Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2362 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/se~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 26 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, quale giudice dell’esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di anni due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2022, definitiva il 5 maggio 2023, con quella dei lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’istanza ex art. 545-bis cod. proc. pen. non poteva trovare accoglimento, posto che tale norma di carattere processuale non era vigente al momento della definizione del procedimento di cognizione.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. n. 150 del 2022, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la disciplina transitoria prevista dalla c.d. Riforma Cartabia (introdotta con il citato decreto legislativo in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizione per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) prevede che le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applichino anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore del medesimo decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che la riforma del processo penale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha profondamente innovato lo statuto delle pene sostitutive; in particolare, intervenendo sia nel codice penale, attraverso l’introduzione dell’art. 20-bis, che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenute nel Capo III, ha riconfigurato le pene sostitutive non pecuniarie ed innalzato il limite massimo di pena detentiva sostituibile fino a quattro anni, allineandolo, così, al limite di pena entro il qual ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p. opera la sospensione dell’esecuzione.
Accanto alla pena pecuniaria sostitutiva, sono state, infatti, introdotte, le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
La sede fisiologica destinata alla valutazione della possibilità di sostituzione della pena detentiva breve è il giudizio di primo grado in relazione al quale il legislatore ha previsto, per il giudizio ordinario, il meccanismo processuale bifasico descritto dall’art. 545-bis cod. proc. pen., connotato dalla lettura del dispositivo cui segue, in caso di istanza di sostituzione da parte dell’imputato, la successiva decisione, nel corso della medesima udienza o di un’udienza successiva, in ordine alla sostituzione della pena detentiva.
Sebbene, come detto, la sede fisiologica destinata alla valutazione ed applicazione delle pene sostitutive è il giudizio di primo grado, il legislatore della riforma, sul presupposto della loro natura sostanziale e del contenuto favorevole al reo del più elevato limite edittale che consente la sostituzione della pena detentiva, ha previsto una disciplina transitoria che ne consente l’applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. L’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, prevede, infatti, che le nuove disposizioni introdotte al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. (30 dicembre 2022).
Pertanto, in forza di quanto sopra, il Tribunale non avrebbe potuto affermare che la disciplina transitoria in esame non potesse essere applicata al caso di specie, considerando che la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 5 maggio 2023, successivamente all’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, e che, quindi, essendosi formato il giudicato dopo tale data, il condannato aveva il diritto di avanzare istanza al giudice dell’esecuzione di sostituzione della pena detentiva (cfr. Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma quale giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il 26/10/2023