Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in datal3 aprile 2023, il Tribunale di Palermo, in funzione giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui RAGIONE_SOCIALE chiesto, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, che la pena irrog sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del medesimo Tribunale fosse sostituita c quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la disposizi richiamata dal momento che il RAGIONE_SOCIALE aveva riportato condanna irrevocabile non già all’esito di un processo pendente in cassazione, come da essa previs
bensì all’esito di un processo conclusosi con in primo grado con sentenza no impugnata.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di censura deduce la nullità dell’ordinanza per omessa notifica della stessa all’imputato, ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transitoria con ri applicabilità della nuova normativa concernente le sanzioni sostitutive. Trattando di disciplina sostanziale, ad essa è applicabile il principio di retroattivit norma più favorevole sancito dall’art. 2 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il primo motivo, con il quale si lamenta che l’ordinanza emessa all’esito de camera di consiglio non sarebbe stata notificata all’interessato, è infondato.
Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dall’ordinanza medesima, essa è stat depositata in udienza, sicché deve ritenersi notificata alle parti presen compreso l’imputato, anche se rinunciante a comparire, in quanto rappresentato dal difensore.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la mancata comunicazione dell’ordinanza incide al più sul decorso dei termini per impugnare, ma non determina la nullità del provvedimento.
Nella specie, il ricorso avverso l’ordinanza risulta essere stato tempestivame impugNOME, sicché alcuna lesione del diritto di difesa dell’interessato s concreto determinata.
Il secondo motivo è fondato.
3.1. L’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, il quale reca la disciplina transi materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce che le nu disposizioni introdotte al Capo III della legge n. 689 del 1981, se più favorevol applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Con riferimento al giudizio di legittimità, l’art. 95 prevede invece che il condann
pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giu dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., entro trenta giorni dalla irrevo della sentenza. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio
La ratio della diversa disciplina prevista per i procedimenti di impugnazione va ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena deten ed all’applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito estrane sindacato di legittimità, cosicché, a differenza dei giudizi pendenti in grad appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva decisione al giudice dell’esecuzione, una volta passata in giudicato la sente (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154 – 01; Sez. 3, n. 515 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 01).
L’art. 95 costituisce espressione del principio del favor rei in coerenza con la natura sostanziale delle disposizioni che regolano le pene sostitutive, le quali, per i carattere afflittivo, hanno natura di vere e proprie pene, cosicché sono sogge in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, co che prescrive l’applicazione della norma più favorevole per l’imputato (Sez. U, 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870 – 01; nello stesso senso, Sez. F, 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 01; mass. conf. N. 574 del 1995 Rv. 203790 – 01, N. 12732 del 1995 Rv. 203349 – 01).
3.2. La disposizione transitoria dettata dall’art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, t ha posto la questione della sua applicabilità all’ipotesi – non espressam regolata – in cui il giudizio di appello si sia definito prima dell’entrata in della riforma, il 30 dicembre 2022, e non risulti ancora proposto il ricorso cassazione, non essendo ancora decorso il termine utile.
La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato tale questione ponendo attenzione alla nozione di “procedimento pendente”, cui la disposizione fa riferimento rilevando come, non contenendo il codice di rito alcuna norma che ne individui la portata, essa ha richiamato quanto affermato in proposito dalle Sezioni unite co riguardo alla prescrizione del reato e alla relativa disciplina transitoria, int dall’art. 10, comma 3, I. 5 dicembre 2005, n. 251.
Al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 47008 d 29/10/2009, COGNOME, Rv. 244810, hanno affermato che, ai fini dell’operatività delle richiamate disposizioni transitorie, la pronuncia della sentenza di condan di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli, senza la neces della proposizione dell’impugnazione. Hanno, altresì, rilevato come la nozione di pendenza del giudizio o di pendenza del giudizio di appello non deve essere
ricostruita in termini astratti e generali, ma occorre piuttosto individuarsi «l significato che la locuzione normativa assume nel particolare contesto in cui stata introdotta, considerando gli interessi perseguiti e le condizioni per le l’esclusione della retroattività si palesa compatibile con la legge fondamentale
A sostegno di tale soluzione, le Sezioni Unite hanno considerato gli effetti conseguono alla pronuncia della sentenza di condanna, la quale pone fine al grado precedente; comporta l’impossibilità per il giudice di assumere ulteriori decisi in merito all’accusa (salva la residua competenza in tema di procedimenti incidentali cautelari); apre la fase dell’impugnazione, indipendentemente dal fa (correlato al deposito della sentenza) che siano pendenti i termini per proporla
Le Sezioni unite hanno altresì evidenziato come la tecnica legislativa utilizzat quell’occasione faceva riferimento non già ad un determiNOME segmento processuale, ma ai giudizi di appello e di cassazione «nella loro globalità e co aventi, ciascuno di loro, immediato corso rispetto al precedente; il che segn che non è ipotizzabile una soluzione di continuità tra la conclusione di un grad la pendenza del successivo».
3.3. Recenti pronunce di questa Corte, richiamando i principi affermati dal Sezioni unite D’COGNOME, hanno ritenuto che, anche ai fini dell’applicazione dell’a 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la locuzione «procedimento pendente innanzi l Corte di cassazione», al pari di quella riferita alla pendenza in grado di appel riferisce al segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenza d parte del giudice dell’appello o, nel secondo caso, del giudice di primo grado (Se 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154 – 01; Sez. 3, n. 51557 de 14/11/2023, cit.; Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01 Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285684 – 01).
Rafforza tale conclusione la tecnica utilizzata dall’art. 95, d.lgs. n. 150 del il quale, nel fare riferimento ai processi di appello e di cassazione nella globalità, ha inteso disciplinare ogni ipotesi rispetto ai procedimenti in corso, soluzione di continuità, per assicurare l’applicazione della norma sostanziale favorevole quanto prima. È stata altresì sottolineata la ratio della disposizione transitoria, volta a garantire a tutti gli imputati, il cui giudizio sia in possibilità di applicazione delle pene sostitutive, sia nei gradi di merito, sia i di esecuzione per il grado di legittimità.
Coerente con tale ratio si è ritenuta l’estensione del procedimento di cui all’art. 95 anche al caso in esame, non potendo ciò ritenersi precluso in ragione del fatto cronologico, in alcun modo imputabile all’interessato. L’unico limite all’applicazio retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostituti rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente l’entrata in vigore della riforma.
Si è conseguentemente affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 95, d. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice dell’appello pri del 30 dicembre 2022 determini in sé la pendenza del giudizio in cassazione, anche quando il ricorso è stato ancora presentato dopo tale data, cosircché su istanza parte potrà attivarsi il procedimento previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al g dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legg 689 del 1981, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
3.4. La Corte costituzionale, con sentenza n. 25 del 2024, nel dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 n. 150 del 2022 in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, Cost., ha richia l’interpretazione data dall’univoca giurisprudenza di questa Corte alla cit disposizione, con riferimento all’ipotesi specifica del condanNOME in gr d’appello, per il quale pendesse ancora il termine per il deposito della sent ovvero quello per la proposizione del ricorso per cassazione al momento dell’entrata in vigore della riforma, ed ha affermato che essa «non è incompatibi con il dato testuale, inserendosi in uno spazio non regolato in maniera diffor dal legislatore; e non può pertanto ritenersi il risultato di un’interpretazione contra legem», bensì «il frutto di una interpretazione analogica, senz’altro consentita materia processuale a fronte di una lacuna non intenzionale della legge, applicazione degli ordinari canoni ermeneutici».
Ha inoltre affermato che tale interpretazione, non è preclusa, ai sensi dell’ar Preleggi, dal carattere transitorio, e dunque asseritamente eccezionale, dell’ 95, ma è anzi espressiva di un principio generale di rango costituzionale second cui le norme più favorevoli in materia di sanzioni punitive devono, di regola, esse applicate retroattivamente a tutti i processi in corso. Ha pertanto riconosciuto l’interpretazione analogica adottata da questa Corte di legittimità «costituisc tempo stesso (doverosa) interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata».
Ritiene il Collegio che analoghe considerazioni valgono con riguardo all sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata in primo grado. Essendo essa inappellabile, per «procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione» deve intendersi il segmento processuale che ha inizio con la pronuncia della sentenz da parte del giudice di primo grado.
Nella specie, da quanto emerge dallo stesso provvedimento impugNOME, la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, e in relazione alla quale è stata richiesta l’applicazione della pena sostitutiva avanti al g dell’esecuzione, è stata emessa il 16 novembre 2022, ossia anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (30 dicembre 2022), cosicché
quel momento, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione, il procedimento doveva considerarsi pendente in cassazione. Pertanto, una volta formatosi il giudicato, il condanNOME ben poteva avanzare istanza di sostituzio della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.
Ne consegue la fondatezza della censura mossa dal ricorrente e il conseguente annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Palermo.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.