for nuova istanza di sostituzione delle pene detentive con il lavoro di pubblica utilità o con l pecuniaria, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione del principio di retroattività della favorevole. Il Gup aveva condannato il ricorrente alla pena finale di anni uno e mesi quattr reclusione per la condotta commessa nel 2013, applicando ai sensi dell’art. 81 cod. pen. u aumento della pena base (pari a anni uno e mesi sei, per la violazione del 2013) pari a mes due di reclusione, ritenendo erroneamente che l’imputato abbia commesso una pluralità di reati, per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016, avvinti dal vincolo della continuazione. Il giu d’appello, in accoglimento della doglianza difensiva con la quale si rappresentava l’unicità reato, consistente nella distruzione o nell’occultamento delle fatture del 2013, 2014, 20 2016, non potendosi ritenere integrata una pluralità di condotte tipiche in ragione del num degli anni di imposta evasi, ha, correttamente, ravvisato un unico reato e rideterminato la p eliminando l’aumento per la continuazione.
Tuttavia, il ricorrente in sede di legittimità, evidenzia che una porzione della con contestata si sarebbe verificata nel 2013 e nel 2014, ricadendo dunque nell’alveo applicati del precedente testo dell’art. 10 d.lgs.74/2000, vigente antecedentemente alla modific normativa operata nel 24 settembre 2015, che ha modificato il trattamento sanzionatorio e previsto un minimo e un massimo edittale più grave. Invocando il principio dì retroattività legge più favorevole, il ricorrente lamenta che il giudice a quo avrebbe dovuto applicare il minimo edittale previsto dall’art 10 d.lgs.74/2000 nel testo previgente fino al 2015, posto ch porzione della condotta contesta è stata integrata dal 2013 al 2015.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione delle pen sostitutive di cui all’articolo 20 bis cod. pen. con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, sezione della Corte di appello di Venezia, ferma l’irrevocabilità dell’accertamento della pe responsabilità dell’imputato e della sua condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle richieste di sostituzione della pena detentiva.
Con riguardo alle questioni inerenti alla responsabilità, si ribadisce che, in tema di tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno essi presso il terzo destinatario dell’atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell’a copia presso l’emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez.3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 27486). Nel caso in disamina, correttamente il giudice a quo ha evidenziato che le fatture emesse dal ricorrente sono state rinvenute presso i clienti, esse istituite in duplice copia. Pertanto, ha affermato che il mancato rinvenimento dei sudd documenti commerciali costituisce una prova diretta della condotta di occultamento o d distruzione delle stesse, non avendo peraltro l’imputato neppure allegato circostanze a s favore quali, titolo di esempio, il furto o lo smarrimento.
Peraltro, la circostanza relativa all’avvenuto incendio della sede ove le scritture con erano custodite non è dedotta con i motivi di appello, incentrati sulla omessa istituzione scritture contabili e sull’erronea inferenza che tale documentazione sia stata distru occultata; essa pertanto costituisce un novum rappresentato dal ricorrente solo nel ricorso per cassazione.
Quanto alla censura afferente l’elemento soggettivo, anche questa non è stata dedotta in appello. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art. 606 comma, 3 cod. proc. pen
E’ fondata invece la seconda doglianza. Al riguardo, si richiama quanto recentemente affermato, in ordine alla disciplina transitoria enucleabile dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunc in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui a 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare
necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, ne corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090 Sez.2, n.12991 del 01/03/2024, Rv.286017). Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, è dato rinvenire riferimenti, sia pure impliciti, alla questione concern l’applicazione dell’art. 545 cod. proc. pen. Poiché le conclusioni scritte erano sufficiente precise e pertanto, del tutto idonee a radicare in capo alla Corte territoriale il d pronunciarsi sulle suddette questioni, si è in presenza del vizio di mancanza di motivazione.
5. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuov giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, in ordine all’applicabilit sostituzione della pena detentiva. La terza doglianza è assorbita, in quanto inerent trattamento sanzionatorio.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della sostituzione della p detentiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Ven
Così deciso in Roma, all’udienza del 23/01/2025 Il consigliere estensore COGNOME
Il Presided