Pene Sostitutive Brevi: Quando un Passato Criminale Osta al Futuro Recupero
L’introduzione delle pene sostitutive brevi ha segnato un passo importante verso un sistema penale più orientato alla rieducazione che alla mera punizione. Tuttavia, la loro applicazione non è automatica e dipende da una valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa discrezionalità, soprattutto di fronte a un imputato con un curriculum criminale particolarmente denso. Il caso in esame riguarda il diniego della sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, motivato da un giudizio prognostico negativo basato su una lunga serie di precedenti penali.
I Fatti del Caso: Una Lunga Serie di Condanne
Il ricorrente, condannato per truffa, si è visto negare dalla Corte di Appello la possibilità di accedere a pene alternative alla detenzione. La decisione del giudice di merito non si è basata su un singolo episodio, ma su un’analisi approfondita della storia criminale dell’imputato: ben 74 condanne riportate ininterrottamente in un arco temporale di 45 anni, quasi tutte per reati contro il patrimonio e della stessa indole del reato per cui si procedeva.
Di fronte a questo diniego, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. A suo avviso, la Corte di Appello avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sui precedenti penali, senza una valutazione più completa.
La Valutazione delle Pene Sostitutive Brevi e i Precedenti Penali
La questione centrale ruota attorno al peso che i precedenti penali possono avere nel giudizio prognostico del giudice. La normativa, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022, stabilisce un principio chiaro: il giudice non può negare le pene sostitutive brevi facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali. Questo per evitare automatismi e garantire una valutazione individualizzata.
Tuttavia, ciò non significa che i precedenti debbano essere ignorati. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il giudice può e deve trarre elementi di valutazione dalla natura, dal numero, dalla gravità e dalla collocazione temporale dei reati commessi in passato. Questi elementi, nel loro complesso, contribuiscono a formulare una prognosi attendibile sulla capacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni legate alla misura alternativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle pene sostitutive
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse tutt’altro che carente o illogica.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che la decisione impugnata non si è limitata a un mero elenco di precedenti, ma ha operato una valutazione qualitativa e quantitativa. Il numero esorbitante di condanne (74), la loro continuità nel tempo (dal 1978 al 2023) e la loro specifica natura (reati contro il patrimonio, della stessa indole della truffa contestata) disegnavano un quadro di persistente e progressiva inclinazione a delinquere. Questa analisi approfondita ha permesso alla Corte di Appello di fondare solidamente il proprio giudizio prognostico negativo. La decisione, pertanto, non viola il principio secondo cui i soli precedenti non bastano, perché in questo caso sono stati analizzati come indicatori di una personalità e di una storia di vita incompatibili con un percorso di recupero alternativo al carcere.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle pene sostitutive brevi deve essere concreta e personalizzata. Un passato criminale non costituisce una condanna automatica a una pena detentiva, ma quando questo passato è così radicato, numeroso e specifico da delineare una vera e propria ‘carriera’ criminale, il giudice può legittimamente concludere che la probabilità di un corretto adempimento delle prescrizioni alternative sia estremamente bassa. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito, a patto che sia esercitata attraverso una motivazione adeguata, specifica e non basata su mere presunzioni.
Un giudice può negare le pene sostitutive brevi basandosi solo sui precedenti penali di un imputato?
No, il giudice non può basare la sua decisione negativa
esclusivamente sui precedenti penali, ma può utilizzarli come elementi fondamentali per la sua valutazione complessiva. Può trarre elementi dalla loro natura, dal numero e dalla loro progressione nel tempo per formulare un giudizio prognostico.
Cosa si intende per valutazione della “natura e progressione nel tempo” dei precedenti penali?
Significa che il giudice non si limita a contare i precedenti, ma analizza il tipo di reati commessi (la loro natura, ad esempio tutti contro il patrimonio) e come si distribuiscono nel tempo (la loro progressione). Una serie ininterrotta di reati simili in un lungo arco di tempo può indicare una tendenza a delinquere persistente e radicata.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41272 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41272 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMUNANZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e l’omessa motivazione in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato;
che la Corte di appello ha fondato il giudizio prognostico negativo circa l’adempimento delle prescrizioni con riferimento non solo alla presenza di numerosi precedenti penali ma anche sulla loro natura e progressione nel tempo, dando conto di 74 condanne ininterrottamente riportate dal 1978 al 2023, descritte per numero e tipologia (pressochè tutte relative a delitti contro i patrimonio e, quindi della medesima indole dell’imputazione di truffa oggetto del presente procedimento);
che tale valutazione è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di pene sostitutive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (Sez. 5 n. 24093 del 13/05/2025, COGNOME, Rv. 288210; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME, Rv. 287348;
che, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata, in quanto specifica ed adeguata, sfugge al sindacato di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04 novembre 2025.