Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 199 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Canicattì il 26/12/1983
avverso l’ordinanza del 15/05/2023 del TRIB. AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 15 maggio 2023 il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del condannato NOME COGNOME di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, o di un’ulteriore misura sostitutiva delle pene detentive brevi, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la normativa del d.lgs. n. 150 del 2022 non è applicabile al caso in esame, atteso che il processo a carico del condannato è stato definito con sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27 ottobre 2022 quando la normativa de d.lgs. n. 150 del 2022 non era ancora in vigore, nè si potrebbe applicare la norma dell’articolo 95 dello stesso decreto che ammette la presentazione dell’istanza anche in fase esecutiva, ipotesi che è
:e limitata soltanto al caso di procedimento pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, e peraltro nel termine di 30 giorni dall’irrevocabilità della sentenza.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchylla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 1 il processo era ancora pendente, perché la sentenza di secondo grado è divenuta irrevocabile il 13 marzo 2023; inoltre, l’articolo 95 dello stesso decreto deve essere interpretato nel senso che per procedimento pendente innanzi alla Corte di Cassazione si debba intendere anche il procedimento in cui i termini erano aperti per presentare ricorso per Cassazione, altrimenti vi sarebbe disparità di trattamento tra la situazione di chi è stato condannato in grado d’appello e volontariamente non proponga impugnazione in Cassazione e la situazione di chi, invece, ha proposto tale impugnazione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 95, comma 1, secondo periodo, d. Igs. 150 del 2022 dispone che “il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza”.
Nel caso in esame, la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 27 ottobre 2022 è divenuta irrevocabile il 15 marzo 2023.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che l’istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive al giudice dell’esecuzione è stata “inviata via pec il 26 aprile 2023 ore 15.51”, come attestato in calce ad essa dal funzionario giudiziario.
L’istanza, pertanto, non era tempestiva, perché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 95 citato.
L’inammissibilità a monte dell’istanza proposta al giudice del merito rende inammissibile per mancanza di interesse il motivo di ricorso che deduce la non
correttezza della motivazione con cui è stata respinta tale istanza,n qi. lto in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe, in ogni caso, alcun esito favorevole al ricorrente in sede di giudizio di rinvio (cfr., sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il presidente