Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11838 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Il difensore AVV_NOTAIO insisteva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia, decidendo in seguito all’annullamento della Cassazione, che aveva rilevato un difetto di motivazione in ordine alla revoca di due sospensioni condizionali della pena, confermava la revoca, rilevando che le stesse fossero un effetto sia della consumazione di ulteriori reati nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che delle regole che governano la applicazione della seconda sospensione condizionale
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduc
2.1. violazione di legge (art. 545-bis, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motiva Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta alla richiesta avanzata dal d di applicazione di pene sostitutive sensi dell’articolo 545-bis del codice di rito, ne entrato in vigore; il difensore allegava che COGNOME aveva espressamente prestato consenso alla sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1.Si GLYPH ribadisce, in premessa, che l’area di operatività del giudizio di r individuata dalla sentenza rescindente, che traccia i confini entro i quali il giu essere rinnovato.
Si riafferma, cioè, che non può trovare applicazione la legge penale modificativ favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione, ma prima definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia re determinano l’irrevocabilità della decisione impugnata in ordine ai punti non devo giudice del rinvio (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258654 – 01).
Nel caso in esame si rileva che l’art. 545-bis cod. proc. pen. è entrato in vi dicembre 2022, prima della pronuncia della sentenza rescindente, ma dopo la celebrazi del primo giudizio di appello.
Emerge pertanto (a) che, nel caso in esame, la richiesta di applicare le pene sos non poteva essere avanzata durante il primo giudizio di appello conclusosi il 5 lugli (b) che la sentenza rescindente della Cassazione aveva devoluto al giudice del ri tema della “revoca della sospensione condizionale”, (c) che, secondo quanto prevede 545-bis cod. proc. pen., l’applicazione delle pene sostitutive è possibile solo qua sia concessa la sospensione condizionale della pena.
Dunque, essendo sub iudice in quanto devoluta al giudice del rinvio -, la question della revoca della sospensione condizionale, e tenutóVeh l t la mancata concessione di tale beneficio è la condizione per la concessione delle sanzioni sostitutive previste 545-bis cod. pen., deve ritenersi che il giudizio di rinvio, GLYPH in quanto diretto a rivalutare la legittimità della revoca della concessione della sospensione condizionale, GLYPH avrebbe dovuto considerare tutte le conseguenze della revoca, compresa la possibil applicare le sanzioni sostitutive, introdotta dalla d.lgs. n. 150 del 2022 invoc difesa del ricorrente.
1.2. Si ritiene, cioè, che la possibilità di concedere le sanzioni sostitutive, dall’art. 545-bis cod. pen., sia condizionata dalla mancata applicazione della sosp condizionale. Pertanto, se il giudizio di rinvio concerne la revoca della sosp
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condizionale della pena, il giudizio rescissorio deve estendersi anche alla concedibili sanzioni sostitutive, ove richieste, nulla rilevando che l’art. 545- bis cod. pro stato introdotto successivamente allo svolgimento della precedente fase di appello.
1.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla omes motivazione sulla richiesta di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l’effett altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sulla richiest cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. e, per l’effetto, rinvia ad altra sezione de appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto
Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2024