Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 10/04/1984 a Bitonto avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d’appello di Bari.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione di pene sostitutive, con rinvio
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME per nuovo esame alla Corte d’Appello di Bari.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado con cui NOME COGNOME era stato
condannato, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 336 cod.
rideterminava la pena in anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
2. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la violazione d
legge con riferimento all’art.
20-bis cod. pen. e la mancanza della motivazione
con riferimento all’omesso esame dello specifico motivo nuovo con il quale la difesa aveva sollecitato l’applicazione della pena sostitutiva in luogo di que
detentiva.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
4. L’unico motivo di ricorso risulta fondato, atteso che la motivazione del provvedimento impugnato appare affatto carente in merito alla presa in esame e
alla conseguente valutazione – sia in fatto che in diritto – dello specifico mo nuovo, ritualmente depositato il 30 dicembre 2023, con il quale l’appellant aveva sollecitato la concedibilità di una delle pene sostitutive in luogo di qu detentiva, ai sensi del novellato art. 20-bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. del 2022.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al profilo suindicato, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego de la pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di a pello di Bari. Così deciso il 08/04/2025