Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45829 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45829 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALVAGESE DELLA RIVIERA il 17/02/1954
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG , in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di altra sentenza della stessa Corte, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, ha rideterminato tale durata e ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, rilevando che era mancata specifica domanda in proposito, sia nel pregresso appello, sia nel ricorso in sede di legittimità.
1.2 La vicenda processuale può essere ricostruita nel modo seguente.
Con sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Brescia del 9 dicembre 2021, NOME COGNOME è stato condannato in ordine a due distinti delitti di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000 n. 74 (capi 1 e ed al delitto di cui all’art. 8 d.lgs n. 74/2000 (capo 3).
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente il ordine al delitto di cui al capo 3, perché il fatto non costituisce reato e aveva rideterminato la pena inflitta e le pene accessorie.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 15/11/2023, ha annullato la sentenza della Corte di Appello, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio. In motivazione ha dichiarato manifestamente infondati i restanti motivi relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In data 14 dicembre 2023, COGNOME ha presentato alla Corte di appello di Brescia, quale giudice della esecuzione, istanza di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte di Appello, con ordinanza del 19 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza “essendo la competenza, ex art. 95 d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 subordinata alla irrevocabilità della sentenza, nel caso di specie non ancora intervenuta”.
Il ricorrente ha, dunque, presentato davanti alla Corte d’appello di Brescia, quale giudice del rinvio, nuovamente istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La Corte d’appello, nella parte motiva della sentenza, come detto, ha ritenuto inammissibile l’istanza, in quanto dedotta per la prima volta in sede di rinvio.
L’ imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge, e in specie dell’articolo 95 d.lgs n. 150/2022, e il vizio di motivazione.
Il ricorrente osserva che tale articolo detta una disposizione transitoria, in base alla quale le sanzioni sostitutive devono trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti e che la Corte di Cassazione ha precisato che ai fini dell’operatività della disciplina transitoria la pronuncia della sentenza di appell determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo, una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione e che in caso di annullamento con rinvio dovrà formulare l’istanza al giudice del rinvio. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non poter prendere in esame l’istanza sul presupposto che la stessa non era stata proposta con il motivo di appello né con il ricorso, senza considerare che al momento del pregresso appello la Riforma Cartabia non era ancora entrata in vigore.
2.2. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione per non essersi pronunciata la Corte in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullarsi con rinvio della sentenza GLYPH impugnata GLYPH limitatamente alla sanzione sostitutiva e dichiararsi inammissibilità del ricorso nel resto.
Il difensore del ricorrente, in data 28 novembre 2024, ha presentato una memoria con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha rilevato che, nelle more, è maturata la prescrizione per la prima imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo e al secondo motivo e deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
Con riferimento alla mancata pronuncia da parte della Corte di Appello in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità, si deve ricordare che l’art. 95 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150,
recante” Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi”, prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981 n. 689 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
Dunque, se alla data di entrata in vigore della legge (30/12/2022), il procedimento penale è «pendente in appello» deve trovare applicazione il meccanismo processuale di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. Se il procedimento in questione è «pendente innanzi alla Corte di cassazione», seguirà il suo corso, evidentemente con la valutazione dei motivi di ricorso diversi da quelli afferenti alla richiesta di pene sostitutive, non proponibile dinanzi al giudice di legittimit e all’esito, in caso di rigetto o dichiarata inammissibilità del ricorso, entro 30 gior dall’irrevocabilità della sentenza, il ricorrente potrà rivolgersi al giudi dell’esecuzione per le proprie richieste in tema di pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio si torna, invece, dinanzi al giudice del merito che ritrova anche la propria competenza in punto di irrogazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. e 545 bis cod. proc. pen. Quanto alla nozione di pendenza dinnanzi alla Corte di Cassazione, si è chiarito che, ai fini dell’applicabilità d regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4 – n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228; Sez. 6 – n. 34091 del 21/06/2023 Ud. (dep. 02/08/2023 ) Rv. 285154 – 01). L’assunto è conforme a quanto già stabilito dalle Sèzioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 47008 del 29/10/2009, COGNOME Rv. 244810 in cui si è affermato che, ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuov disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.
La ratio della disciplina differenziata per i procedimenti di impugnazione può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e alla applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (si veda l’art. 58 legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sentenza, ovvero al giudice del rinvio in caso di annullamento.
2.1. Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, il collegio ritiene dovere dare continuità all’indirizzo espresso da Sez. 3, n. 51 del 27/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285698 – 01, secondo cui, nei processi pendenti in cassazione alla data di entrata in vigore dell’art. 95, d.lgs. 150/2022, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all’applicazione in via transitoria del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest’ultimo l’imputato potrà eventualmente presentare l’istanza di commutazione. In tale senso, si è evidenziato che “anche in omaggio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, l’ampia formulazione della norma transitoria si presta infatti a ritenerne l’applicabilità pure quando il giudizi di rinvio riguardi questioni diverse dalla responsabilità o dal trattamento sanzionatorio concernente il reato della cui pena detentiva si intenda richiedere la sostituzione”.
La pronuncia Sez. 2 n. 11838 del 21/02/2024, COGNOME, GLYPH Rv. 286147, nell’affermare che “il giudizio rescissorio che segue all’annullamento con rinvio relativo alla statuizione dispositiva della revoca della sospensione condizionale della pena si estende anche all’applicabilità, ove richiesta, delle pene sostitutive di pene detentive brevi, che è condizionata alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa”, sembra alludere alla necessità, ai fini della possibile applicazione delle pene sostitutive, che il giudizio di rinvio concerna questioni attinenti alla pena. Ad avviso del collegio, tuttavia, questa sentenza non tiene conto che è proprio la disposizione transitoria che consente di invocare l’applicazione di una normativa, di favore per l’imputato, entrata in vigore al momento della pendenza del ricorso per cassazione e consente, addirittura, di travolgere il giudicato sulla pena in sede esecutiva. Come rilevato dalla pronuncia Sez. 3, n. 51 del 27/10/2023 cit., invero, la disposizione transitoria sembra riferibile proprio alle situazioni in cui il giudizio di rinvio non verte s responsabilità o sulla pena principale, posto che, altrimenti, la previsione sarebbe stata superflua: per il principio dell’applicabilità della lex mitior ai reati ancora sub
iudice, infatti, quando la pena detentiva sia inflitta in un giudizio di rinvio celebrat successivamente all’entrata in vigore della c.d. legge Cartabia, dovrebbe trovare comunque applicazione la più favorevole disciplina da questa prevista, indipendentemente dalla disposizione transitoria.
2.3.Nel caso di specie, La Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione relativa alla sostituibilità della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità medio tempore divenuta applicabile. L’istanza, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto essere proposta con l’originario appello, in quanto la relativa normativa non era ancora entrata in vigore, né alla Corte di Cassazione, per le ragioni già sopra individuate.
3. Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. La questione, come correttamente osservato dal giudice distrettuale, deve ritenersi ormai coperta dal giudicato, atteso che l’annullamento disposto dalla Suprema Corte aveva avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione della durata delle pene accessorie, mentre il motivo di ricorso sulla sospensione condizionale della pena era stato dichiarato manifestamente infondato. Trattandosi di giudizio in sede di rinvio, vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale, come nella specie, quella relativa alla sospensione condizionale, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame con conseguente preclusione per il giudice del rinvio, a norma dell’art. 624 cod. proc. pen. di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell’annullamento (Sez. U, n.6019 del 11/05/1993, Rv.193421; Sez U, n.4460 del 19/01/1994, Rv.196887; Sez.3, n.18502 del 08/10/2014, dep.05/05/2015, Rv. 263636).
4.La eventuale intervenuta prescrizione del reato nelle more del presente giudizio di legittimità non rileva, stante il principio della formazione progressiva del giudicato. In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative alla sola pena accessoria, come nel caso in esame, il giudicato formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d’annullamento. In conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impugnati, si forma, infatti, il giudicato su quelle statuizion suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all’accertamento
della responsabilità in merito al reato ascritto, che diventano non più suscettibili di ulteriore riesame (così Sez. 4 n. 114 del 28/11/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 274828; conf. Sez. 2, 4109 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 265792; conf. Sez. 2, n. 8039 del 9/2/2010, COGNOME, Rv. 246806; Sez. 3, n. 15472 del 20/2/2004, Ragusa, Rv. 228499; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, COGNOME, Rv. 226646; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008 dep. il 2009, COGNOME, Rv. 242494; ed ancora Sez. 6, n. n. 25977/2010; Sez.5, n. 211/2008). La ratio di tali conclusioni risiede nella specialità della forza precettiva dell’art. 624 cod. proc. pen., comma 1, a norma della quale “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”, con la conseguenza che deve essere indubbiamente riconosciuta dalla legge l’autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. U, 19/01/2000, COGNOME).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente la applicazione delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la applicazione delle pene sostitutive e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Brescia, altra sezione. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Deciso il 6 dicembre 2024